CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 33382/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] CARRATTA, per avere questi omesso di adempiere all'ordine di demolizione delle opere abusive realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi, impostogli con provvedimento adottato in data 23 novembre 2021 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Il Tribunale ammetteva, viceversa, d'ufficio il CARRATTA alla detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., in relazione alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, inflittagli con sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 12 ottobre 2017 per i reati di "abuso edilizio del 19.5.14 e falsa attestazione in ordine alla SCIA del 3.2.14". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Na prospettazione difensiva si rimprovera al Tribunale di aver deciso in base a una presunzione, non avendo i giudici di merito accertato, anche d'ufficio, se il manufatto fosse stato o meno demolito e facendo derivare da tale omissione, in modo automatico, la dimostrazione del mancato ravvedimento del condannato. Ci si duole, inoltre, del mancato esame della relazione UEPE, dal cui contenuto, di segno positivo, sarebbe pacificamente emerso il ravvedimento del condannato. Si rappresenta, infine, che il giudice dell'esecuzione di Lecce, con ordinanza del 9 novembre 2022, aveva dichiarato inefficace l'ordine di demolizione, in quanto non sarebbe spettato al CARRATTA di demolire, ma al curatore del fallimento della sua società. 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione da parte del CARRATTA, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza del 9 novembre 2023, dato atto del provvedimento di inefficacia dell'ordine di demolizione oggetto di inadempimento, peraltro non prodotto in sede di merito, ha disposto, "per motivi di opportunità", la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza avversata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Nella consolidata tradizione di questa Corte, cui si intende dar seguito, si è affermato che, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato (Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286402 - 01); la relativa motivazione deve, quindi, dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404 - 01). 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Lecce non si è attenuto ai principi enunciati, poiché, nel rigettare l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dall'odierno ricorrente, si è basato unicamente sull'inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso dal Procuratore della Repubblica di Lecce in data 23 novembre 2021, apprezzata quale "spia" dirimente del mancato ravvedimento, senza in alcun modo valutare, seppure per discostarsene, le risultanze emerse dalla relazione UEPE, di cui si è limitato a dare "asetticamente" atto nella rassegna degli elementi istruttori acquisiti. 4. Tanto impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio allo stesso Tribunale di sorveglianza, che procederà a nuova valutazione, alla stregua dei principi richiamati, tenendo, ovviamente, conto del provvedimento del 9 novembre 2022 - che, per negligenza difensiva, non è stato posto a sua disposizione - con il quale il giudice dell'esecuzione di Lecce risulta aver dichiarato l'inefficacia dell'ordine di demolizione più volte citato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a