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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 15858/2026

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unale di Spoletovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa il 3 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Spoleto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava aRemisterjo Keqi la pena concordata dalle parti (tre anni, otto mesi di reclusione emille euro di multa) per i reati di rapina e lesioni aggravate nonché per il porto inluogo pubblico di un coltello.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendol’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale inquanto il Giudice ha escluso la sussistenza delle condizioni per pronunciare unasentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. senza una congruamotivazione, con semplice richiamo all’ordinanza di applicazione della misuracautelare.3.

Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codicedi rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente l’impugnazione«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nellagiurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza inrelazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc.pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; lasentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto dicontrollo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se daltesto della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle causedi non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015,Ayari, Rv. 264595 – 01; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359 –01; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085 – 01).Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimitàsuccessiva alla entrata in vigore della suddetta norma (vds., ad es., Sez. 5, n.21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 – 01; Sez.

F, n. 28742 del25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.277102 – 01).4.

All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Spoletovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa il 3 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Spoleto, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava aRemisterjo Keqi la pena concordata dalle parti (tre anni, otto mesi di reclusione emille euro di multa) per i reati di rapina e lesioni aggravate nonché per il porto inluogo pubblico di un coltello.2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendol’annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio motivazionale inquanto il Giudice ha escluso la sussistenza delle condizioni per pronunciare unasentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. senza una congruamotivazione, con semplice richiamo all’ordinanza di applicazione della misuracautelare.3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codicedi rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente l’impugnazione«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dicorrelazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica delfatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nellagiurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza inrelazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc.pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; lasentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto dicontrollo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se daltesto della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle causedi non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015,Ayari, Rv. 264595 – 01; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359 –01; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085 – 01).Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimitàsuccessiva alla entrata in vigore della suddetta norma (vds., ad es., Sez. 5, n.21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 – 01; Sez. F, n. 28742 del25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.277102 – 01).4. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/04/2026.Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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