CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO t Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 393 bis cod. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché non dedotto in appello, in cui l'imputato si era limitato a chiedere la riforma della sentenza di primo grado per l'insussistenza del dolo; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.