CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 32680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, a suo tempo concesso all'odierno ricorrente, a causa del suo arresto in flagranza avvenuto — nel corso della misura alternativa — il giorno 5 marzo 2025 per il reato di furto in appartamento; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti incompatibili con la prosecuzione, anche temporanea, dell'affidamento dimostrando l'assenza di qualsiasi serio percorso di ravvedimento e di risocializzazione, tenuto anche conto che il condannato da tempo aveva interrotto qualsiasi contatto con l'U.E.P.E., di talché la revoca della misura alternativa è stata disposta, in modo non irrazionale, sin dall'inizio del beneficio; [OSCURATO:PERSONA], altresì, che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del condannato (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01); Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca dell'affidamento; [OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembr