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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1260/2012

ECLI:EU:T:2012:528
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA]Charentes / Commissione (causa T-31/12) «Ricorso di annullamento – Fondi strutturali – Atto non impugnabile – Atto in parte informativo e in parte preparatorio – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si chiedono a un’autorità di gestione di un programma d’iniziativa comunitaria informazioni aggiuntive in merito al rapporto finale di esecuzione di detto programma, prima della scadenza del termine di cinque mesi di cui all’articolo 37, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 1260/1999 – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 37, § 1, quarto comma) (v. punti 32, 33, 39, 41, 49, 52) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 18 novembre 2011 che menzionava come oggetto: «Chiusura del programma “[OSCURATO:PERSONA]” 2000 2006, Approvazione del rapporto finale, CCI: 2001 RG 16 0PC 006».

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La région [OSCURATO:PERSONA]-Charentes sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 ottobre 2012 – [OSCURATO:PERSONA]Charentes / Commissione (causa T-31/12) «Ricorso di annullamento – Fondi strutturali – Atto non impugnabile – Atto in parte informativo e in parte preparatorio – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si chiedono a un’autorità di gestione di un programma d’iniziativa comunitaria informazioni aggiuntive in merito al rapporto finale di esecuzione di detto programma, prima della scadenza del termine di cinque mesi di cui all’articolo 37, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 1260/1999 – Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 37, § 1, quarto comma) (v. punti 32, 33, 39, 41, 49, 52) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 18 novembre 2011 che menzionava come oggetto: «Chiusura del programma “[OSCURATO:PERSONA]” 2000 2006, Approvazione del rapporto finale, CCI: 2001 RG 16 0PC 006». Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La région [OSCURATO:PERSONA]-Charentes sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1260/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris