CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 37851/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 luglio 2020, la Corte di appello di Messina ha confermata la condanna alle pene di legge di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. per illecita detenzione di sostanze stupefacenti, disponendo la confisca, tra l'altro, del denaro in sequestro. 2. Avverso detta sentenza, per il tramite del difensore fiduciario, i suddetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell'art. 240 cod. pen. e l'omessa motivazione sulla riconducibilità della somma di denaro in sequestro al reato contestato, non essendo del resto applicabile la previsione oggi contenuta nell'art. 85 bis T.U. stup. 3. Il cumulativo ricorso è fondato. Gli imputati sono stati condannati soltanto per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, qualificata come violazione dell'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In tal caso — si è ripetutamente affermato — proprio in relazione alla qualificazione giuridica del reato con riguardo all'ipotesi di lieve entità, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall'art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (oggi riprodotto nel combinato disposto di cui agli artt. 85 bis T.U. stup. e 240 bis cod. pen.), sicché va annullata senza rinvio la confisca del denaro disposta in assenza di un collegamento eziologico tra lo stesso e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247). Con riguardo al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, infatti, il denaro eventualmente rinvenuto in possesso dell'imputato non può qualificarsi quale profitto dell'attività illecita posta in essere, sicché la confisca è in radice illegittima (Sez. 3, n. 7074 del 23/01/2013, Lagrini, Rv. 253768; Sez. 6, n. 11722 del 10/04/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 185156). 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere in parte qua annullata senza rinvio, con restituzione del denaro agli aventi diritto, dovendosi conseguentemente provvedere, a cura della cancelleria, agli adempimenti previsti dall'art. 28, comma 1, reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, confisca che elimina disponendone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto. Manda alla cancelleria in ordine agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 30 settembre 2021. Il Consigliere esten