Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18623/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30/09/2022, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli art. 474 e 648 cod.pen., per avere detenuto a fini di vendita numerose borse recanti marchi contraffatti. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che il giudice di appello non aveva tenuto presente la grossolanità della contraffazione, 1.2 II difensore rileva inoltre che la sentenza gravata era viziata per avere la Corte di appello adottato una aprioristica valutazione di iniziale consapevolezza della provenienza illecita dei prodotti con riferimento al ritenuto reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.3 II difensore lamenta infine che non era stata fornita adeguata e logica motivazione in ordine alla doglianza rivolta alla esclusione della possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod, pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le c:ondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 — 01) 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è estremamente generico, non avendo fornito alcuna spiegazione alternativa al possesso da parte dell'imputato dei beni oggetto di contraffazione; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle 2 { -- emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede che l'offesa arrecata dalle condotte dell'imputato non poteva essere considerata di particolare tenuità dato il numero dei beni contraffatti detenuti per la vendita in ciascuna occasione

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 30/09/2022, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui agli art. 474 e 648 cod.pen., per avere detenuto a fini di vendita numerose borse recanti marchi contraffatti. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che il giudice di appello non aveva tenuto presente la grossolanità della contraffazione, 1.2 II difensore rileva inoltre che la sentenza gravata era viziata per avere la Corte di appello adottato una aprioristica valutazione di iniziale consapevolezza della provenienza illecita dei prodotti con riferimento al ritenuto reato di cui all'art. 648 cod. pen. 1.3 II difensore lamenta infine che non era stata fornita adeguata e logica motivazione in ordine alla doglianza rivolta alla esclusione della possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve infatti rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod, pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le c:ondizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 — 01) 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è estremamente generico, non avendo fornito alcuna spiegazione alternativa al possesso da parte dell'imputato dei beni oggetto di contraffazione; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle 2 { -- emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputato, che, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputato. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede che l'offesa arrecata dalle condotte dell'imputato non poteva essere considerata di particolare tenuità dato il numero dei beni contraffatti detenuti per la vendita in ciascuna occasione 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della
Sentenza Cassazione n. 18623/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris