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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 novembre 2022

Cassazione n. 36796/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5711/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A26 H579G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Rossano, viale Michelangelo n. 33, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A01 H579P), quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Interiors ([OSCURATO:PARTITA_IVA]); -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1062/2017, pubblicata il 13 novembre 2017, notificata l’11 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Vendita – Pagamento in esecuzione della sentenza impugnata –Rilevanza R.G.N. 5711/18 C.C.16/11/2022 1.–Con ricorso depositato il 10 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], adiva il Giudice di Pace di Rossano, chiedendo che fosse ingiunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 4.181,50, a titolo di saldo dell’importo dovuto per l’acquisto di mobilio e delle spese di trasporto sostenute.

Con decreto ingiuntivo n. 23/2012 del 28 gennaio 2012, il Giudice di Pace adito ingiungeva, verso [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma richiesta.

Quindi, [OSCURATO:PERSONA] spiegava opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, chiedendone la revoca, in ragione dell’inadempimento contrattuale grave imputabile al venditore e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni per la mancata consegna integrale del mobilio acquistato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza n. 1167/2013 del 28 novembre 2013, accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto, della minor somma di euro 3.000,00. 2.– Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale insisteva nelle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado.

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva in parte qua l’appello e, per l’effetto, condannava l’appellante, per il titolo dedotto in causa, al pagamento, in favore dell’appellato, della somma di euro 2.678,50.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che, rispetto alla somma liquidata dal Giudice di prime cure, dovevano essere detratti l’importo di euro 140,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna nonché l’ulteriore importo di euro 181,50 a titolo di spese di trasporto, poiché esse facevano carico al venditore, per un totale di euro 321,50, con l’effetto che la somma complessiva dovuta ammontava ad euro 2.678,50; b) che, in relazione alla richiesta di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, per la parte relativa alla statuizione resa in sede di appello, la relativa richiesta – avanzata nella comparsa conclusionale – risultava sfornita di qualsivoglia allegazione documentale e, pertanto, non poteva trovare accoglimento. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA].

È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primis , deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata in data 13 novembre 2022 dal ricorrente, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c., in quanto tardiva. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale tralasciato di considerare il fatto dimostrato dell’avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di gravame, a cura dell’appellante, della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza di primo grado, risultante dal deposito della ricevuta di pagamento del 10 aprile 2014, né valutato l’esito dell’istruttoria svolta secondo il suo prudente apprezzamento, ai fini di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel corso del procedimento.

All’uopo, il ricorrente obietta che, nel disporre la condanna ad una somma inferiore rispetto a quella stabilita dal Giudice di Pace, il Tribunale non aveva tenuto conto del pagamento effettuato nel corso del giudizio di impugnazione, volto a paralizzare l’azione esecutiva che il creditore appellato aveva nelle more avviato, nonostante in atti tale circostanza fosse pacifica e comunque provata.

Per l’effetto, l’istante richiede che –ove la Corte di legittimità ritenga raggiunta la prova in merito all’avvenuto pagamento della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza di primo grado –, atteso che la somma effettivamente spettante, all’esito del riesame in appello, sarebbe stata quella di euro 2.678,50, sia ordinata alla controparte la restituzione della somma di euro 321,50. 3.– In via subordinata, con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice del gravame omesso di constatare l’avvenuto pagamento, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, non valutando le prove secondo il suo prudente apprezzamento e non desumendo argomenti di prova dalle risposte rese dalle parti e dal loro contegno processuale. 4.–Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice d’appello escluso ogni rilevanza alla mancata contestazione di tutte le parti, relativamente all’avvenuto pagamento della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 5.– In via subordinata rispetto al motivo p recedente, con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale negato ogni considerazione al difetto di contestazione tra le parti in merito all’avvenuto pagamento della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 6.–Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., per avere il Giudice dell’impugnazione condannato l’appellante al pagamento della somma di euro 2.678,50, in difetto di alcuna corrispondente richiesta della controparte, in quanto era stata già pagata la somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 7.– Il sesto motivo – dedotto in via subordinata rispetto al motivo precedente –investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., per avere il Tribunale fondato la sua decisione su una domanda mai proposta dalla parte appellata, ossia quella concernente il presunto mancato pagamento in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 8.– I mezzi di critica addotti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica.

Essi, infatti, attengono al fatto che il Giudice del gravame, nel disporre la condanna, per il titolo dedotto in causa, ad una somma inferiore rispetto a quella accertata dal Giudice di primo grado, non abbia tenuto conto, ai fini di detrarre dalla condanna disposta l’esborso effettuato, della somma versata dal debitore appellante nel corso del giudizio d’appello, in esecuzione della sentenza di primo grado.

E ciò sebbene questo accadimento fosse stato annotato a verbale e ritenuto pacifico dalla stessa parte appellata. 8.1.–Le doglianze sono infondate.

Ed invero, il pagamento nel corso giudizio di appello è avvenuto, non già a titolo di adempimento spontaneo, quale conseguenza del riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria, bensì – come espressamente evidenziato dal ricorrente – per paralizzare l’azione esecutiva che il creditore aveva avviato e senza rinunciare alle critiche mosse con l’atto di appello.

Sicché tale pagamento non poteva essere considerato, ai fini del rigetto della domanda di condanna per il titolo indicato, detraendo dall’importo effettivamente dovuto quello versato in attuazione della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado.

L’esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina, infatti, il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione, soltanto se accompagnata dal riconoscimento – anche implicito purché inequivoco – della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento dell’importo fissato dalla sentenza di primo grado a titolo di mero adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo e, nella specie, all’esito del pignoramento effettuato, al solo fine di sottrarsi alle conseguenze dell’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1588 del 24/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26005 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).

E con precipuo riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – a cui si riferisce il caso di specie – , solo allorché l’opponente eccepisca l’avvenuto pagamento (evidentemente inteso quale adempimento spontaneo e non coattivo, ossia meramente attuativo di un titolo provvisoriamente esecutivo), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio di opposizione, fornendone la relativa dimostrazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione, deve revocare in totoil decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento dell’emissione del provvedimento monitorio, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito conteso all’originario decreto ingiuntivo (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 22489 del 19/10/2006; Sez.

U, Sentenza n. 7448 del 07/07/1993).

Ove così fosse stato –ossia allorché il Tribunale, tenuto conto di tale pagamento, avesse accolto l’appello, riformato la pronuncia impugnata e disatteso la domanda di condanna originariamente spiegata dal creditore nelle forme del procedimento monitorio – , sarebbe venuto meno il titolo esecutivo in forza del quale il pagamento è avvenuto, cosicché il debitore ne avrebbe potuto pretendere la restituzione.

Piuttosto, di tale pagamento –ove effettivamente avvenuto – dovrà tenersi conto in fase esecutiva, nel senso che il creditore – che abbia già ricevuto la somma dovuta – non potrà attivare il nuovo titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza d’appello, per pretendere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quanto già corrisposto.

E ove ciò faccia, l’avvenuto pagamento potrà essere opposto con lo strumento di cui all’art. 615 c.p.c., contestando, appunto, il diritto di procedere all’esecuzione forzata in ragione di un titolo esecutivo già soddisfatto.

D’altronde, il debitore che ha dato esecuzione al titolo ed è stato condannato dal Tribunale, in sede di gravame, al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella in tesi versata in esecuzione della sentenza di primo grado, potrà pretendere, con apposita azione,la restituzione della differenza. 9.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, poiché la controparte è rimasta intimata.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5711/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73A26 H579G), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Rossano, viale Michelangelo n. 33, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72A01 H579P), quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] Interiors ([OSCURATO:PARTITA_IVA]); -intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1062/2017, pubblicata il 13 novembre 2017, notificata l’11 dicembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Vendita – Pagamento in esecuzione della sentenza impugnata –Rilevanza R.G.N. 5711/18 C.C.16/11/2022 1.–Con ricorso depositato il 10 gennaio 2012, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], adiva il Giudice di Pace di Rossano, chiedendo che fosse ingiunto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 4.181,50, a titolo di saldo dell’importo dovuto per l’acquisto di mobilio e delle spese di trasporto sostenute. Con decreto ingiuntivo n. 23/2012 del 28 gennaio 2012, il Giudice di Pace adito ingiungeva, verso [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma richiesta. Quindi, [OSCURATO:PERSONA] spiegava opposizione avverso l’emesso provvedimento monitorio, chiedendone la revoca, in ragione dell’inadempimento contrattuale grave imputabile al venditore e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna della parte opposta al risarcimento dei danni per la mancata consegna integrale del mobilio acquistato. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, con sentenza n. 1167/2013 del 28 novembre 2013, accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto, della minor somma di euro 3.000,00. 2.– Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], il quale insisteva nelle conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva in parte qua l’appello e, per l’effetto, condannava l’appellante, per il titolo dedotto in causa, al pagamento, in favore dell’appellato, della somma di euro 2.678,50. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice territoriale sosteneva, per quanto interessa in questa sede: a) che, rispetto alla somma liquidata dal Giudice di prime cure, dovevano essere detratti l’importo di euro 140,00 a titolo di penale per il ritardo nella consegna nonché l’ulteriore importo di euro 181,50 a titolo di spese di trasporto, poiché esse facevano carico al venditore, per un totale di euro 321,50, con l’effetto che la somma complessiva dovuta ammontava ad euro 2.678,50; b) che, in relazione alla richiesta di restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, per la parte relativa alla statuizione resa in sede di appello, la relativa richiesta – avanzata nella comparsa conclusionale – risultava sfornita di qualsivoglia allegazione documentale e, pertanto, non poteva trovare accoglimento. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, [OSCURATO:PERSONA]. È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primis , deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata in data 13 novembre 2022 dal ricorrente, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c., in quanto tardiva. 2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale tralasciato di considerare il fatto dimostrato dell’avvenuto pagamento, nel corso del giudizio di gravame, a cura dell’appellante, della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza di primo grado, risultante dal deposito della ricevuta di pagamento del 10 aprile 2014, né valutato l’esito dell’istruttoria svolta secondo il suo prudente apprezzamento, ai fini di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel corso del procedimento. All’uopo, il ricorrente obietta che, nel disporre la condanna ad una somma inferiore rispetto a quella stabilita dal Giudice di Pace, il Tribunale non aveva tenuto conto del pagamento effettuato nel corso del giudizio di impugnazione, volto a paralizzare l’azione esecutiva che il creditore appellato aveva nelle more avviato, nonostante in atti tale circostanza fosse pacifica e comunque provata. Per l’effetto, l’istante richiede che –ove la Corte di legittimità ritenga raggiunta la prova in merito all’avvenuto pagamento della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza di primo grado –, atteso che la somma effettivamente spettante, all’esito del riesame in appello, sarebbe stata quella di euro 2.678,50, sia ordinata alla controparte la restituzione della somma di euro 321,50. 3.– In via subordinata, con il secondo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice del gravame omesso di constatare l’avvenuto pagamento, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace, non valutando le prove secondo il suo prudente apprezzamento e non desumendo argomenti di prova dalle risposte rese dalle parti e dal loro contegno processuale. 4.–Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Giudice d’appello escluso ogni rilevanza alla mancata contestazione di tutte le parti, relativamente all’avvenuto pagamento della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 5.– In via subordinata rispetto al motivo p recedente, con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il Tribunale negato ogni considerazione al difetto di contestazione tra le parti in merito all’avvenuto pagamento della somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 6.–Con il quinto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., per avere il Giudice dell’impugnazione condannato l’appellante al pagamento della somma di euro 2.678,50, in difetto di alcuna corrispondente richiesta della controparte, in quanto era stata già pagata la somma di euro 3.000,00, in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 7.– Il sesto motivo – dedotto in via subordinata rispetto al motivo precedente –investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., per avere il Tribunale fondato la sua decisione su una domanda mai proposta dalla parte appellata, ossia quella concernente il presunto mancato pagamento in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace. 8.– I mezzi di critica addotti possono essere esaminati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica. Essi, infatti, attengono al fatto che il Giudice del gravame, nel disporre la condanna, per il titolo dedotto in causa, ad una somma inferiore rispetto a quella accertata dal Giudice di primo grado, non abbia tenuto conto, ai fini di detrarre dalla condanna disposta l’esborso effettuato, della somma versata dal debitore appellante nel corso del giudizio d’appello, in esecuzione della sentenza di primo grado. E ciò sebbene questo accadimento fosse stato annotato a verbale e ritenuto pacifico dalla stessa parte appellata. 8.1.–Le doglianze sono infondate. Ed invero, il pagamento nel corso giudizio di appello è avvenuto, non già a titolo di adempimento spontaneo, quale conseguenza del riconoscimento della fondatezza della pretesa avversaria, bensì – come espressamente evidenziato dal ricorrente – per paralizzare l’azione esecutiva che il creditore aveva avviato e senza rinunciare alle critiche mosse con l’atto di appello. Sicché tale pagamento non poteva essere considerato, ai fini del rigetto della domanda di condanna per il titolo indicato, detraendo dall’importo effettivamente dovuto quello versato in attuazione della sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado. L’esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina, infatti, il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione, soltanto se accompagnata dal riconoscimento – anche implicito purché inequivoco – della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento dell’importo fissato dalla sentenza di primo grado a titolo di mero adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo e, nella specie, all’esito del pignoramento effettuato, al solo fine di sottrarsi alle conseguenze dell’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 1588 del 24/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 26005 del 23/12/2010; Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007). E con precipuo riguardo al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – a cui si riferisce il caso di specie – , solo allorché l’opponente eccepisca l’avvenuto pagamento (evidentemente inteso quale adempimento spontaneo e non coattivo, ossia meramente attuativo di un titolo provvisoriamente esecutivo), con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio di opposizione, fornendone la relativa dimostrazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione, deve revocare in totoil decreto opposto, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento dell’emissione del provvedimento monitorio, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito conteso all’originario decreto ingiuntivo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21432 del 17/10/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 22/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 22489 del 19/10/2006; Sez. U, Sentenza n. 7448 del 07/07/1993). Ove così fosse stato –ossia allorché il Tribunale, tenuto conto di tale pagamento, avesse accolto l’appello, riformato la pronuncia impugnata e disatteso la domanda di condanna originariamente spiegata dal creditore nelle forme del procedimento monitorio – , sarebbe venuto meno il titolo esecutivo in forza del quale il pagamento è avvenuto, cosicché il debitore ne avrebbe potuto pretendere la restituzione. Piuttosto, di tale pagamento –ove effettivamente avvenuto – dovrà tenersi conto in fase esecutiva, nel senso che il creditore – che abbia già ricevuto la somma dovuta – non potrà attivare il nuovo titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza d’appello, per pretendere il pagamento di somme ulteriori rispetto a quanto già corrisposto. E ove ciò faccia, l’avvenuto pagamento potrà essere opposto con lo strumento di cui all’art. 615 c.p.c., contestando, appunto, il diritto di procedere all’esecuzione forzata in ragione di un titolo esecutivo già soddisfatto. D’altronde, il debitore che ha dato esecuzione al titolo ed è stato condannato dal Tribunale, in sede di gravame, al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella in tesi versata in esecuzione della sentenza di primo grado, potrà pretendere, con apposita azione,la restituzione della differenza. 9.–In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese e compensi di lite, poiché la controparte è rimasta intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulter
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