Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 139/2007
ECLI:EU:T:2007:203
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑282/06
[OSCURATO:PERSONA] BV e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Concentrazioni — Mercato europeo delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici — Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune — Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali — Quote di mercato e grado di concentrazione — Effetti non coordinati — Effetti coordinati — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Concentrazioni — Esame da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Valutazione della compatibilità con il mercato comune —
Rispetto degli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 31/03)
2.
Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune — Rischio di creazione di una posizione
dominante collettiva — Criteri di valutazione
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 2004/C 31/03, punti 19‑21)
3.
Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune
(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 2)
4.
Concorrenza — Concentrazioni — Valutazione della compatibilità con il mercato comune
1.
[OSCURATO:PERSONA] è vincolata dagli orientamenti da essa emanati in materia di controllo delle concentrazioni, nei limiti in
cui questi ultimi non derogano alle norme del Trattato e del regolamento sulle concentrazioni.
Gli orientamenti non impongono in ogni caso l’esame di tutti gli elementi da essi indicati, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] dispone
di un potere discrezionale che le consente di prendere o non prendere in considerazione taluni elementi e in quanto essa non
è tenuta a fornire una motivazione precisa in merito alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che
le sembrino manifestamente non pertinenti, privi di senso o chiaramente secondari per la valutazione di quest’ultima.
Il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle valutazioni complesse di ordine economico effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’esercizio del potere discrezionale che le attribuisce il regolamento sulle concentrazioni deve limitarsi alla verifica
dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza
di errore palese di valutazione e di sviamento di potere. In proposito, il giudice comunitario è tenuto non solo a verificare
l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se
tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione
complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono. [OSCURATO:PERSONA], il sindacato giurisdizionale del
Tribunale non può limitarsi ad esaminare semplicemente se la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione o ignorato determinati
elementi indicati negli orientamenti come pertinenti ai fini della valutazione dell’impatto di una concentrazione sulla concorrenza.
Il Tribunale deve altresì verificare, nell’ambito di tale controllo, se le eventuali omissioni della [OSCURATO:PERSONA] possano mettere
in discussione la sua conclusione.
(v. punti 55, 57-58, 60-61)
2.
Se per dimostrare un rischio di posizione dominante collettiva è necessario provare l’esistenza di un’importante quota di
mercato collettiva, quest’ultima non è da sola sufficiente a dimostrare l’esistenza di una posizione siffatta, in quanto occorre
inoltre che le condizioni del mercato siano favorevoli alla sua attuazione. [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di una posizione dominante deve
essere stabilita individualmente, caso per caso, in funzione delle circostanze specifiche. Peraltro, la seconda frase del
punto 21 degli orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] precisa
che un superamento delle soglie di concentrazione previste ai punti 19‑21 degli orientamenti non dà luogo ad una presunzione
di sussistenza di problemi concorrenziali. Tuttavia, quanto più il superamento di tali soglie è pronunciato, tanto più i valori
sono indicativi di problemi di concorrenza.
(v. punti 126, 136, 138)
3.
Non è necessario, affinché i clienti di un’entità risultante da una concentrazione siano in grado di scoraggiare eventuali
comportamenti anticoncorrenziali di quest’ultima, che essi possano trasferire tutti i loro ordini ad altri fornitori. Infatti,
la possibilità che essi hanno di trasferire una parte consistente della loro domanda ad altri fornitori può essere considerata
come una minaccia di perdite abbastanza importanti per l’entità suddetta, tale da dissuaderla dal perseguire una simile strategia.
(v. punti 171, 214)
4.
Poiché la disponibilità o l’indisponibilità generale di una materia prima produce lo stesso effetto su tutti i produttori
del prodotto di cui trattasi, quindi anche sull’entità risultante da una concentrazione, solo un accesso preferenziale delle
parti della concentrazione rispetto ai loro concorrenti potrebbe avere effetti sulla concorrenza.
(v. punti 182-183)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
9 luglio 2007 (
*
)
«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato europeo delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici – Decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune – Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali – Quote di mercato e grado di concentrazione – Effetti non coordinati – Effetti coordinati – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑282/06,
[OSCURATO:PERSONA] BV,
con sede in Weesp ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] AG,
con sede in Siegburg (Germania),
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
con sede in Stoccarda (Germania),
rappresentate dagli avv.ti N. Dodoo e K.H. Eichhorn,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. A. Whelan, S. Noë e V. Bottka, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA], Inc.,
con sede in Columbus, Ohio ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate dai sigg. I.M. Sinan, barrister, e J. Uphoff, solicitor,
intervenienti
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 maggio 2006, che ha dichiarato compatibile
con il mercato interno e l’accordo SEE l’operazione di concentrazione diretta all’acquisizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) del controllo totale della divisione «Inchiostri e resine adesive» della [OSCURATO:PERSONA] (Caso COMP/M.4071
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], IAR),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. N.J. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 febbraio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese
(GU L 24, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sulle concentrazioni») in particolare dispone:
«2. Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale
di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili
con il mercato comune.
3. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale
di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili
con il mercato comune».
2
L’art. 6, n. 1, del regolamento sulle concentrazioni prevede che la [OSCURATO:PERSONA] proceda all’esame della notifica dell’operazione
di concentrazione non appena questa le sia pervenuta e alla sua lett. b) dispone:
«se essa constata che la concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto
riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.
(...)».
3
[OSCURATO:PERSONA] ha descritto l’approccio analitico da essa seguito per valutare le concentrazioni orizzontali nei suoi orientamenti
relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento sulle concentrazioni (GU 2004, C 31, pag. 5;
in prosieguo: gli «orientamenti»).
Fatti
A –
Parti del procedimento e dell’operazione di concentrazione
4
[OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «Sun») produce inchiostri tipografici destinati ad essere utilizzati nei settori
degli imballaggi, della carta stampata, del commercio e dell’industria, dei pigmenti, delle dispersioni così come della sicurezza
e della protezione dei marchi. Essa è indirettamente controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha
più di 12 000 dipendenti e il suo fatturato nell’ultimo esercizio finanziario ha superato i tre miliardi di euro. Nel 2005,
Sun ha acquistato circa [
riservato
] (
1
) t di resine di colofonia in [OSCURATO:PERSONA].
5
[OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è produttrice a livello mondiale di inchiostri tipografici, specializzata
nei settori dell’inchiostro per l’imballaggio, l’incisione e le rotative offset. Essa è la società madre del gruppo delle
società [OSCURATO:PERSONA] ed occupa circa 4 000 persone; il suo fatturato nell’ultimo esercizio finanziario è arrivato a circa 830
milioni di euro. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] acquista annualmente circa [
riservato
] t di resine di colofonia da fornitori terzi indipendenti.
6
[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è una fornitrice dell’industria tipografica, della trasformazione e
dei coloranti. La società è nata dalla fusione nel 2005 tra la XSYS [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha quasi
7 500 dipendenti e il suo fatturato nell’ultimo esercizio finanziario ha raggiunto circa 2,2 miliardi di euro. [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] acquista ogni anno circa [
riservato
]
t di resine di colofonia da fornitori terzi indipendenti.
7
[OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») produce e commercializza una gamma di resine termoindurenti
e di resine speciali, in particolare resine di colofonia, resine idrocarburiche, resine ibride di colofonia-idrocarburi, resine
alchidiche, dispersioni acriliche, resine acriliche ed altre resine come le resine di amminoplasto, le resine epossidiche,
le resine fenoliche e le resine di poliestere. Essa possiede più di 90 impianti di produzione e di distribuzione installati
in 18 paesi dell’America del Nord e del Sud, d’[OSCURATO:PERSONA] e dell’area Asia-Pacifico e occupa circa 7 000 persone.
8
[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») gestisce diversi fondi di investimento che hanno interessi in una vasta gamma
di attività su scala mondiale. [OSCURATO:PERSONA] controlla la [OSCURATO:PERSONA].
9
La divisione «Inchiostri e resine adesive» della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») fabbrica principalmente prodotti a base
di colofonia, in particolare resine di colofonia, resine ibride ed altri derivati di colofonia, destinati essenzialmente agli
inchiostri tipografici e agli adesivi. I suoi impianti di produzione si trovano nei [OSCURATO:PERSONA], in Portogallo, in Cina, in
[OSCURATO:PERSONA], in Argentina, in Canada e negli [OSCURATO:PERSONA].
B –
Mercato dei prodotti
10
La resina di colofonia è una resina naturale derivata dai pini. Ne esistono tre tipi: la colofonia da estrazione, la gemma
di colofonia e la resina di tall oil. La materia prima è valorizzata tramite processi chimici comprendenti l’idrogenazione,
l’esterificazione, la polimerizzazione e la purificazione. Da un punto di vista chimico o tecnico, queste resine di colofonia
possono essere classificate nelle categorie dei saponi di colofonia, dei resinati, degli esteri di colofonia, delle resine
maleiche e fumariche modificate. La resina di colofonia è un componente essenziale per la fabbricazione degli inchiostri tipografici.
Le imprese che producono inchiostri tipografici dipendono molto dall’approvvigionamento di resine di colofonia e, secondo
le ricorrenti, compiono ogni anno notevoli sforzi per garantire i rifornimenti necessari alla loro produzione di inchiostri
tipografici. Secondo i dati forniti dalle ricorrenti, esse acquistano il 90% delle resine di colofonia destinate ad applicazioni
nel settore degli inchiostri disponibili in [OSCURATO:PERSONA]. La resina di colofonia è anche utilizzata per fabbricare altri prodotti
come vernici, adesivi (colle), medicinali, gomma da masticare e sapone.
C –
Procedimento amministrativo
11
Il progetto di concentrazione con cui la [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], intendeva acquisire, ai sensi dell’art. 3, n. 1,
lett. b), del regolamento sulle concentrazioni, direttamente ovvero attraverso filiali detenute al 100%, il controllo dell’insieme
delle attività della [OSCURATO:PERSONA] tramite l’acquisto di azioni e di elementi dell’attivo non era di dimensione comunitaria ai sensi
dell’art. 1, n. 2 oppure dell’art. 1, n. 3, del regolamento sulle concentrazioni. Sapendo che tale progetto poteva essere
esaminato in base alle legislazioni nazionali relative al controllo delle concentrazioni in quattro [OSCURATO:PERSONA] membri, i soggetti
partecipanti alla concentrazione hanno presentato alla [OSCURATO:PERSONA] in data 3 febbraio 2006 una domanda di rinvio in conformità
all’art. 4, n. 5, del regolamento sulle concentrazioni. Poiché nessuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri ha espresso il proprio dissenso
nel termine applicabile, l’operazione di concentrazione è stata considerata di dimensione comunitaria e la [OSCURATO:PERSONA] ha
ricevuto la notifica del progetto di concentrazione il 18 aprile 2006.
12
Il 25 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato dettagliati questionari a ventuno concorrenti (in prosieguo: il «questionario
concorrenti») e a tredici clienti (in prosieguo: il «questionario clienti») delle parti della concentrazione sui mercati delle
resine di colofonia, idrocarburiche e ibride. Era necessario rispondere a tali questionari entro il 2 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA]
ha ricevuto risposte da parte di tredici concorrenti e di dieci clienti.
13
Il 28 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto al questionario clienti. Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato una comunicazione
sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU C 102, pag. 9) invitando i terzi interessati a trasmetterle, non oltre l’8 maggio 2006, le loro eventuali osservazioni
sul progetto di concentrazione.
14
Il 4 maggio 2006, avendo ottenuto una proroga del termine di due giorni, la Sun ha presentato la sua risposta al questionario
clienti. Il 10 maggio 2006, la Sun ha preso contatto con il gruppo di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato del caso ed ha lasciato
un messaggio vocale al fine di concordare un appuntamento per discutere della concentrazione e della risposta della Sun al
questionario. L’11 maggio 2006 la Sun ha inviato un messaggio di posta elettronica a uno dei membri del gruppo di lavoro incaricato
della pratica, comunicandogli di essere disponibile a incontrare la [OSCURATO:PERSONA] al più presto per discutere il caso.
15
Il 12 maggio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito la sua risposta al questionario clienti. Lo stesso giorno, la Sun ha fornito ulteriori
informazioni e spiegazioni sui motivi per cui l’operazione di concentrazione la preoccupava. [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alla
parte notificante di trasmettere i propri commenti alle questioni sollevate dalla Sun nelle sue osservazioni.
16
Il 16 maggio 2006 la parte notificante ha inviato per posta i suoi commenti. Il 17 maggio 2006 la Sun ha depositato due documenti
con le proprie osservazioni, esponendo i motivi per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiarare l’operazione incompatibile
con il mercato comune. Le informazioni fornite riguardavano recenti aumenti dei prezzi, limiti di capacità esistenti sul mercato
e talune difficoltà per i clienti delle parti della concentrazione a cambiare fornitore. [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la parte
notificante a inviarle i propri commenti sulle ultime osservazioni della Sun.
17
Il 18 e 19 maggio 2006 la parte notificante ha inviato le proprie osservazioni con tre messaggi di posta elettronica.
D –
Decisione impugnata
18
Il 29 maggio 2006, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. b), del regolamento sulle concentrazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato
la sua decisione nel caso COMP/M.4071 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] IAR, che ha dichiarato l’operazione di concentrazione notificata
compatibile con il mercato comune (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
19
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto esaminato, ai ‘considerando’ 10‑45, i mercati dei prodotti e il
mercato geografico interessati, poi, ai ‘considerando’ 51‑80, ha analizzato gli effetti della concentrazione sulla concorrenza
in questi mercati.
20
Per quanto riguarda i mercati dei prodotti interessati, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, ai ‘considerando’ 8‑24 della decisione
impugnata, una sovrapposizione delle attività di produzione di resine di colofonia, di resine idrocarburiche, di resine alchidiche
e di dispersioni acriliche da parte dei soggetti partecipanti alla concentrazione. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che questa sovrapposizione
riguardava soltanto le resine utilizzate per produrre inchiostri. Lasciando aperta la questione circa la precisa delimitazione
del mercato dei prodotti interessato, poiché riteneva che l’operazione non sollevasse problemi di concorrenza a prescindere
dalla definizione adottata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato ciascuna delle resine destinate ad applicazioni nel settore degli
inchiostri tipografici e ha ritenuto che le resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici
appartenessero tutte allo stesso mercato di prodotti.
21
Per quanto riguarda il mercato geografico interessato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, ai ‘considerando’ 35‑38 della decisione
impugnata, che si trattasse quanto meno dello Spazio economico europeo (SEE), ma che tale mercato potesse essere mondiale.
Essa ha lasciato aperta la questione della definizione precisa, osservando che la valutazione finale rimaneva immutata a prescindere
dalla definizione del mercato come relativo quantomeno al SEE o come mondiale.
22
Per quanto riguarda la valutazione degli effetti dell’operazione di concentrazione sul mercato del SEE delle resine di colofonia
destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici, la [OSCURATO:PERSONA] ha stimato, ai ‘considerando’ 51 e 53 della
decisione impugnata, le quote di mercato delle parti della concentrazione e dei loro concorrenti nel 2005 come segue: [OSCURATO:PERSONA]
[10‑20]%, [OSCURATO:PERSONA] IAR [20‑30]% – cioè una quota combinata di mercato pari al [30‑50]% –, [OSCURATO:PERSONA] [10‑20]%, [OSCURATO:PERSONA]
[10‑20]%, [OSCURATO:PERSONA] [0‑10]%, DRT [0‑10]%, Euro-Yser [0‑10]%, Kraemer [<5]%, Westvaco [<5]%, altri [0‑10]%. A livello del mercato
mondiale delle resine di colofonia, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la quota combinata di mercato in capo alle parti della concentrazione
come pari al [20‑30]% in considerazione della presenza di un numero significativo di nuovi operatori.
23
Per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali su tale mercato, la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato esponendo, al ‘considerando’
59 della decisione impugnata, che undici dei tredici concorrenti delle parti della concentrazione ritenevano che l’operazione
non avesse tali effetti, ma che circa la metà dei clienti che avevano partecipato all’indagine di mercato aveva dichiarato
che la riduzione del numero di operatori, nonché la quota di mercato relativamente importante del soggetto risultante dalla
concentrazione avrebbero potuto causare aumenti di prezzo ed un limite allo sviluppo dei prodotti.
24
Al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata viene sottolineato che l’indagine di mercato ha confermato che la maggior parte
dei clienti necessitavano di specifiche categorie di resine di colofonia ai fini delle loro applicazioni e che talvolta la
resina veniva prodotta per il cliente su ordinazione, processo che poteva richiedere parecchi mesi. Ciò dimostrava, secondo
la [OSCURATO:PERSONA], che i prodotti venduti sul mercato in questione non erano omogenei e che esistevano numerosi produttori sul
mercato, il quale si caratterizzava per la mancanza di simmetria in termini di quote di mercato. Al ‘considerando’ 60, si
riferiscono inoltre le preoccupazioni espresse da circa il 30% dei produttori relativamente all’incidenza crescente di altri
produttori localizzati al di fuori del SEE, quali la Arez (Cina). [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ritenuto che, in linea di principio,
fosse poco probabile che l’operazione in oggetto avesse provocato un comportamento coordinato anticoncorrenziale. Tuttavia,
tenuto conto del fatto che due operatori importanti dovevano fondersi, secondo la [OSCURATO:PERSONA] l’operazione poteva dar luogo
su tale mercato ad effetti anticoncorrenziali dovuti a un comportamento unilaterale delle imprese partecipanti alla concentrazione.
25
Ai ‘considerando’ 62-65 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzi tutto preso in esame le capacità produttive e
ha osservato che, secondo i risultati dell’indagine di mercato, non emergevano limiti di capacità del mercato stesso. Al ‘considerando’
64 si osserva che, poiché la produzione sul mercato del SEE delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore
degli inchiostri ammontava a circa 144 000 t, i produttori che avevano partecipato all’indagine di mercato ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Kraemer, Megara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) rappresentavano 28 200 t delle capacità produttive disponibili,
cioè il 19,5% della produzione totale sul mercato. Secondo la decisione impugnata, se le valutazioni delle parti concernenti
gli altri produttori (tra cui la DRT e la Euro-Yser) erano esatte, le capacità disponibili corrisponderebbero al 41% della
produzione totale sul mercato. Al ‘considerando’ 65 si afferma che l’indagine di mercato ha confermato l’esistenza sul mercato
di capacità in eccesso, come ammesso dalla maggior parte dei clienti.
26
I ‘considerando’ 66 e 67 trattano poi delle preoccupazioni espresse da uno dei clienti riguardanti, da un lato, l’aumento
dei prezzi delle resine di colofonia da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, i problemi di rifornimento tra settembre
e dicembre che hanno provocato restrizioni che hanno inciso sull’offerta nel corso dei mesi in questione, quando la domanda
stagionale di resine di colofonia è la più elevata. A tale proposito, il ‘considerando’ 67 sottolinea che gli elementi di
prova prodotti dai partecipanti alla concentrazione dimostrano che i problemi di rifornimento addotti non sono stati causati
da una situazione anticoncorrenziale sul mercato rilevante. Infatti, in primo luogo, questi erano dovuti piuttosto a un aumento
dei prezzi delle materie prime che costituiscono elementi essenziali della produzione di resine di colofonia, quali il petrolio
greggio, la gemma di colofonia e la resina di tall oil, interessati da rilevanti aumenti di prezzo nel corso degli ultimi
anni, in quanto il prezzo della gemma di colofonia è passato da 500 dollari USA (USD) alla tonnellata nel gennaio 2004 a circa
USD 1 200 alla tonnellata alla data della decisione impugnata. In secondo luogo, si rileva che le informazioni disponibili
riguardanti i problemi di rifornimento sopra citati sembrano indicare che questi fossero dovuti a problemi tecnici incontrati
da uno specifico fornitore oppure a interruzioni di produzione a causa di lavori di manutenzione programmati e non a una mancanza
generalizzata di capacità produttive sull’insieme del mercato per il periodo in discussione. Inoltre, è accertato che il cliente
in questione ha potuto trovare fonti alternative di approvvigionamento che hanno attenuato l’effetto di tale inattesa scarsità.
27
Al ‘considerando’ 68 della decisione impugnata si afferma che, alla luce di quanto precede, sembra probabile che qualsiasi
tentativo da parte del soggetto nato dalla concentrazione di aumentare unilateralmente i prezzi possa essere bloccato da importanti
concorrenti attualmente presenti sul mercato, quali la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e altri produttori di più ridotte
dimensioni che hanno nel contempo le capacità disponibili e le conoscenze tecniche necessarie per contrastare qualsiasi comportamento
anticoncorrenziale.
28
Ai ‘considerando’ 69‑71 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] prende in esame l’esercizio di un eventuale potere d’acquisto
di contrasto sui produttori di resine da parte dei produttori d’inchiostri. Al ‘considerando’ 69, essa rileva che le parti
della concentrazione hanno affermato che i loro clienti sono in grado di esercitare un’influenza sui prezzi e che alcuni di
loro, che producono resina di colofonia all’interno dei loro stabilimenti, controllano con successo i loro fornitori. Per
quanto riguarda gli effetti della produzione interna di resine di colofonia ad opera di alcuni produttori d’inchiostri, allo
stesso ‘considerando’ si osserva che, secondo le valutazioni delle parti, tre importanti clienti hanno una produzione interna
significativa: la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che hanno una capacità produttiva stimata, rispettivamente, in circa 25 000 t e 12 000 t
e la società Huber, che ha recentemente acquisito la [OSCURATO:PERSONA] e ha informato i propri fornitori che si apprestava a trasferire
gli acquisti alla sua filiale. Inoltre, secondo quanto affermato al ‘considerando’ 70, l’indagine ha stabilito che, in linea
generale, le vendite dei produttori di resine di colofonia si concentravano su due o tre grandi clienti, dal momento che i
primi cinque produttori di inchiostri rappresentavano circa l’[80-90]% delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] di resine di colofonia,
ibride e idrocarburiche destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri e il [90-100]% di quelle della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre,
i primi due clienti rappresentavano, rispettivamente, il [50-60]% e il [70-80]% delle vendite da parte di queste due società
di resine di colofonia, ibride e idrocarburiche destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri. Conseguentemente,
la [OSCURATO:PERSONA] afferma al ‘considerando’ 71 che la forte dipendenza delle parti di fronte ad un numero ristretto di grossi
clienti e la capacità degli altri produttori di approvvigionare questi clienti costituiscono un importante freno ad un eventuale
comportamento anticoncorrenziale unilaterale.
29
Al ‘considerando’ 72 della decisione impugnata si concludeva nel senso che, alla luce di quanto sopra, la progettata operazione
non creava problemi di concorrenza per quanto riguarda le resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli
inchiostri tipografici.
Procedimento
30
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
31
Con atto separato depositato il medesimo giorno, le ricorrenti hanno altresì formulato una domanda di procedimento accelerato,
ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale.
32
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di essere autorizzate
a intervenire nel procedimento a sostegno della [OSCURATO:PERSONA].
33
Lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie osservazioni sulla domanda di procedimento accelerato segnalando
che, al fine di poter esercitare i propri diritti di difesa, essa avrebbe dovuto basarsi sulle informazioni e sui documenti
riservati prodotti dalle parti della concentrazione e da terzi.
34
Con atto separato depositato il medesimo giorno presso la cancelleria del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda
di misure di organizzazione del procedimento, ai sensi dell’art. 64, n. 4, del regolamento di procedura.
35
Nel quadro delle misure di organizzazione del procedimento, le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] e gli intervenienti hanno partecipato
in data 8 novembre 2006 ad una riunione informale con tre giudici della Seconda Sezione del Tribunale, alla quale la causa
è stata assegnata, al fine di esaminare la possibilità di accogliere la domanda di procedimento accelerato. In occasione di
tale riunione, le ricorrenti hanno dichiarato che, tenuto conto delle limitazioni tipiche del procedimento accelerato, non
intendevano contestare la definizione di mercato fornita nella decisione impugnata.
36
Il 14 novembre 2006 la Seconda Sezione del Tribunale ha deciso di accogliere la domanda di procedimento accelerato.
37
Il 16 novembre 2006, la Seconda Sezione del Tribunale ha assunto misure di organizzazione del procedimento intese a disciplinare,
nella presente causa, la produzione d’informazioni o di documenti riservati a fini probatori.
38
Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 17 novembre 2006, sentite le parti principali, la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] sono state autorizzate ad intervenire a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] e a presentare una memoria d’intervento, il
che è avvenuto in data 8 dicembre 2006.
39
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento, ha rivolto quesiti scritti alle ricorrenti, invitandole a rispondervi in sede di udienza.
40
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza
del 27 febbraio 2007.
41
All’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha distribuito ai membri del Tribunale e alle parti la versione non riservata di un nuovo documento.
Sentite le parti, il Tribunale si è riservato di decidere sulla ricevibilità di tale documento come prova. Il Tribunale ha
deciso di non inserirlo nel fascicolo.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
42
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
43
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare irricevibile il ricorso per la parte concernente la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA];
– respingere il ricorso per il resto;
– condannare le ricorrenti alle spese.
44
Le intervenenti chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle intervenienti.
In diritto
A –
Sulla ricevibilità del ricorso
1.
Argomenti delle parti
45
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non sono individualmente interessate dalla decisione impugnata. La questione
se una parte terza sia individualmente interessata da una decisione che accerti la compatibilità di una operazione di concentrazione
con il mercato comune dipenderebbe, da un lato, dalla sua partecipazione attiva al procedimento amministrativo e, dall’altro,
dall’effetto prodotto dalla decisione sulla sua posizione nel mercato. Una semplice partecipazione al procedimento amministrativo
non sarebbe di per sé sufficiente, poiché il controllo delle concentrazioni richiede un contatto regolare con numerose imprese.
Solo una partecipazione attiva al procedimento amministrativo costituirebbe un elemento preso regolarmente in considerazione
per stabilire, unitamente ad altre specifiche circostanze, la ricevibilità di un ricorso, e ciò varrebbe in particolare quando
tale partecipazione attiva abbia inciso sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto dell’atto impugnato.
46
Orbene, nella fattispecie, la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] al procedimento amministrativo si sarebbe limitata
alla risposta al questionario clienti della [OSCURATO:PERSONA] e le loro risposte sarebbero laconiche e generiche. La loro limitata
partecipazione non avrebbe avuto alcun effetto particolare sul corso del procedimento o sul contenuto della decisione impugnata.
Conseguentemente, la loro partecipazione al procedimento amministrativo non potrebbe essere qualificata come partecipazione
attiva. Il ricorso non preciserebbe alcuna ulteriore circostanza atta a differenziare queste due imprese da altri clienti
delle parti della concentrazione. La concentrazione lederebbe la posizione sul mercato della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nello
stesso modo in cui lede la posizione di tutti gli altri acquirenti di resine di colofonia.
47
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe ingiustificato, nella fattispecie, autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad agire nell’ambito
di un ricorso che non avrebbero mai potuto presentare autonomamente. Il ricorso si fonda in larga misura sulle dichiarazioni
della [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta al questionario clienti della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla disponibilità di materie prime,
mentre né la Sun né la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero sollevato questo problema di disponibilità nel corso del procedimento amministrativo.
Tale mancanza di coerenza nelle rispettive risposte delle ricorrenti costituirebbe un ulteriore motivo per esaminare separatamente
la capacità di agire di ciascuna parte.
48
Le ricorrenti si considerano direttamente e individualmente interessate dalla decisione impugnata poiché questa incide sulle
loro attività e, in particolare, sul loro rifornimento, dato che le resine di colofonia costituiscono un elemento essenziale
della loro produzione e concorrono in larga misura alla formazione del prezzo del prodotto finito. Inoltre, le ricorrenti
sarebbero state, prima della concentrazione, le principali clienti della [OSCURATO:PERSONA] nonché della [OSCURATO:PERSONA], e sarebbero le principali
acquirenti di resine di colofonia dell’industria degli inchiostri, rappresentando congiuntamente circa il 90% delle resine
di colofonia acquistate nel SEE. Le ricorrenti affermano anche di avere tutte preso parte attivamente al procedimento amministrativo.
2.
Giudizio del Tribunale
49
Si deve innanzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la legittimazione di agire della Sun. Infatti, poiché la Sun
ha partecipato attivamente al procedimento amministrativo, non vi sono dubbi circa la ricevibilità del suo ricorso.
50
Orbene, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione
ad agire degli altri ricorrenti (sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125,
punto 31, e del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband der freien Rohrwerke e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2275,
punto 57; v. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1971, punto 82).
51
Nessuno degli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso specifico può far sì che il Tribunale si discosti da tale giurisprudenza.
Certamente, in alcuni casi, il Tribunale ha differenziato i ricorrenti riguardo alla ricevibilità del ricorso (sentenza del
Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2023, punto 12, e ordinanza del Tribunale
10 marzo 2005, cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00
a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Gruppo ormeggiatori
del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑787, punti 38 e 45). Tuttavia tali distinzioni erano fondate, proprio
come la giurisprudenza citata al punto precedente, su considerazioni di economia procedurale.
52
Orbene, l’esame che propone la [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie contrasta con tali considerazioni, poiché, anche supponendo
che un esame separato della ricevibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] dimostri che esse non sono legittimate ad
agire, il Tribunale dovrebbe nondimeno esaminare il ricorso integralmente. Infatti, in tale ipotesi, non si potrebbero escludere
dall’esame del Tribunale le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché tali dichiarazioni sono state sottoposte
alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, esse dovrebbero comunque essere prese in considerazione
nel presente procedimento e l’esame del Tribunale dovrebbe avere ad oggetto tutti i motivi e gli argomenti sollevati nell’ambito
del presente ricorso.
53
Non occorre dunque, per ragioni di economia procedurale, esaminare separatamente la ricevibilità del ricorso formulato dalla
[OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
B –
Sul merito del ricorso
54
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano due motivi. Il primo è relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
seguito gli orientamenti e il secondo è relativo agli errori di fatto e di valutazione nei quali sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA].
Nell’ambito del secondo motivo le ricorrenti fanno altresì valere, in sostanza, un motivo relativo ad asserite carenze di
motivazione.
1.
Osservazioni preliminari
55
È opportuno ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] è vincolata dalle comunicazioni da essa emanate in materia di controllo delle concentrazioni
nei limiti in cui queste ultime non derogano a norme del Trattato e del regolamento sulle concentrazioni (sentenze del Tribunale
3 aprile 2003, causa T‑114/02, BaByliss/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1279, punto 143, e causa T‑119/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1433, punto 242).
56
Orbene, dal punto 5 degli orientamenti risulta che questi descrivono l’approccio analitico che la [OSCURATO:PERSONA] intende seguire
per valutare le concentrazioni orizzontali e che essa applica i principi ivi descritti adeguandoli ai fatti e alle circostanze
particolari di ogni singolo caso. Il punto 13 precisa che non si tratta di un elenco da applicare meccanicamente in tutti
i casi, ma che piuttosto l’analisi sotto il profilo della concorrenza di un determinato caso si fonderà su una valutazione
d’insieme del prevedibile impatto della concentrazione sulla base dei fattori e delle condizioni pertinenti. Infatti, sempre
secondo il punto 13, «[n]on tutti gli elementi saranno sempre necessari per ciascun caso (…) e potrà non essere necessario
esaminare tutti gli elementi di un determinato caso in modo altrettanto approfondito».
57
Ne consegue che gli orientamenti non impongono in ogni caso l’esame di tutti gli elementi ivi indicati, in quanto la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o non prendere in considerazione taluni elementi (v., per analogia,
sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501, punto 553).
58
Inoltre, non si può dedurre dall’obbligo di motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a motivare la sua valutazione di tutti
gli elementi di fatto e di diritto che possono eventualmente presentare un collegamento con l’operazione di concentrazione
notificata e/o che sono stati sollevati durante il procedimento amministrativo. Il requisito di motivazione deve piuttosto
essere adeguato alla natura dell’atto in questione e deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare
del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente
e individualmente dall’atto possano avere a ricevere spiegazioni. Pertanto, se la motivazione deve far apparire in forma chiara
e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere
le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo, la [OSCURATO:PERSONA]
non viene meno al suo obbligo di motivazione qualora, nella sua decisione, essa non fornisca una motivazione precisa in merito
alla valutazione di un certo numero di aspetti della concentrazione che le sembrino manifestamente non pertinenti, privi di
senso o chiaramente secondari per la valutazione di quest’ultima (sentenza Verband der freien Rohrwerke e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 50 supra, punti 84‑186).
59
Si deve altresì ricordare che gli atti delle istituzioni comunitari godono di una presunzione di validità (sentenza della
Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2555, punto 48, e sentenza del Tribunale 28 settembre
2004, causa T‑310/00, MCI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3253, punto 55) e che la legittimità dell’atto impugnato dev’essere valutata
alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato. Di conseguenza, la legittimità
della decisione impugnata deve essere esaminata in base agli elementi di fatto esistenti il giorno della sua adozione e non
alla luce di elementi di fatto successivi a essa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑177/04,
easyJet/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1931, punti 203 e 204).
60
Infine, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle
valutazioni complesse di ordine economico effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio del potere discrezionale che le attribuisce
il regolamento sulle concentrazioni deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme relative alla procedura e alla
motivazione, nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento
di potere (sentenze del Tribunale 3 aprile 2003, causa T‑342/00, Petrolessence e SG2R/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1161, punto 101;
21 settembre 2005, causa T‑87/05, EDP/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3745, punto 151, e easyJet/[OSCURATO:PERSONA], punto 59 supra, punto
44). In proposito, si deve ricordare che il giudice comunitario è tenuto a verificare non solo l’esattezza materiale degli
elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano
l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di
natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (sentenza della Corte 15 febbraio 2005, causa C‑12/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑987, punto 39).
61
Infine, da quanto precede risulta che il controllo giurisdizionale del Tribunale sulla decisione impugnata non può limitarsi
ad esaminare semplicemente se la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso in considerazione o ignorato determinati elementi indicati negli
orientamenti come pertinenti ai fini della valutazione dell’impatto di una concentrazione sulla concorrenza. Il Tribunale
deve altresì verificare, nell’ambito di tale controllo, se le eventuali omissioni della [OSCURATO:PERSONA] possano mettere in discussione
la sua conclusione secondo cui la presente concentrazione non solleva seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato
comune (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa T‑210/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5575,
punti 42‑44 e 48).
2.
Sul primo motivo, relativo alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA]
62
Il primo motivo si articola in tre parti riguardanti, rispettivamente, le quote di mercato così come i gradi di concentrazione,
gli effetti non coordinati e gli effetti coordinati della concentrazione. Occorre esaminare la seconda e la terza parte del
presente motivo antecedentemente alla prima parte dello stesso.
a) Sulla seconda parte, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti quanto agli effetti
non coordinati della concentrazione
63
Nell’ambito della seconda parte del primo motivo, relativo agli effetti non coordinati della concentrazione controversa, le
ricorrenti sollevano cinque censure riguardanti, in primo luogo, la qualificazione delle concorrenti dirette delle imprese
partecipanti alla concentrazione, in secondo luogo, l’attendibilità dei fornitori alternativi individuati dalla [OSCURATO:PERSONA],
in terzo luogo, la possibilità per i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione di cambiare fornitore, in quarto
luogo, le capacità disponibili sul mercato e, in quinto luogo, la capacità dell’entità nata dalla concentrazione di frenare
la crescita dei concorrenti.
64
A tale proposito, è opportuno ricordare gli elementi essenziali del ragionamento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione
impugnata in relazione agli effetti non coordinati. [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua conclusione secondo cui l’operazione
progettata non pone problemi di concorrenza su quattro elementi di valutazione. In primo luogo, essa ha constatato che esistevano
capacità in eccesso presso le concorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], così come presso altri produttori di dimensioni minori.
In secondo luogo, essa ha considerato che gli aumenti di prezzo e i problemi di rifornimento nel periodo di punta che erano
stati segnalati da un cliente fossero cagionati, in base alle prove fornite, da un aumento dei prezzi delle materie prime
e da difficoltà tecniche momentanee di un produttore. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha stimato che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e altri produttori di più piccole dimensioni avevano capacità e conoscenze tali da permettere loro di contrastare
un comportamento anticoncorrenziale del soggetto risultante dalla concentrazione. In quarto luogo, essa ha rilevato che i
clienti di quest’ultimo potevano esercitare un potere di contrasto derivante dalla loro importanza, dalla produzione interna
di talune resine di colofonia da parte di alcuni tra essi (tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]), dall’integrazione verticale nella
produzione di resine di colofonia di altri (la Huber) e dalla dipendenza dei produttori di resine di colofonia per le loro
vendite da due o tre grossi clienti.
Sulla prima censura, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto riguarda la
prossimità delle relazioni concorrenziali delle imprese partecipanti alla concentrazione
– Argomenti delle parti
65
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare se i soggetti partecipanti alla concentrazione erano
concorrenti diretti, se in passato vi era stata rivalità tra loro e se la concentrazione poteva eliminare un’importante forza
concorrenziale. Le ricorrenti rilevano di aver risposto al questionario clienti della [OSCURATO:PERSONA] precisando, in primo luogo,
che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] erano i loro principali fornitori. In secondo luogo, esse avrebbero sottolineato che queste due imprese
erano fornitrici indispensabili di prima e seconda scelta dei grandi produttori d’inchiostri tipografici, poiché erano maggiormente
in grado, rispetto ai loro concorrenti, di consegnare grandi quantità. In terzo luogo, per quanto riguarda determinate categorie
di resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici, le ricorrenti avrebbero precisato
che le imprese partecipanti alla concentrazione disponevano di un know-how ad elevato grado di riservatezza ed erano le uniche
ad avere accesso alle materie prime e ai clienti necessari a svilupparle.
66
Le ricorrenti asseriscono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto di tali precisazioni e non ha verificato se i soggetti partecipanti
alla concentrazione fossero concorrenti diretti, ai sensi degli orientamenti, né se la riduzione della concorrenza risultante
dalla concentrazione avrebbe portato ad aumenti di prezzo, sebbene le attività delle due parti della concentrazione fossero
coincidenti. Le ricorrenti osservano che quanto più è elevato il grado di sostituibilità tra i prodotti delle imprese partecipanti
a un’operazione di concentrazione, considerando anche le loro competenze tecniche e le capacità produttive delle rispettive
fabbriche, tanto più è probabile che esse aumenteranno in modo significativo i loro prezzi a concentrazione realizzata. Tenuto
conto delle sue dimensioni e delle sue capacità produttive disponibili, l’unione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto sorgere
dalla concentrazione un interlocutore insostituibile per le ricorrenti in termini di approvvigionamento, che avrebbe potuto
comportarsi in maniera del tutto indipendente nei confronti di tutti gli altri operatori del mercato, clienti compresi.
67
[OSCURATO:PERSONA] replica che la qualifica delle parti della concentrazione come fornitori principali non dimostra che esse fossero
concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti. Almeno altri tre fornitori sono ugualmente designati come fornitori principali
dalle ricorrenti (senza indicazione di preferenza), da altri clienti, così come dai concorrenti. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] detengono una quota di mercato pari a [
riservato
]% e poiché sette degli otto produttori hanno affermato di poter facilmente produrre tutta la gamma di resine di colofonia,
le ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato le loro asserzioni secondo cui i concorrenti dell’entità risultante dalla
concentrazione non potranno investire nello sviluppo di nuovi tipi di resine potenzialmente redditizie. Esse non hanno neppure
fornito la prova dell’affinità della loro gamma di prodotti o delle loro strategie concorrenziali.
68
Le intervenienti aggiungono che la constatazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] al ‘considerando’ 68 della decisione impugnata,
secondo cui altri produttori sarebbero in grado di impedire qualsiasi tentativo da parte dell’entità risultante dalla concentrazione
di aumentare unilateralmente i prezzi, implica che i prodotti fabbricati dalle parti della concentrazione non sono sostituibili
tra loro più di quanto non lo siano rispetto a quelli delle loro concorrenti.
– Giudizio del Tribunale
69
In via preliminare, si deve osservare che la decisione impugnata non ha esaminato espressamente se le imprese partecipanti
alla concentrazione fossero concorrenti dirette. In proposito, occorre rilevare che, secondo il punto 28 degli orientamenti,
tale prossimità va valutata in base al grado di sostituibilità tra i prodotti delle partecipanti. Al medesimo punto si precisa
che indicazioni in merito al grado di sostituibilità possono risultare, in particolare, dal fatto che un numero importante
di consumatori consideri le imprese partecipanti alla concentrazione come la loro prima o seconda scelta in quanto fornitori,
che la rivalità tra le imprese partecipanti alla concentrazione abbia costituito un importante fattore di concorrenza e che
le imprese concorrenti producano sostituti poco affini ai prodotti delle partecipanti alla concentrazione.
70
Bisogna quindi accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso gli orientamenti omettendo di esaminare se le parti della concentrazione
erano concorrenti strette.
71
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserzione delle ricorrenti secondo cui esse avevano segnalato alla [OSCURATO:PERSONA] che
le imprese partecipanti alla concentrazione erano i loro fornitori principali, emerge dal fascicolo che le ricorrenti hanno
anche indicato le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come loro fornitori principali e che gli altri clienti hanno aggiunto
a questo elenco le imprese Arez, Westvaco, Resinall e DRT (risposte alle domande 35 e 36 del questionario clienti). Inoltre,
tra le ricorrenti, solo la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato le partecipanti alla concentrazione come i suoi primi fornitori,
mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la Sun non hanno effettuato alcuna classificazione dei loro fornitori principali. Tra gli altri clienti,
solo due hanno indicato le parti della concentrazione come i loro primi o secondi fornitori (la [OSCURATO:PERSONA] indica
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] segnala la [OSCURATO:PERSONA]), ma nessuno di loro ha specificato se questo valesse per le resine di colofonia.
Gli altri clienti non hanno effettuato alcuna classificazione. Inoltre, la Huber segnala che la [OSCURATO:PERSONA] ha perso quote di mercato,
la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha perso quote di mercato e la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le due partecipanti alla concentrazione
hanno perso quote di mercato.
72
Tenuto conto dell’insieme di queste risposte, si deve concludere che le affermazioni delle ricorrenti e degli altri clienti
secondo cui le imprese partecipanti alla concentrazione erano i loro principali fornitori prima della concentrazione non dimostrano
che un numero importante di clienti le considerasse come la loro prima o seconda scelta ai sensi del punto 28 degli orientamenti
(v. punto 69 supra). Quindi, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, tali rilievi non avvalorano la loro tesi secondo
cui le partecipanti alla concentrazione sono concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti.
73
In secondo luogo, riguardo all’argomento secondo il quale le imprese partecipanti alla concentrazione sono fornitori indispensabili
per i grandi produttori d’inchiostri tipografici, essendo maggiormente in grado, rispetto ai loro concorrenti, di fornire
le grandi quantità necessarie, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] e la Sun, nelle loro risposte alle domande 40 e 45 ([OSCURATO:PERSONA]), nonché
alla domanda 42 (Sun) del questionario clienti, hanno fatto riferimento alla rilevanza delle quantità di resine di colofonia
che i produttori possono fornire. Dal fascicolo amministrativo emerge che tre dei concorrenti delle parti della concentrazione
dichiarano che le quantità sono rilevanti in considerazione del numero ristretto di clienti che hanno consistenti necessità
globali e che acquistano il 90% delle resine destinate agli inchiostri tipografici (risposte della Neville, della [OSCURATO:PERSONA]
e della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda 40 del questionario concorrenti).
74
Orbene, dal fascicolo amministrativo emerge altresì che le ricorrenti si riforniscono anche presso produttori più piccoli
come la Megara e la Kraemer (risposte della Megara e della Kraemer alla domanda 48 del questionario concorrenti). Tale circostanza
indica che, almeno per alcuni tipi di resine di colofonia, i concorrenti più piccoli delle parti della concentrazione possono
soddisfare le richieste delle ricorrenti. A tale proposito, si deve rilevare che dalla decisione impugnata emerge che le imprese
più piccole hanno insieme una quota di mercato non trascurabile (circa il 21% secondo la [OSCURATO:PERSONA]) e che esse dispongono
di capacità in eccedenza. Inoltre, le quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], così come della [OSCURATO:PERSONA] indicano che
esse sono in grado di fornire qualsiasi quantitativo richiesto. Peraltro, dal fascicolo emerge che dispongono anche di notevoli
capacità in eccedenza. Inoltre, la Arez viene indicata da due clienti che hanno risposto alla domanda 35 del questionario
clienti come uno dei loro principali fornitori e la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata,
l’incidenza crescente della Arez sul mercato. Infine, il fatto che altri clienti abbiano indicato la Westvaco, la Resinall
e la DRT (fornitori più piccoli) come i loro principali fornitori tende a dimostrare che la necessità di grandi quantità,
fatta valere dalle ricorrenti, non riguarda l’insieme della domanda esistente sul mercato.
75
Tenuto conto dell’insieme di queste risposte, si deve concludere che l’affermazione delle ricorrenti e di taluni concorrenti,
secondo la quale le ricorrenti hanno necessità di grandi quantità, non dimostra che, per questa ragione, i prodotti dei concorrenti
rappresentino, per i clienti, sostituti meno stretti dei prodotti delle imprese partecipanti alla concentrazione. Di conseguenza,
contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale affermazione non vale a suffragare la loro tesi secondo la quale le
parti della concentrazione sono concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti.
76
In terzo luogo, quanto all’argomento secondo cui le imprese partecipanti alla concentrazione sono le sole a disporre di un
know-how estremamente segreto, delle materie prime e dei clienti necessari per sviluppare certi tipi di resine, si deve rilevare
che quasi tutti i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione hanno indicato che essi potevano facilmente produrre
tutta la gamma di resine di colofonia (risposte alla domanda 25 del questionario concorrenti). Ancorché le ricorrenti contestino
tale circostanza, in particolare per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], si deve tuttavia osservare che esse non hanno fornito alcuna
prova al riguardo e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva altresì affermato, in risposta alla domanda 25 del questionario concorrenti, che
essa poteva produrre facilmente tutta la gamma di resine di colofonia. Inoltre, le quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] dimostrano che esse dispongono di una clientela paragonabile, dal punto di vista quantitativo, a quella della
[OSCURATO:PERSONA] prima della concentrazione. Per di più, le ricorrenti non hanno precisato in cosa consistessero, nella fattispecie,
le presunte difficoltà di accesso alle materie prime necessarie. Pertanto, le ricorrenti non hanno provato a sufficienza le
loro asserzioni.
77
Infine, si deve constatare che le ricorrenti non hanno fornito indicazioni, oltre a quelle richiamate ai punti precedenti,
a sostegno dell’argomento specifico secondo il quale in passato esisteva una rivalità particolare tra le partecipanti alla
concentrazione. Del pari, esse non hanno suffragato la loro affermazione secondo cui la concentrazione eliminerebbe un’importante
forza concorrenziale ai sensi dei punti 37 e 38 degli orientamenti.
78
Per tali motivi, si deve concludere nel senso che le ricorrenti non hanno dimostrato che le imprese della concentrazione erano
concorrenti dirette ai sensi degli orientamenti. Conseguentemente, anche alla luce degli elementi rilevati dalle parti e sopra
considerati, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di non aver verificato, nella decisione impugnata, la prossimità
dei rapporti di concorrenza tra le imprese partecipanti alla concentrazione. Pertanto, poiché la mancanza di una tale analisi
non mette in discussione le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], la presente censura deve essere respinta.
Sulla seconda censura, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne
l’attendibilità dei fornitori alternativi
– Argomenti delle parti
79
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato correttamente se i restanti concorrenti sul mercato potevano
essere considerati fornitori attendibili per l’industria degli inchiostri tipografici. Affermando, al ‘considerando’ 68 della
decisione impugnata, che «sembra probabile che (...) altri operatori meno importanti (...) hanno nel contempo capacità e conoscenze
[per essere fornitori attendibili]», la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato le osservazioni delle ricorrenti secondo cui, prima della
concentrazione, esistevano sul mercato solo quattro o cinque operatori (principali) meritevoli di essere presi in considerazione.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe nondimeno stimato in tredici il numero di fornitori attendibili. Contrariamente alla prassi fino ad
ora seguita, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che fornitori che rappresentavano meno del 5% della quantità totale delle forniture
potessero essere considerati come concorrenti attendibili e, quindi, potessero essere considerati in grado di esercitare una
sufficiente pressione concorrenziale.
80
Secondo le ricorrenti, dalle precedenti decisioni risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto di fattori
quali l’attendibilità dei fornitori «marginali» [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2000, 2002/174/CE, che dichiara una
concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.1693 – Alcoa/Reynolds) (GU 2002, L 58, pag. 25;
in prosieguo: la «decisione Alcoa/Reynolds»)], la loro affidabilità come fornitori a lungo termine di quantità sufficienti,
mentre la fornitura su base non regolare di ridotti quantitativi frazionati non rappresenta un’alternativa per i clienti (decisione
Alcoa/Reynolds), la possibilità per clienti importanti di trasferire i loro acquisti effettuati presso grandi fornitori del
mercato su un maggior numero di piccoli fornitori [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 1992, 92/553/CEE, relativa a una
procedura a norma del regolamento sulle concentrazioni (Caso IV/M.190 – Nestlé/[OSCURATO:PERSONA]) (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: la
«decisione Nestlé/[OSCURATO:PERSONA]»)] e la capacità di altri fornitori di dimensioni inferiori di soddisfare a breve termine gli ordini
per una parte significativa del mercato [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 luglio 1991, 91/535/CEE, che dichiara la compatibilità
con il mercato comune di una concentrazione (Caso IV/M068 – [OSCURATO:PERSONA]/Alfa-[OSCURATO:PERSONA]); in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]/Alfa-[OSCURATO:PERSONA]»].
81
Per tali motivi, le ricorrenti rimettono in discussione la definizione del mercato data dalla [OSCURATO:PERSONA], poiché numerosi
concorrenti di dimensioni inferiori potrebbero essere in grado di approvvigionare clienti di dimensioni inferiori, ma sarebbero
incapaci di soddisfare fabbisogni più importanti come quelli delle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto dovuto esaminare
se vi fosse motivo di suddividere il mercato delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri
tipografici, da una parte, in quello dei grandi clienti e, dall’altra, in quello dei clienti di piccole dimensioni.
82
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in forza delle loro quote di mercato, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] siano fornitori alternativi
attendibili che dispongono parimenti d’importanti capacità di produzione in eccedenza. Riguardo ai fornitori più piccoli,
non rileverebbe sapere se ogni piccolo fornitore possa competere con i fornitori principali, bensì occorrerebbe stabilire
se essi possano, insieme, esercitare una pressione concorrenziale sull’entità risultante dalla concentrazione. A tale proposito,
la [OSCURATO:PERSONA] rileva che i fornitori di dimensioni inferiori rappresentano dal 21 al 25% del totale delle capacità di produzione
di resine di colofonia, che la maggioranza dei produttori di resine di colofonia hanno confermato di essere in grado di produrre
facilmente tutta la gamma di resine di colofonia e che le ricorrenti si rifornivano anche presso concorrenti di dimensioni
più piccole, incluse la Megara e la Kraemer. Si rileva altresì nella decisione impugnata che produttori esterni al SEE, in
particolare la Arez, possono essere fornitori alternativi attendibili. Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le circostanze che
hanno dato luogo alle decisioni Alcoa/Reynolds, Nestlé/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Alfa-[OSCURATO:PERSONA] si differenziano da quelle della presente
causa.
83
Le intervenienti sostengono il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], in particolare con riferimento a talune dichiarazioni delle
ricorrenti rese in occasione delle riunioni comuni tenutesi dopo l’adozione della decisione impugnata. Tali dichiarazioni
dimostrerebbero, infatti, che le ricorrenti acquistano quantità considerevoli di resine di colofonia presso diversi concorrenti
delle imprese partecipanti alla concentrazione. Le intervenienti affermano altresì che le ricorrenti non hanno dimostrato
che i fornitori menzionati nella decisione impugnata non siano alternative attendibili.
– Giudizio del Tribunale
84
In via preliminare, si deve rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, ai À’considerando’ 62‑67 della decisione impugnata,
le capacità di produzione e, in particolare, le capacità in eccedenza dei fornitori presenti sul mercato, compresi i concorrenti
di più piccole dimensioni, delle imprese partecipanti alla concentrazione. Dal punto 31 degli orientamenti risulta che i clienti
delle imprese partecipanti alla concentrazione possono avere difficoltà a passare ad altri fornitori, perché esistono pochi
fornitori alternativi o perché dovrebbero sostenere elevati costi di cambiamento e che, pertanto, la concentrazione può pregiudicare
la capacità di questi clienti di difendersi dagli aumenti dei prezzi.
85
Bisogna quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata dagli orientamenti nel ritenere che produttori più piccoli fossero
fornitori alternativi attendibili.
86
In primo luogo, va rilevato che le ricorrenti hanno affermato, nel corso del procedimento amministrativo, che mancavano fornitori
alternativi e che solo un numero ristretto di produttori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) era in grado di produrre
resine idonee ad essere utilizzate per produrre inchiostri tipografici (risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle domande 12 e 15 del questionario
clienti), che le stesse cinque imprese erano i principali fornitori di resine di colofonia in [OSCURATO:PERSONA] (risposta della [OSCURATO:PERSONA]
alla domanda 36 del questionario clienti) e che esisteva un numero molto ridotto di fornitori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (risposte della Sun alle domande 36 e 40 del questionario clienti).
87
Orbene, come già esposto, dal fascicolo emerge inoltre che altri clienti hanno designato anche altri produttori più piccoli
come loro fornitori principali (v. punto 71 supra), che le ricorrenti si riforniscono anche presso concorrenti più piccoli
delle imprese partecipanti alla concentrazione (v. punto 74 supra), che le imprese più piccole hanno insieme una quota di
mercato importante e dispongono di capacità in eccedenza (v. punto 74 supra) e, infine, che quasi tutti i concorrenti delle
imprese partecipanti alla concentrazione hanno affermato di poter produrre facilmente tutta la gamma di resine di colofonia
(v. punto 76 supra). Pertanto, si deve necessariamente rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA]
non aveva seguito gli orientamenti nell’includere i concorrenti di dimensioni più piccole delle imprese partecipanti alla
concentrazione nel gruppo dei fornitori alternativi attendibili. In particolare, considerata la loro quota di mercato combinata
e le loro capacità in eccedenza, non può escludersi, sulla base degli elementi del fascicolo, che i concorrenti di dimensioni
ridotte possano, almeno riguardo ai clienti che li hanno indicati come loro fornitori principali, esercitare una pressione
concorrenziale sul soggetto risultante dalla concentrazione.
88
In secondo luogo, per quanto riguarda la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] su cui si basano le ricorrenti, occorre
osservare che la valutazione dell’attendibilità dei fornitori alternativi deve essere effettuata in funzione delle circostanze
specifiche di ciascun caso. Conseguentemente, le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle circostanze di fatto di casi antecedenti
non sono trasponibili al caso in questione. Orbene, alla luce delle osservazioni svolte ai punti precedenti, non si può rimproverare
alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver effettuato, quanto ai fatti del caso in esame, le medesime valutazioni svolte con riferimento
ai fatti delle cause a cui viene fatto riferimento (v. in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 61 supra,
punti 118‑120).
89
Occorre infine ricordare che, se le ricorrenti sostengono che numerosi concorrenti di dimensioni minori potrebbero essere
in grado di approvvigionare clienti di dimensioni minori, ma sono incapaci di soddisfare fabbisogni più importanti, come quelli
delle ricorrenti, esse hanno tuttavia confermato, in occasione della riunione informale dell’8 novembre 2006, che non contestavano
la definizione del mercato di cui alla decisione impugnata. Conseguentemente, la valutazione dell’attendibilità dei fornitori
alternativi non deve essere effettuata solo con riferimento ai pretesi fabbisogni di importanti clienti quali le ricorrenti,
ma deve riguardare i fabbisogni della domanda complessiva esistente sul mercato. Del resto, quest’argomento è analogo a quello
esaminato ai precedenti punti 86 e 87 e deve quindi essere respinto per i medesimi motivi.
90
Considerato quanto precede, le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso gli orientamenti nel ritenere
che i concorrenti più piccoli delle imprese partecipanti alla concentrazione fossero fornitori alternativi attendibili. Pertanto,
tale censura deve essere respinta.
Sulla terza censura, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto concerne la
possibilità per i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione di cambiare fornitore
– Argomenti delle parti
91
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare le possibilità per i clienti dell’entità risultante dalla
concentrazione di cambiare fornitore. Per le imprese produttrici d’inchiostri, rivolgersi a fornitori alternativi di resine
di colofonia sarebbe un procedimento complesso avente tempi eccezionalmente lunghi, come evidenziato dalle risposte delle
ricorrenti al questionario clienti e dagli elementi aggiuntivi prodotti. Le ricorrenti hanno osservato che, in ragione delle
prove di laboratorio e degli ulteriori collaudi di produzione necessari per poter qualificare un nuovo fornitore, occorreva
di norma un periodo di [
riservato
] per introdurre una nuova resina, ma che, per determinati tipi di inchiostri, il processo poteva richiedere più di [
riservato
]. Pertanto, anche ammettendo di poter disporre di fornitori alternativi attendibili, i clienti non sarebbero in grado di
«minacciare in modo credibile il ricorso, in tempi ragionevoli, a fonti di approvvigionamento alternative, qualora il fornitore
decida di aumentare i prezzi», così come indicato al punto 65 degli orientamenti. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ignorato
le osservazioni formulate dalle ricorrenti circa le difficoltà e la fattibilità di un cambiamento di fornitore.
92
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che le ricorrenti non hanno adeguatamente suffragato le loro asserzioni, poiché, se talune resine sembrano
effettivamente richiedere tempi notevoli per la qualificazione, altre sembrano consentire un cambiamento di fornitore in tempi
brevi. In particolare, alcuni tipi di resine prodotte da differenti fornitori possono essere pre-qualificate, il che permetterebbe
una rapida sostituzione. Inoltre, poiché i contratti sono conclusi per una durata media che va da uno a tre anni, con rinegoziazioni
annuali, e poiché i periodi di qualificazione, secondo certi clienti, durano [
riservato
], un periodo di qualificazione, ad esempio, di sei mesi consentirebbe di cambiare fornitore senza difficoltà. Infine, la
[OSCURATO:PERSONA] afferma di aver tenuto conto delle dichiarazioni delle ricorrenti ai ‘considerando’ 21 e 60 della decisione impugnata.
93
Le intervenienti rilevano che i grandi acquirenti di resine, segnatamente le ricorrenti, perseguono molteplici strategie di
approvvigionamento e che, pertanto, esse si avvalgono normalmente di vari fornitori quando qualificano resine importanti.
Quindi, esse potrebbero cambiare rapidamente i fornitori di tali resine.
– Giudizio del Tribunale
94
In via preliminare, occorre osservare che dai ‘considerando’ 21 e 60 della decisione impugnata emerge che, nell’ambito della
definizione del mercato rilevante dei prodotti e dell’esame dei possibili effetti anticoncorrenziali coordinati derivanti
dalla concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i periodi, le verifiche e gli adattamenti necessari alla sostituzione,
dal punto di vista dei clienti, di alcuni tipi di resine di colofonia con altre, così come la fabbricazione su ordinazione
di taluni tipi di resine di colofonia.
95
Occorre quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso gli orientamenti omettendo, nell’ambito della sua valutazione
degli effetti non coordinati della concentrazione, l’analisi, richiesta dalle ricorrenti, relativa alle difficoltà dei clienti
delle imprese partecipanti alla concentrazione a cambiare fornitore dovute alla necessità di qualificare le resine di colofonia.
96
In primo luogo, le risposte delle ricorrenti al questionario clienti dimostrano che non è possibile cambiare fornitore in
tempi brevi (risposta della Sun alla domanda 7 del questionario clienti), che può essere necessario un periodo di [
riservato
] (risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda 13 del questionario clienti), [
riservato
] (risposta della Sun alla domanda 13 del questionario clienti) e [
riservato
] (risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle domande 7 e 13 del questionario clienti). Nel contempo, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] osservano
che la durata dei contratti di approvvigionamento varia in genere da tre mesi a tre anni, con rinegoziazioni annuali in caso
di contratti pluriennali. Pertanto, essendo così variabili i periodi di qualificazione e la durata dei contratti, le pretese
difficoltà gravanti sul trasferimento di ordinativi ad altri fornitori, sempre che esistano, possono riguardare solo una parte
degli ordinativi, cioè, in genere, le resine di colofonia di cui non esistano equivalenti presso i fornitori concorrenti (v.
il punto successivo) e per le quali siano necessari periodi di qualificazione più lunghi. Pertanto, l’argomento delle ricorrenti
riguarda, in ogni caso, solo un settore del mercato rilevante.
97
In secondo luogo occorre rilevare che da una corrispondenza per posta elettronica prodotta dalla Sun nel procedimento amministrativo,
emerge che, [
riservato
]. Pertanto, anche se la Sun ha sostenuto in udienza che si trattava di una situazione urgente, risulta che, in caso di necessità,
la qualificazione di alcuni tipi di resine di colofonia equivalenti a quelli utilizzati dalle ricorrenti può essere effettuata
in tempi brevi, il che consente un rapido trasferimento di ordini verso altri fornitori. A tale proposito, occorre anche ricordare
che quasi tutti i produttori hanno affermato nelle loro risposte alla domanda 25 del questionario concorrenti di essere in
grado di produrre tutta la gamma di resine di colofonia.
98
In terzo luogo, occorre rilevare che, in risposta alla domanda 42 del questionario clienti, la Sun ha spiegato che, per i
suoi prodotti più importanti, essa tendeva ad avvalersi di due o tre fornitori pre-qualificati. A tale riguardo, si deve rilevare
che una pre-qualificazione delle resine di colofonia di numerosi fornitori per una stessa applicazione consente un rifornimento
presso diversi fornitori per una stessa resina, perfino per tipi di resine equivalenti, e un cambiamento più rapido di fornitore
in caso di necessità. Di conseguenza, dal fascicolo amministrativo risulta che, in forza della pre-qualificazione di diversi
fornitori, le ricorrenti possono trasferire i loro ordinativi importanti di resine di colofonia ad altri fornitori in tempi
più brevi.
99
Alla luce di quanto precede, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato le notevoli difficoltà nel cambiare fornitore
da esse addotte riguardo alla necessità di qualificare resine di colofonia, difficoltà che impedirebbero ai clienti di minacciare
in modo credibile il ricorso in tempi ragionevoli ad altre fonti di approvvigionamento qualora il soggetto risultante dalla
concentrazione decidesse di aumentare i suoi prezzi in maniera anticoncorrenziale. Di conseguenza, e tenuto conto degli elementi
rilevati dalle parti e sopra esaminati, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver approfondito la sua analisi oltre
quanto rilevato ai ‘considerando’ 21 e 60 della decisione impugnata in ordine ai limiti di sostituzione delle resine di colofonia.
Pertanto, poiché la mancanza dell’analisi richiesta dalle ricorrenti non mette in discussione la conclusione cui è giunta
la [OSCURATO:PERSONA], tale censura deve essere respinta.
Sulla quarta censura, relativa ad errori riguardanti le capacità disponibili sul mercato
100
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare l’esistenza di capacità disponibili o eccedenti sul
mercato. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia analizzato gli ostacoli alle capacità di produzione e la possibilità
per i concorrenti di aumentare le proprie capacità produttive, ma che essa sia pervenuta a una conclusione errata.
101
A tale proposito, è sufficiente rilevare che con tale censura le ricorrenti non rimproverano alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ignorato
gli orientamenti per il fatto di non aver effettuato un’analisi delle capacità disponibili sul mercato, ma le rimproverano
di aver commesso degli errori nell’effettuare tale analisi. Orbene, tale questione riguarda la prima parte del secondo motivo
e sarà presa in esame in tale ambito (v. infra punti 162 e seguenti).
Sulla quinta censura, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto concerne la
capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti
– Argomenti delle parti
102
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto analizzare se l’entità risultante dalla concentrazione poteva ostacolare
la crescita dei concorrenti. Esse contestano l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la maggior parte dei concorrenti,
vale a dire undici su tredici, ritengono che l’operazione non avrà effetti anticoncorrenziali. Esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA]
era tenuta a esporre i motivi per cui essa riteneva che i condizionamenti subiti dalle imprese partecipanti alla concentrazione
fossero tali da impedire loro di aumentare i prezzi o di assumere altre misure pregiudizievoli per la concorrenza.
103
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che tale argomentazione non è assolutamente motivata e che la questione sollevata dalle ricorrenti
è stata a lungo dibattuta ai ‘considerando’ 62‑74 della decisione impugnata.
– Giudizio del Tribunale
104
In via preliminare, si deve rilevare che la decisione impugnata non contiene l’esame specifico della capacità dell’entità
risultante dalla concentrazione di frenare la crescita dei concorrenti.
105
Occorre quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso gli orientamenti omettendo un’analisi della capacità dell’entità
risultante dalla concentrazione di frenare la crescita dei concorrenti.
106
In proposito, occorre rilevare che il punto 36 degli orientamenti sottolinea che alcune concentrazioni possono ostacolare
in modo significativo la concorrenza effettiva permettendo all’impresa risultante dalla concentrazione di acquisire una posizione
che le consente di frenare la crescita dei concorrenti e che, in tal caso, i concorrenti possono trovarsi in una situazione
tale da non riuscire a condizionare il comportamento dell’impresa risultante dalla concentrazione in misura tale che essa
non possa assumere iniziative che pregiudichino la concorrenza. Una tale posizione può risultare, ad esempio, da un controllo
sull’offerta dei fattori di produzione, sui possibili canali di distribuzione o sui brevetti, così come dalla forza finanziaria
dell’impresa in questione.
107
Nella fattispecie, occorre necessariamente constatare che le ricorrenti non forniscono elementi ai sensi del punto 36 degli
orientamenti a sostegno della loro specifica asserzione secondo cui l’impresa nata dalla concentrazione godrà di una posizione
che le permetterà di frenare l’espansione dei concorrenti. Esse sostengono, in un altro contesto, che l’impresa nata dalla
concentrazione può, considerate le sue dimensioni, le sue infrastrutture e la sua esperienza, acquisire un elevato grado di
controllo o di condizionamento sull’approvvigionamento di gemma di colofonia e che godrà di una forza negoziale ampiamente
superiore a quella dei suoi concorrenti (v. punto 148 infra). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia rilevato, senza essere contraddetta
dalle ricorrenti, che l’entità risultante dalla concentrazione acquisterà soltanto dal 5 al 10% della produzione mondiale
di gemma di colofonia, il che non rappresenta un forte potere d’acquisto (v. punto 154 infra). Pertanto, le ricorrenti non
hanno dimostrato che, nel caso specifico, la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta ad accertare se l’entità risultante dalla concentrazione
avesse la capacità di frenare l’espansione dei concorrenti.
108
D’altra parte, la [OSCURATO:PERSONA] rileva giustamente, in risposta all’asserzione secondo la quale essa era tenuta ad esporre i
motivi per cui riteneva che le partecipanti alla concentrazione non avrebbero aumentato i loro prezzi, che la decisione impugnata
espone, ai ‘considerando’ 63‑74, le ragioni per cui essa ha ritenuto che l’impresa risultante dalla concentrazione subirà
pressioni concorrenziali tali da impedirle di assumere misure pregiudizievoli per la concorrenza.
109
In tali circostanze, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver proceduto a un’analisi della capacità dell’impresa
risultante dalla concentrazione di frenare l’espansione dei concorrenti. Poiché l’assenza dell’analisi richiesta dalle ricorrenti
non mette in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], tale censura deve essere respinta.
b) Sulla terza parte relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto concerne gli
effetti coordinati della concentrazione contestata
Argomenti delle parti
110
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia analizzato correttamente i possibili effetti coordinati derivanti dalla
concentrazione. A loro parere, l’analisi della [OSCURATO:PERSONA], che si fonda in gran parte sugli stessi fatti considerati al fine
di stabilire che la concentrazione non dava origine a una posizione dominante, è insufficiente. Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse esaminato
in maniera oggettiva e critica le prove di cui disponeva e avesse seguito le disposizioni degli orientamenti relative alla
valutazione degli effetti coordinati, avrebbe concluso che l’importanza delle quote di mercato combinate delle imprese partecipanti
alla concentrazione, il numero limitato di fornitori alternativi attendibili disponibili, i limiti di capacità e l’assenza
di potere d’acquisto erano altrettanti indizi di una posizione dominante collettiva e di un mercato avente determinate caratteristiche
suscettibili di dar luogo ad effetti coordinati.
111
Un esame del caso in conformità agli orientamenti avrebbe condotto a una valutazione, in primo luogo, della capacità degli
operatori del mercato di monitorare in maniera sufficiente il rispetto delle modalità di coordinamento, in secondo luogo,
della sussistenza di meccanismi deterrenti attendibili e, in terzo luogo, delle reazioni dei terzi e delle loro capacità di
mettere in discussione i risultati attesi dal coordinamento. Anche considerando tutti gli operatori designati dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella decisione impugnata come validi concorrenti, il mercato delle resine di colofonia sarebbe estremamente concentrato,
poiché i primi quattro operatori ne detengono una quota che va dal 60 al 90%. Orbene, dalle precedenti decisioni della [OSCURATO:PERSONA]
emergerebbe che quando tre o più grandi fornitori rappresentano il 60% o più del mercato, può sussistere un rischio di posizione
dominante collettiva.
112
[OSCURATO:PERSONA] ritiene di avere potuto limitare il suo ragionamento a determinate questioni chiave, poiché la concretizzazione
degli effetti coordinati era poco probabile nel caso in questione. Infatti, il ‘considerando’ 60 della decisione impugnata
sottolineerebbe che il mercato non era omogeneo, poiché la maggior parte dei consumatori acquistavano specifiche qualità di
colofonia, a volte prodotte su ordinazione, che esistevano parecchi produttori sul mercato, che non vi era alcuna simmetria
nelle quote di mercato e che l’impatto crescente dei produttori al di fuori del SEE, quali la Arez (Cina), suscitava preoccupazioni
nei produttori. [OSCURATO:PERSONA] conferma quest’analisi e ritiene che l’assenza di omogeneità e di trasparenza implichi l’esistenza
di difficoltà nel giungere a un coordinamento e nel controllare il comportamento dei concorrenti. Il semplice fatto che vi
sia un numero limitato di operatori che rappresentano insieme un’importante quota di mercato non è un indizio sufficiente
per affermare l’esistenza di una posizione dominante collettiva.
113
Le intervenienti ritengono che gli stessi fatti siano rilevanti ai fini dell’analisi degli effetti coordinati e di quella
degli effetti non coordinati di una concentrazione. Esse fanno poi notare che la concentrazione accrescerà l’asimmetria delle
quote di mercato, rendendo meno probabile, secondo gli orientamenti e la giurisprudenza (sentenza del Tribunale 25 marzo 1999,
causa T‑102/96, Gencor/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑753, punto 134), la possibilità che le imprese riescano a coordinarsi. Inoltre,
le affermazioni delle ricorrenti in merito alle difficoltà per i clienti nel cambiare fornitore e l’incapacità dei concorrenti
di aumentare la loro produzione, sono, qualora si dimostrassero esatte, un indizio, secondo gli orientamenti, della mancanza
di incentivi e capacità a sanzionare comportamenti devianti rispetto ai termini del coordinamento. Pertanto, non ci si potrebbe
attendere dalla [OSCURATO:PERSONA] un’analisi approfondita degli effetti coordinati.
Giudizio del Tribunale
114
In via preliminare, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la sua conclusione, secondo cui vi erano poche probabilità
che la concentrazione desse luogo a un comportamento anticoncorrenziale, su quattro elementi di valutazione. Essa ha considerato,
in primo luogo, che il mercato rilevante non era caratterizzato dall’omogeneità dei prodotti venduti, a volte realizzati su
ordinazione, in secondo luogo, che il mercato contava numerosi produttori, in terzo luogo, che le quote di mercato erano molto
differenti e, in quarto luogo, che circa il 30% dei produttori partecipanti all’indagine di mercato avevano espresso preoccupazioni
riguardo all’impatto crescente dei produttori localizzati al di fuori del SEE, come la Arez (Cina).
115
Occorre quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso gli orientamenti omettendo un’analisi più approfondita dei possibili
effetti coordinati della concentrazione.
116
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento secondo cui gli orientamenti prevedono un esame della capacità dei partecipanti
al mercato di monitorare i comportamenti devianti che si dissociano dai termini di un eventuale coordinamento, della sussistenza
di meccanismi deterrenti credibili, così come delle possibili reazioni dei terzi, si deve necessariamente rilevare che gli
orientamenti prevedono l’esame di tali elementi, rispettivamente, ai punti da 49 a 51, da 52 a 55, nonché ai punti 56 e 57.
Orbene, si deve osservare che questa parte degli orientamenti mette altresì in risalto, ai punti da 44 a 48, la necessità
di un’interpretazione comune dei termini del coordinamento.
117
In primo luogo, i punti 45 e 48 degli orientamenti sottolineano che può essere più agevole per le imprese raggiungere un’interpretazione
comune circa i termini del coordinamento se le stesse imprese sono relativamente simmetriche, specie in termini di struttura
dei costi, quote di mercato, livelli di capacità produttiva e grado di integrazione verticale. Ne consegue altresì che quanto
meno complesso e più stabile è il contesto economico, tanto più facile risulta per le imprese raggiungere un’interpretazione
comune circa i termini del coordinamento. [OSCURATO:PERSONA], ad esempio, è più facile coordinarsi tra pochi operatori che tra molti. È
altresì più facile coordinarsi in merito al prezzo di un prodotto unico ed omogeneo che mettersi d’accordo su centinaia di
prezzi in un mercato con molti prodotti differenziati.
118
Ne consegue che una mancanza di omogeneità dei prodotti venduti, un numero elevato d’imprese sul mercato e l’asimmetria delle
quote di mercato indicano che non è agevole per le imprese raggiungere un’interpretazione comune circa i termini di un eventuale
coordinamento. A tale proposito, occorre ricordare che, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha
rilevato che il mercato in questione non era caratterizzato dall’omogeneità dei prodotti venduti, che contava numerosi produttori
e che le quote di mercato di questi ultimi erano molto differenti. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha focalizzato la sua analisi
sulle possibilità per le imprese di pervenire a un’interpretazione comune dei termini di un coordinamento e che essa ha ritenuto,
pur senza averlo esplicitamente rilevato, che per dette ragioni fosse poco probabile che le imprese addivenissero a una tale
interpretazione comune.
119
In secondo luogo, gli orientamenti sottolineano al punto 49 che solo la minaccia credibile di ritorsioni tempestive e sufficienti
dissuade le imprese che partecipano ad un coordinamento dall’adottare comportamenti devianti. I mercati devono perciò essere
sufficientemente trasparenti da permettere alle imprese partecipanti al coordinamento di controllare, con sufficiente certezza,
se le altre imprese non si stiano discostando dai termini del coordinamento e, quindi, di sapere quando devono adottare misure
di ritorsione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, al punto 50 degli orientamenti, che la trasparenza del mercato è solitamente tanto
più alta quanto minore è il numero di partecipanti attivi sul mercato e che il grado di trasparenza dipende spesso dalle modalità
secondo le quali avvengono le transazioni in un determinato mercato.
120
Ne consegue che un numero elevato di produttori e un’assenza di omogeneità dei prodotti venduti, in particolare quando essi
sono fabbricati per i clienti su ordinazione, indicano una scarsa trasparenza del mercato e che, pertanto, risulta difficile
il controllo dei comportamenti devianti. A tale proposito, si deve ricordare che, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il mercato interessato non era caratterizzato dall’omogeneità dei prodotti venduti, precisando
che a volte erano fabbricati per i clienti su ordinazione, e che il mercato contava numerosi produttori. Conseguentemente,
la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì valutato la capacità degli operatori del mercato di controllare se le modalità del coordinamento
fossero rispettate ed ha ritenuto, senza tuttavia averlo rilevato esplicitamente, che per tali ragioni il controllo dei comportamenti
devianti fosse difficile nella fattispecie.
121
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al ‘considerando’ 60 della decisione impugnata, che circa il 30% dei produttori partecipanti
all’indagine di mercato avevano espresso preoccupazioni in merito all’impatto crescente dei produttori esterni al SEE, come
la Arez. A tale proposito, si deve osservare che il loro impatto sul mercato può rendere ancora più difficile l’interpretazione
comune delle modalità di un coordinamento, così come il controllo dei comportamenti devianti.
122
In tali circostanze, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver disatteso gli orientamenti nel considerare, da un lato,
che vi erano poche probabilità che venisse adottato un comportamento anticoncorrenziale coordinato a seguito dell’operazione
di concentrazione e, dall’altro, che non era necessario un esame dei meccanismi deterrenti, come neppure delle reazioni di
imprese terze.
123
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui la combinazione delle quote di mercato delle imprese partecipanti
alla concentrazione, la scarsità di fornitori alternativi attendibili, i limiti di capacità e la mancanza di potere di acquisto
rivelavano una posizione dominante collettiva, si deve osservare anzitutto che tali elementi non figurano tra quelli che gli
orientamenti indicano come pertinenti per la valutazione di eventuali effetti coordinati di una concentrazione.
124
In particolare, secondo gli orientamenti, il potere d’acquisto è un elemento da prendere in considerazione nel valutare la
sussistenza di un eventuale potere di contrasto dei clienti delle imprese partecipanti ad una concentrazione e la presenza
di limiti di capacità gioca un ruolo significativo solo nell’ambito dell’esame degli effetti non coordinati. Ad ogni buon
conto, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, ai ‘considerando’ 62‑67 della decisione impugnata, che esistevano capacità eccedenti
e, al ‘considerando’ 69, che i clienti disponevano di un potere d’acquisto importante. Poiché le ricorrenti rimproverano alla
[OSCURATO:PERSONA] di aver commesso un errore di valutazione a tale riguardo, tali elementi saranno esaminati nell’ambito del secondo
motivo (v. infra punti 162 e seguenti, nonché 206 e seguenti).
125
D’altra parte, né la quota di mercato combinata delle parti della concentrazione, pari al [40-50]%, né l’addotta scarsità
di fornitori alternativi attendibili rivelano una probabilità di coordinamento tra imprese sul mercato in questione. Per di
più, è già stato constatato che le ricorrenti non hanno dimostrato che i fornitori più piccoli non rappresentassero alternative
credibili (v. supra punti 84 e seguenti). Le indicazioni che possono emergere, con riferimento al punto 17 degli orientamenti,
dalla quota di mercato dell’impresa risultante dalla concentrazione saranno esaminate ai successivi punti 135 e seguenti.
126
Per quanto attiene, in terzo luogo, all’argomento secondo cui il fatto che i quattro primi operatori detengano tra il 60 e
il 90% del mercato indica che può sussistere un rischio di posizione dominante collettiva, la versione riservata della decisione
impugnata rivela che le parti della concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] detengono insieme il [
riservato
]% del mercato e il [
riservato
]% con la [OSCURATO:PERSONA]. A tale proposito, si deve osservare che, per dimostrare un rischio di posizione dominante collettiva, è
certamente necessario provare l’esistenza di un’importante quota di mercato collettiva. Tuttavia, un’importante quota di mercato
collettiva non è da sola sufficiente a dimostrare l’esistenza di una posizione dominante collettiva. Come precisato negli
orientamenti, occorre inoltre che le condizioni del mercato siano favorevoli alla sua attuazione. Orbene, nella fattispecie
si è già osservato che non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver seguito gli orientamenti laddove ha ritenuto che,
a causa delle difficoltà di pervenire a un coordinamento e della difficoltà del suo controllo, vi fossero poche probabilità
che venisse adottato un comportamento anticoncorrenziale coordinato a seguito dell’operazione di concentrazione (v. supra
punti 115‑122).
127
Per quanto riguarda, in quarto luogo, l’argomento secondo cui da decisioni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] emerge che, quando
tre o più grandi fornitori rappresentano il 60% o più delle vendite, può sussistere un rischio di posizione dominante collettiva,
si deve rilevare, in primo luogo, che le ricorrenti non si riferiscono ad alcuna decisione precedente precisa, in secondo
luogo, che da quanto precede risulta che un’importante quota di mercato collettiva non è da sola sufficiente a dimostrare
l’esistenza di una posizione dominante collettiva, ma che è inoltre necessario che le condizioni del mercato siano favorevoli
alla sua realizzazione e, in terzo luogo, che, nella fattispecie, non si può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver seguito
gli orientamenti nel ritenere che vi fossero poche probabilità che venisse adottato un comportamento anticoncorrenziale coordinato
a seguito dell’operazione di concentrazione (v. supra punti 115‑122).
128
Per quanto riguarda, infine, l’addebito mosso dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la sua analisi degli eventuali
effetti coordinati della concentrazione si fonda in larga misura sugli stessi fatti da essa considerati per negare la creazione
di una posizione dominante a seguito della concentrazione, si deve osservare che gli stessi fatti possono essere pertinenti
riguardo a vari aspetti distinti della valutazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai possibili effetti di una concentrazione
e che, pertanto, il fatto di considerare a più riprese tali fatti non relativizza in alcun modo la loro pertinenza nei rispettivi
contesti. Nella fattispecie, è sufficiente rilevare al riguardo che dalle considerazioni esposte ai precedenti punti 115‑122
emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la sua analisi dei possibili effetti coordinati della concentrazione su elementi fattuali
pertinenti ai fini di tale analisi.
129
Di conseguenza, si deve rilevare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso gli orientamenti
omettendo un’analisi più approfondita dei possibili effetti coordinati della concentrazione. Conseguentemente, tale parte
del motivo deve essere respinta.
c) Sulla prima parte, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne le
quote di mercato e i gradi di concentrazione
Argomenti delle parti
130
Le ricorrenti affermano che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente rilevato che l’operazione di concentrazione darà vita
a un’impresa costituita dal primo e dal secondo operatore del mercato delle resine di colofonia, con una quota di mercato
combinata molto importante, che va dal 40 al 50%, rivelatrice di una posizione dominante (sentenza BaByliss/[OSCURATO:PERSONA], punto 55
supra, punto 329), mentre il terzo e il quarto operatore del mercato detengono ciascuno soltanto una quota che va dal 10 al
20% del mercato, essa non ne avrebbe tratto le conclusioni appropriate conformemente ai propri orientamenti (punti 16‑21).
[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure tenuto conto del grado di concentrazione del mercato in questione, malgrado il fatto che
ciò costituisca un dato prezioso circa le condizioni della concorrenza in un mercato. Nella fattispecie, un’adeguata valutazione
di tale fattore avrebbe rivelato che il cambiamento del grado di concentrazione cagionato dall’operazione di concentrazione
sollevava realmente un problema.
131
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che, conformemente al punto 17 degli orientamenti, solo una quota di mercato uguale o superiore al
50% è di per sé indicativa di una posizione dominante. Inoltre, il punto 21 degli orientamenti non implicherebbe che i gradi
di concentrazione oltre tali soglie indicative diano luogo a problemi di concorrenza. Pertanto, non sarebbe necessario esaminare
i gradi di concentrazione quando esistono altri motivi specifici che permettono di escludere l’esistenza di seri dubbi.
132
Le intervenienti sottolineano che le quote di mercato e i gradi di concentrazione costituiscono soltanto il punto di partenza
dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte, la questione sollevata nella sentenza BaByliss/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra,
non sarebbe quella di sapere se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presumere che una quota di mercato superiore al 40% potesse
creare una posizione dominante. Inoltre, il Tribunale avrebbe stabilito, nella sua sentenza 27 novembre 1997, causa T‑290/94,
Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2137, punto 179), che una quota di mercato del 43,2% non era sufficiente a creare una
posizione dominante allorché gli altri due concorrenti principali detenevano una quota di mercato del 24,5% e del 13,4%.
Giudizio del Tribunale
133
In via preliminare, si deve necessariamente rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato le quote di mercato dei diversi fornitori
del mercato ai ‘considerando’ 51‑53 della decisione impugnata, ma non ha valutato tali quote di mercato in relazione ai criteri
di cui al punto 17 degli orientamenti, né ha proceduto a un calcolo dell’indice di Herfindahl-Hirschmann (in prosieguo: lo
«HHI») in vista di un confronto con le soglie previste ai punti 19‑21 degli orientamenti.
134
Occorre quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia disatteso gli orientamenti non avendo proceduto, nella decisione impugnata,
a un’analisi, da un lato, delle quote di mercato in relazione ai criteri indicati al punto 17 degli orientamenti e, dall’altro,
dei gradi di concentrazione.
135
Per quanto riguarda, in primo luogo, le quote di mercato, si deve osservare che, conformemente al punto 17 degli orientamenti,
solo quote di mercato particolarmente elevate, pari al 50% o superiori, possono costituire di per sé la prova dell’esistenza
di una posizione di mercato dominante. Nel caso di una quota di mercato inferiore, secondo il medesimo punto degli orientamenti,
l’operazione può dare adito a preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza a causa di altri fattori, quali la forza e
il numero dei concorrenti, la presenza di limiti di capacità o nel caso in cui i prodotti delle parti della concentrazione
siano stretti sostituti. Ne consegue, nella fattispecie, che l’analisi delle quote di mercato da sola non avrebbe dimostrato
l’esistenza di una posizione dominante, giacché l’entità risultante dalla concentrazione detiene solo il [40-50]% del mercato.
Pertanto, l’analisi degli altri fattori di cui al punto 17 degli orientamenti è necessaria al fine di stabilire, in una visione
globale, se esistano indicazioni di una posizione dominante. Orbene, dall’esame della seconda e della terza parte del motivo
risulta che neppure gli altri fattori indicati al punto 17 degli orientamenti e sottolineati dalle ricorrenti nel presente
caso indicano l’esistenza di una posizione dominante dell’entità risultante dalla concentrazione.
136
Per quanto riguarda il riferimento alla sentenza BaByliss/[OSCURATO:PERSONA], di cui al punto 55 supra (punto 329), si deve puntualizzare,
come osservano le intervenienti, che la questione sollevata nella presente causa non era tanto di sapere se una quota di mercato
superiore al 40% potesse creare una posizione dominante, quanto se, avendo fissato tale soglia nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]
avesse valutato adeguatamente altri fattori. D’altra parte, le intervenienti rilevano, giustamente, che da un’altra causa
emerge che una quota di mercato del 43,2% può non bastare a creare una posizione dominante (sentenza Kaysersberg/[OSCURATO:PERSONA],
punto 132 supra, punto 179). Ne deriva che l’esistenza di una posizione dominante deve essere stabilita individualmente, caso
per caso, in funzione delle circostanze specifiche e che le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle circostanze di fatto della
concentrazione che hanno dato origine alla sentenza BaByliss/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra (punto 329), non sono trasponibili
al caso in questione.
137
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i gradi di concentrazione, si deve osservare che i punti 19‑21 degli orientamenti definiscono,
essenzialmente, le soglie dello HHI al di sotto delle quali non si pongono, con ogni probabilità, problemi concorrenziali.
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in particolare, che sia poco probabile che un’operazione sollevi dei problemi sotto il profilo
della concorrenza orizzontale in un mercato se, dopo la concentrazione, lo HHI è compreso tra 1 000 e 2 000 e il delta è inferiore
a 250, ovvero se, dopo la concentrazione, lo HHI è superiore a 2 000 ed il delta è inferiore a 150, a meno che siano presenti
particolari circostanze. Secondo il punto 16 degli orientamenti, lo HHI si calcola sommando i quadrati delle quote di mercato
individuali di tutte le imprese presenti nel mercato.
138
Nel caso specifico, si deve rilevare, innanzitutto, che le ricorrenti non hanno sviluppato il loro argomento basato su valori
dello HHI compresi entro determinati parametri, nonostante esse fossero al corrente, sin dal deposito del controricorso della
[OSCURATO:PERSONA], delle quote di mercato esatte indicate nella decisione impugnata. Tuttavia, il calcolo dello HHI in base a tali
dati prova che esso passa da [
riservato
] prima della concentrazione a [
riservato
] dopo la concentrazione, il che rappresenta un delta di [
riservato
]. Tali valori indicano, certamente, che gli effetti della concentrazione sul mercato superano le soglie dello HHI al di sotto
delle quali, in linea di principio, è escluso che la concentrazione ponga problemi di concorrenza. Tuttavia, la seconda frase
del punto 21 degli orientamenti precisa che un superamento di tali soglie non da luogo ad una presunzione di sussistenza di
problemi concorrenziali. Si deve tuttavia considerare che quanto più il superamento di tali soglie è pronunciato, tanto più
i valori sono indicativi di problemi di concorrenza.
139
Di conseguenza il valore dello HHI dopo la concentrazione non fornisce un chiaro indizio dell’esistenza di problemi concorrenziali
nel caso in questione, poiché esso non supera in maniera significativa la soglia HHI di 2000. Infatti, soltanto il delta oltrepassa
chiaramente la soglia HHI corrispondente. Tuttavia, tale valore è il solo atto a indicare problemi concorrenziali, mentre
né le quote di mercato, né i fattori esaminati nell’ambito della prima e della seconda parte del motivo rivelano problemi
concorrenziali. In tali circostanze, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver disatteso gli orientamenti nel ritenere
che non fosse richiesta una valutazione dei gradi di concentrazione nella decisione impugnata.
140
Infine, occorre rilevare che il punto 14 degli orientamenti indica che le quote di mercato e il grado di concentrazione offrono
una prima utile indicazione sulla struttura del mercato e sull’importanza dei partecipanti alla concentrazione, ma che esso
non impone alla [OSCURATO:PERSONA] di esaminare tali elementi in tutte le proprie decisioni.
141
Da quanto precede, risulta che non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver analizzato, nella decisione impugnata, i
gradi di concentrazione e le quote di mercato in relazione ai criteri indicati al punto 17 degli orientamenti. Tale parte
deve essere respinta, poiché l’assenza di tale analisi non mette in discussione la conclusione cui è giunta la [OSCURATO:PERSONA].
142
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto.
3.
Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto e di valutazione
143
Il secondo motivo consta di quattro parti, con cui le ricorrenti sostengono che l’analisi degli effetti non coordinati della
concentrazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] è viziata da errori riguardanti, in primo luogo, le capacità disponibili sul mercato
delle resine di colofonia destinate ad applicazioni nel settore degli inchiostri, in secondo luogo, la natura e la portata
dell’integrazione verticale dei clienti, in terzo luogo, l’impatto di rilevanti aumenti del prezzo delle materie prime e,
in quarto luogo, il preteso contropotere d’acquisto dei clienti. Nell’ambito degli argomenti sostenuti nella prima e nella
quarta parte del presente motivo, le ricorrenti denunciano anche carenze di motivazione riguardo alle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA],
che saranno prese in esame ai successivi punti 218 e seguenti.
a) Sulla prima parte, relativa ad errori nella valutazione delle capacità disponibili sul mercato
Argomenti delle parti
144
Le ricorrenti ritengono che la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alle capacità eccedenti dei concorrenti
delle partecipanti alla concentrazione non sia sufficientemente motivata e sia viziata da evidenti errori di valutazione,
poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato la disponibilità delle materie prime necessarie alla produzione delle resine di colofonia.
Orbene, l’importanza di tale disponibilità emergerebbe dal punto 71, lett. b), degli orientamenti e dalla prassi decisionale
della [OSCURATO:PERSONA]. La scarsità di materie prime non consentirebbe ai concorrenti di accrescere la produzione e costituirebbe
una barriera all’entrata e all’espansione nel mercato.
145
Nella sua prassi decisionale precedente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto che si potevano porre seri problemi sotto il profilo
della concorrenza a causa dell’assenza di capacità disponibili o di un numero insufficiente di concorrenti qualificati e avrebbe
esaminato se i concorrenti disponevano di capacità residue sufficienti a soddisfare gran parte delle vendite, se potevano
rendere disponibile una simile capacità e se potenziali concorrenti potevano contribuire a rendere disponibili capacità residue
[decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2005, 2006/171/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune
e con il funzionamento dell’accordo sul SEE (Causa COMP/M.3178 – Bertelsmann/Springer/JV) (GU 2006, L 61, pag. 17; in prosieguo:
la «decisione Bertelsmann/Springer/JV»)]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe condotto indagini avanzate sull’accesso alle materie prime
da parte dei fornitori alternativi al fine di poter competere con l’entità risultante dalla concentrazione, sottolineando
ed esaminando da vicino la necessità di accesso alle risorse necessarie (decisione Bertelsman/Springer/JV), l’accesso agevolato
alle materie prime [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 29 marzo 2006, che dichiara un’operazione di concentrazione compatibile con
il mercato comune e il funzionamento dell’accordo sul SEE (Causa COMP/M.3975 – Cargill/[OSCURATO:PERSONA]); in prosieguo:
la «decisione Cargill/DFI»], l’accesso ai componenti essenziali [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 luglio 1995, 96/177/CE, che
dichiara l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo sul SEE (Causa
IV/M.490 – [OSCURATO:PERSONA]) (GU 1996, L 53, pag. 20; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»)],
la disponibilità di maggiori forniture [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 marzo 1999, 2000/42/CE, relativa ad un procedimento
a norma del regolamento sulle concentrazioni (Causa IV/M.1313 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]) (GU 2000, L 20, pag. 1;
in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]»)] e altri aspetti quali la localizzazione geografica, le infrastrutture
disponibili, i costi di trasporto, i costi operativi, la stabilità politica, i terreni disponibili per ampliare gli impianti
e un accesso limitato agli approvvigionamenti (decisione Alcoa/Reynolds, punto 80 supra).
146
Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe seguito la sua prassi decisionale precedente e avrebbe ignorato, disatteso
o respinto le prove fornite dalle ricorrenti senza darne motivazione. Le ricorrenti hanno segnalato alla [OSCURATO:PERSONA] che sul
mercato delle resine di colofonia esistevano limiti di capacità, che esse ogni anno compivano grandi sforzi per assicurare
gli approvvigionamenti di cui avevano bisogno per gli inchiostri destinati alla carta stampata e che era difficile ottenere
dai fornitori impegni sulle quantità necessarie in presenza di una capacità produttiva dei fornitori in regresso. Esse avrebbero
inoltre precisato che la capacità è l’unico criterio pertinente per concludere un contratto di approvvigionamento, che esse
erano costrette ad includere l’entità risultante dalla concentrazione nel loro portafoglio fornitori, poiché gli altri fornitori
non erano in grado di fornire loro le quantità di cui avevano bisogno, che l’indisponibilità di materie prime era un importante
ostacolo all’ingresso nel mercato, che esse avevano avuto nel recente passato gravi problemi di approvvigionamento a causa
dell’indisponibilità di materie prime e che un fornitore concorrente aveva dovuto interrompere la produzione di certe resine
di colofonia a causa di una carenza di materie prime.
147
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente tenuto conto, nella decisione impugnata, delle ulteriori osservazioni della Sun che fornivano
esempi concreti di carenze di approvvigionamento. Tuttavia, essa non ne avrebbe tratto le dovute conclusioni, avendo attribuito
tali carenze ad operazioni tecniche di manutenzione e non ad una mancanza generale di capacità di produzione sull’insieme
del mercato. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe neppure riesaminato tale informazione dopo averne discusso con le imprese partecipanti
alla concentrazione, né avrebbe spiegato come un problema tecnico isolato di un fornitore potesse indurlo a rifiutare di approvvigionare
del tutto un cliente, dal momento che, secondo la stessa [OSCURATO:PERSONA], tutti i fornitori disponevano di capacità eccedenti.
Sarebbe altresì inspiegabile come la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto concludere che «[r]isulta[va] inoltre che il cliente in questione
[aveva] potuto ricorrere ad una fonte alternativa di approvvigionamento, ciò che [aveva] mitigato l’impatto di tale carenza
inattesa». Nessuna precisazione in tal senso sarebbe stata fornita alla [OSCURATO:PERSONA] e questa non avrebbe preso contatto con
la Sun per verificare tale affermazione.
148
Le ricorrenti insistono anche sui messaggi di posta elettronica prodotti nel procedimento amministrativo, che dimostrano che
la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto far fronte a problemi di capacità di produzione, poiché, non essendo in grado di produrre i quantitativi
richiesti, aveva sorteggiato i propri clienti. Esse osservano anche che, riguardo alla carenza di materie prime disponibili,
l’entità risultante dalla concentrazione può, considerate le sue dimensioni, le sue infrastrutture e la sua esperienza, acquisire
un elevato grado di controllo o di influenza sull’approvvigionamento di gemma di colofonia e che ciò sfavorirà ancor più i
piccoli fornitori che non possono eguagliare la dimensione e la potenza della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA]. Inevitabilmente qualsiasi
eventuale espansione delle imprese concorrenti sarebbe ancora più difficile, se non impossibile. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non
avrebbe tentato di stabilire se il potere negoziale combinato della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei fornitori di gemma
di colofonia potesse essere ampiamente superiore rispetto a quello dei loro concorrenti, né quale sarebbe stato il suo effetto
sul mercato.
149
Le ricorrenti sostengono che tre documenti disponibili su Internet confermano la carenza di materie prime nel corso degli
ultimi mesi dell’anno, così come la valutazione da parte delle ricorrenti della dinamica industriale. Secondo la loro opinione,
in un recente rapporto sulle resine, pubblicato da
[OSCURATO:PERSONA]
, un responsabile dei prodotti «Resine» della [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il problema più importante cui l’industria delle resine
doveva attualmente far fronte era la disponibilità irregolare di materiali chiave e il corrispondente aumento dei loro costi
e che, dal punto di vista della [OSCURATO:PERSONA], i problemi cruciali erano l’aumento dei costi e la carenza di resine di tall oil e
di gemma di colofonia. Secondo le ricorrenti, una dichiarazione congiunta della Megara e della Resinall in data 2 agosto 2006
conferma parimenti che la situazione degli approvvigionamenti era molto difficile, poiché queste ultime hanno dichiarato che
in quell’anno l’industria aveva affrontato sfide senza precedenti, incluse carenze di materie prime e aumenti di costi, che,
con l’approssimarsi del periodo più attivo dell’anno, evoluzioni recenti rendevano probabili altre interruzioni nell’approvvigionamento
e che, di conseguenza, fino a nuovo ordine, la Resinall non avrebbe accettato nuovi clienti o nuovi ordini e avrebbe fatto
tutti gli sforzi possibili al fine di evitare di dover fare ricorso a quote. Infine, secondo le ricorrenti, il sito Internet
dell’impresa DRT rivela che le notizie più recenti pervenute dalla Cina concernenti le materie prime dimostrano che la situazione
rimane molto difficile.
150
Le ricorrenti sottolineano inoltre che, sebbene il rapporto sulle resine e la dichiarazione della Megara e della Resinall
non fossero disponibili il 29 maggio 2006, sarebbe sorprendente che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia percepito, prima di adottare
la decisione impugnata, il minimo indizio dell’esistenza di una carenza di materie prime. Mentre nella decisione impugnata
si afferma che la Megara e la DRT dispongono di capacità di riserva, rispettivamente, di 5 000 t (corrispondenti al 50% della
sua capacità produttiva) e di 1 000 t (corrispondenti a circa il 6% della sua capacità produttiva), la Megara avrebbe annunciato
di temere di non essere in grado di adempiere ai propri impegni in essere. Secondo le ricorrenti, d’altra parte, anche la
DRT avrebbe dovuto affrontare seri problemi di approvvigionamento.
151
Le ricorrenti s’interrogano anche sul metodo applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare le capacità. Pur avendo compreso il
carattere stagionale della domanda, che crea problemi di approvvigionamento legati ai limiti di capacità, la [OSCURATO:PERSONA] non
avrebbe riconosciuto il fatto che un’industria che si caratterizza per le sue capacità eccedenti deve essere in grado di utilizzare
questa capacità per soddisfare gli ordini dei suoi clienti nei periodi di forte domanda.
152
Le ricorrenti concludono che le informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva non suffragavano le sue conclusioni secondo le
quali «la maggior parte dei clienti ha ammesso che il mercato presentava capacità eccedenti». Esse ritengono che l’affermazione
della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «cinque clienti su sette hanno indicato che il mercato non [era] soggetto a limiti di capacità
e [aveva] capacità di produzione eccedenti» e «altri due clienti non hanno preso posizione» sia errata, poiché le ricorrenti
hanno tutte dichiarato che il mercato era soggetto a limiti di capacità.
153
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare che le ricorrenti non contestano il fatto che i concorrenti delle partecipanti alla
concentrazione avessero capacità eccedenti pari ad almeno il 19,5% della produzione totale del mercato, e del 41% tenendo
conto delle stime delle parti relative ai produttori che non hanno risposto a tale domanda.
154
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomento delle ricorrenti sia concettualmente errato, poiché una carenza di
materie prime su un mercato rischia di ledere tutti i fornitori nella stessa maniera. Effetti anticoncorrenziali si verificherebbero
soltanto se l’entità risultante dalla concentrazione ottenesse un accesso preferenziale alle materie prime, consentendole
così di limitarne l’accesso a concorrenti. Orbene, le ricorrenti non sosterrebbero tale circostanza e non vi sarebbe alcuna
indicazione in tal senso. Infatti, da un documento tratto da Internet dalla [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che soltanto il 25% della
colofonia serve alla produzione delle resine destinate agli inchiostri tipografici. Di conseguenza, in forza della sua quota
mondiale di mercato del [20-30]% per le resine di colofonia (‘considerando’ 53 della decisione impugnata), l’entità risultante
dalla concentrazione sarebbe in grado di acquistare soltanto dal 5 al 10% della produzione mondiale di colofonia, il che non
riflette un forte potere di acquisto.
155
In terzo luogo, l’indagine di mercato non consentirebbe di presumere che una carenza di materie prime abbia costituito un
ostacolo all’aumento della produzione. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non abbia chiesto specificamente ai concorrenti delle partecipanti
alla concentrazione se avessero riscontrato carenze di alcune colofonie, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale informazione sarebbe
stata fornita nelle loro risposte alle domande 39 e 40 del questionario concorrenti qualora avessero ritenuto che tali carenze
fossero un ostacolo importante alla produzione di resine. Orbene, ciò non sarebbe avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì
che l’unico cliente che ha sollevato il problema di carenze di materie prime nel procedimento amministrativo è la [OSCURATO:PERSONA].
Né la [OSCURATO:PERSONA], né la Sun avrebbero menzionato, nel corso del procedimento amministrativo, un problema da esse considerato ora
come elemento chiave al fine di valutare la concentrazione. Inoltre, le informazioni sottoposte alla [OSCURATO:PERSONA] riguardanti
[
riservato
] rivelerebbero sia difficoltà di natura tecnica, sia misure di manutenzione dei reattori. Esse non contengono alcun riferimento
a carenze di materie prime.
156
In quarto luogo, riguardo alle pubblicazioni alle quali fanno riferimento le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la legalità
degli atti impugnati deve essere valutata in funzione degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto
è stato adottato. Essa ritiene altresì che un attento esame di tali documenti dimostri che nessuno di essi riveli una carenza
di materie prime che avrebbe impedito l’aumento della produzione di resine di colofonia.
157
In quinto luogo, riguardo alla sua prassi decisionale precedente, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che quei casi si riferivano a fatti
molto diversi da quelli della fattispecie e che, di conseguenza, essa non è pertinente nel presente caso.
158
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle domande 35 e 39 del questionario clienti indicando che riteneva
«che vi [fosse] una certa capacità eccedente sul mercato».
159
Le intervenienti precisano che il prezzo della colofonia era aumentato notevolmente all’epoca della concentrazione a causa
di una diminuzione momentanea dell’offerta rispetto alla domanda, che risultava dalla combinazione di scorte ridotte all’origine,
dal cattivo tempo che ha ritardato il raccolto della colofonia e da speculazione, ma che era possibile procurarsene al prezzo
di mercato e che da allora i prezzi erano nuovamente scesi. Facendo riferimento a una riunione con la Sun, tenutasi dopo l’adozione
della decisione impugnata, le intervenienti sostengono che le ricorrenti erano al corrente di tale circostanza al momento
della presentazione del ricorso.
160
Per quanto riguarda due delle pubblicazioni cui fanno riferimento le ricorrenti, le intervenienti spiegano che le dichiarazioni
ivi contenute non sono pertinenti, dato che esse non presentano alcun nesso con la produzione di resine di colofonia in [OSCURATO:PERSONA].
Dalla terza pubblicazione emergerebbe che la Arez ha avviato in Cina lavori di costruzione nell’ambito di un progetto inteso
a raddoppiare le sue capacità produttive, il che significherebbe che tale impresa era convinta di avere l’accesso necessario
alle materie prime. Inoltre, tali pubblicazioni, così come un accordo di produzione e vendita tra la Megara e la Resinall,
sarebbero esempi di nuovi ingressi sul mercato che dimostrano che gli ostacoli all’ingresso e all’espansione erano scarsi.
161
Infine, nessun fatto consentirebbe di concludere che l’entità risultante dalla concentrazione potrebbe ottenere un accesso
privilegiato alle materie prime. Al contrario, in occasione di una riunione del 7 aprile 2006, la Sun avrebbe espresso le
proprie preoccupazioni riguardo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse integrata a monte nel settore della colofonia, contrariamente
ad alcuni suoi concorrenti.
Giudizio del Tribunale
162
Con questa prima parte del presente motivo, le ricorrenti sollevano in realtà due censure, relative, la prima, agli errori
in cui sarebbe incorsa la [OSCURATO:PERSONA] nel concludere che sussistevano capacità in eccesso sul mercato e, la seconda, agli
errori che avrebbe commesso nel non analizzare, nella decisione impugnata, né la disponibilità delle materie prime necessarie
alla produzione di resine di colofonia, né gli effetti di una presunta scarsità di tali materie prime sull’utilizzo delle
capacità.
– Sulla prima censura, relativa ad errori concernenti le capacità sussistenti sul mercato
163
In via preliminare, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, ai ‘considerando’ 63‑67 della decisione impugnata, che
il mercato fosse caratterizzato da capacità in eccedenza.
164
Occorre dunque verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore palese di valutazione considerando che sussistevano capacità
in eccedenza sul mercato.
165
Per quanto riguarda, in primo luogo, le asserite restrizioni generali e stagionali, dal fascicolo amministrativo emerge che
le ricorrenti hanno precisato che esistevano sul mercato restrizioni di ostacolo alle capacità di produzione, che la capacità
dei fornitori era potenzialmente in diminuzione e che la Sun ogni anno compiva grandi sforzi per assicurare l’approvvigionamento
di cui aveva bisogno, in particolare nel periodo tra settembre e dicembre, quando la domanda, di carattere stagionale, era
rilevante e che le capacità dei produttori esistenti erano insufficienti (risposte della [OSCURATO:PERSONA] alla domanda 40 e della Sun
alla domanda 39 del questionario clienti). Inoltre, la Sun ha indicato, nelle sue osservazioni integrative, l’esistenza di
[
riservato
].
166
In proposito, si deve ricordare che la decisione impugnata si basa, ai ‘considerando’ 62‑65, principalmente sui dati forniti
dai concorrenti delle partecipanti alla concentrazione, secondo i quali sussistevano capacità produttive di riserva pari almeno
al 19,5% della produzione complessiva del mercato e che potevano giungere, secondo le stime, fino al 41% (v. punto 25 supra).
Inoltre, secondo il ‘considerando’ 65 della decisione impugnata, cinque dei sette clienti che hanno risposto al questionario
hanno riconosciuto che sul mercato sussistevano capacità in eccedenza. Poiché le ricorrenti contestano tale circostanza, la
[OSCURATO:PERSONA] rinvia, a ragione, alle risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle domande 35 e 39 del questionario clienti, in cui essa riconosce
la sussistenza di capacità in eccedenza. Pertanto, dal fascicolo si rileva che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e la Sun hanno chiaramente
indicato, nel corso del procedimento amministrativo, che sussistevano restrizioni di capacità. Inoltre, dalle osservazioni
integrative della Sun e dalla risposta di [
riservato
] emerge che [
riservato
]. Infatti, esse rilevano che [
riservato
].
167
D’altra parte, dalla corrispondenza per posta elettronica prodotta dalla Sun emerge altresì che [
riservato
]. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare ulteriormente come [
riservato
], né a verificare presso la Sun le sue affermazioni a tale riguardo. Inoltre, poiché le informazioni fornite da [
riservato
] su [
riservato
] spiegano a sufficienza [
riservato
], il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a verificare tale elemento presso la Sun.
168
In tali circostanze, il Tribunale ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta ad avvalorare ulteriormente le affermazioni
esposte al ‘considerando’ 67 della decisione impugnata e che non abbia commesso un palese errore di valutazione ritenendo
che sussistessero capacità in eccedenza sul mercato.
169
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i pretesi limiti di capacità presso i concorrenti delle ricorrenti, si deve rilevare
che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che non sussistevano presso gli altri fornitori sufficienti capacità disponibili, che era molto
difficile ottenere dai fornitori impegni sulle quantità rilevanti di cui essa aveva bisogno, che la capacità era il criterio
principale da prendere in considerazione nella conclusione di un contratto di approvvigionamento e che essa era costretta
a includere nel suo portafoglio fornitori l’entità risultante dalla concentrazione, poiché gli altri fornitori non erano in
grado di fornirle i quantitativi di cui aveva bisogno (risposte alle domande 12, 40, 43 e 45 del questionario clienti). Inoltre,
la Sun ha sottolineato che tutti i produttori di resine di colofonia fornivano attualmente l’industria degli inchiostri e
che, di conseguenza, non esisteva alcun fornitore alternativo disponibile per l’industria degli inchiostri, che la quantità
richiesta era uno dei criteri considerati per la conclusione di contratti di approvvigionamento, che non vi erano attualmente
fornitori capaci di rispondere alle sue richieste e che tutti i grandi acquirenti di resine avevano molteplici strategie di
rifornimento (risposte alle domande 12, 42 e 44 del questionario clienti). Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che non esistevano
fornitori alternativi oltre quelli esistenti in [OSCURATO:PERSONA] (risposta alla domanda 12 del questionario clienti).
170
A tale riguardo si deve osservare che, nel caso specifico, l’unica questione pertinente è quella di sapere se le capacità
disponibili consentano ai clienti delle partecipanti alla concentrazione di trasferire gli ordinativi, finora garantiti da
queste ultime, ad altri fornitori esistenti o ad altri potenziali nuovi operatori. Dalle risposte ai questionari clienti richiamate
al punto precedente risulta che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato chiaramente, nel procedimento amministrativo, la sussistenza
di difficoltà legate ai quantitativi disponibili presso i concorrenti delle imprese partecipanti alla concentrazione. Orbene,
la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì precisato, riguardo alle difficoltà di ottenere dai fornitori impegni di approvvigionare «quantitativi
rilevanti», che era possibile ottenere tali impegni se il cliente era pronto a pagare il prezzo richiesto («If we pay, we
get!», risposta alla domanda 40 del questionario clienti). Quindi, le pretese difficoltà rilevate sembrano essere legate più
al livello dei prezzi richiesti dai fornitori in funzione della domanda che a carenze di capacità.
171
Si deve poi considerare che non è necessario, al fine di scoraggiare eventuali comportamenti anticoncorrenziali dell’entità
risultante dalla concentrazione, che tutti i suoi clienti possano trasferire tutti i loro ordini ad altri fornitori. Infatti,
la possibilità per le ricorrenti di trasferire una parte consistente della loro domanda ad altri fornitori può essere considerata
come una minaccia di perdite abbastanza importanti per l’entità risultante dalla concentrazione, tale da dissuaderla dal perseguire
una simile strategia. Nel caso specifico, dalla strategia diversificata di approvvigionamento descritta dalla Sun nel procedimento
amministrativo risulta che i clienti cercano di includere diversi produttori nel loro portafoglio fornitori. Orbene, dalle
quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], così come dalle loro capacità di produzione e dalle importanti
capacità in eccedenza di cui dispongono, rilevate ai ‘considerando’ 51 e 62‑64 della decisione impugnata e non contestate
dalle ricorrenti, risulta che questi fornitori sono in grado di fornire le grandi quantità che possono essere richieste dalle
ricorrenti. Si deve altresì ricordare che i fornitori di minori dimensioni dispongono, insieme, di una quota di mercato pari
a circa il 21% e di capacità in eccedenza importanti. Pertanto, il Tribunale giudica che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso
un errore palese di valutazione nel ritenere, ai ‘considerando’ 68 e 71 della decisione impugnata, che gli altri produttori
del mercato abbiano la capacità di contrastare un comportamento anticoncorrenziale e di approvvigionare i grandi clienti delle
partecipanti alla concentrazione.
172
Si deve infine ricordare che soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e la Sun hanno rilevato nel procedimento amministrativo restrizioni di capacità,
mentre gli altri clienti, compresa la [OSCURATO:PERSONA], e i concorrenti delle partecipanti alla concentrazione hanno tutte riconosciuto
la sussistenza di capacità in eccedenza. Per tali motivi, il Tribunale reputa che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso un errore
palese di valutazione nel ritenere che non esistessero presso i concorrenti della ricorrente limiti di capacità tali da impedire
a questi clienti di trasferire una parte sufficientemente rilevante dei loro ordini ad altri fornitori.
173
Alla luce di quando precede, il Tribunale reputa che la [OSCURATO:PERSONA] a ragione abbia potuto ritenere che sul mercato sussistessero
capacità in eccedenza. Di conseguenza, tale censura deve essere respinta.
– Sulla seconda censura, relativa ad errori concernenti la disponibilità di materie prime
174
In via preliminare, si deve ricordare che, al punto 67 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, nel corso
degli ultimi anni antecedenti la concentrazione, un aumento dei prezzi delle materie prime che costituiscono elementi essenziali
della produzione di resine di colofonia, come il petrolio greggio, la gemma di colofonia e la resina di tall oil, poiché il
prezzo a tonnellata della gemma di colofonia è passato da USD 500 nel gennaio 2004 a circa USD 1 200 alla data della decisione
impugnata.
175
Bisogna quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore palese di valutazione nell’omettere di analizzare, nella
decisione impugnata, la disponibilità di materie prime necessarie alla produzione di resine di colofonia e gli effetti di
una pretesa carenza di tali materie sull’utilizzazione delle capacità.
176
Per quanto riguarda, in primo luogo, le indicazioni della sussistenza di carenze di materie prime, occorre rilevare che la
[OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in risposta alle domande 36 e 39 del questionario clienti, che i prezzi elevati e la disponibilità
di materie prime costituivano un notevole ostacolo per entrare attualmente in questo mercato e che gravi problemi di rifornimento
erano intervenuti di recente a causa dell’indisponibilità di materie prime. In risposta alla domanda 15 del questionario clienti,
la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre affermato che, nel febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di fornirle la maggior parte delle resine
fenoliche modificate poiché quest’ultima aveva interrotto la sua produzione a causa di una persistente ridotta disponibilità
di due materie prime indispensabili, vale a dire la resina greggia di tall oil e la gemma di colofonia. Inoltre, è già stato
ricordato che la decisione impugnata riferiva, al ‘considerando’ 67, di un aumento notevole del prezzo delle materie prime
nel corso degli ultimi anni e fino all’adozione della decisione impugnata. Infine, le intervenienti riconoscono che vi è stata
una flessione temporanea dell’offerta rispetto alla domanda, risultante dalla combinazione di diversi fattori.
177
Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, a ragione, che la [OSCURATO:PERSONA] è l’unico dei dieci clienti che hanno risposto al questionario
clienti ad aver indicato problemi connessi con la disponibilità di materie prime. Nessun altro cliente, neppure la [OSCURATO:PERSONA] e
la Sun, ha esposto, nel corso del procedimento amministrativo, tale genere di difficoltà. Parimenti, nessuno dei tredici concorrenti
delle partecipanti alla concentrazione che hanno risposto al questionario concorrenti ha indicato tali problemi in relazione
alla resina greggia di tall oil o alla gemma di colofonia, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia posto domande in merito all’utilizzazione
delle capacità per la produzione delle resine ibride (che si compongono di resine idrocarburiche e di resine a base di tall
oil o di gemma di colofonia) e in merito alle difficoltà di ingresso, in particolare, sul mercato delle resine di colofonia
(domande 39 e 40 del questionario concorrenti). Infatti, l’unica indicazione in tal senso proviene dalla [OSCURATO:PERSONA], che
sostiene che «l’accesso limitato a materie prime poco costose (in particolare agli idrocarburi)» era un ostacolo per i nuovi
operatori. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto menzione di alcuna difficoltà a tale riguardo. Orbene, i produttori di
resine di colofonia si trovano nella posizione migliore per individuare problemi di approvvigionamento concernenti le loro
materie prime. Inoltre, le intervenienti sottolineano altresì che, malgrado la flessione momentanea dell’offerta rispetto
alla domanda, era sempre possibile procurarsi la gemma di colofonia al prezzo di mercato.
178
Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che, a fronte delle sole allegazioni della [OSCURATO:PERSONA], allorquando tutti i
produttori dovrebbero incontrare le stesse difficoltà, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso un errore palese di valutazione trascurando
di esaminare la disponibilità delle materie prime nella decisione impugnata.
179
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i documenti disponibili su Internet ai quali fanno riferimento le ricorrenti, da un
lato si deve rilevare che essi non possono essere tenuti in considerazione quali prove dell’esistenza delle pretese carenze
di materie prime, poiché nessuno di tali documenti è stato presentato alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo.
Inoltre, l’annuncio dell’accordo tra la Megara e la Resinall, così come il rapporto sulle resine, sono stati pubblicati dopo
l’adozione della decisione impugnata, mentre la dichiarazione della DRT è priva di data.
180
D’altra parte, laddove le ricorrenti intendono basarsi su tali documenti per dimostrare che le carenze di resina greggia di
tall oil e di gemma di colofonia erano risapute al momento dell’adozione della decisione impugnata, si deve osservare che
l’annuncio della Resinall non precisa a quali materie prime si riferisca la carenza addotta, né il motivo di tale carenza,
e che le intervenienti hanno rilevato, senza essere smentite dalle ricorrenti, che la Resinall non vendeva resine di colofonia
in [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’adozione della decisione impugnata e dell’annuncio. Inoltre, la dichiarazione della DRT si riferisce
ai derivati terpenici e le intervenienti hanno affermato, senza essere contraddette dalle ricorrenti, che ciò che è valido
per i derivati terpenici non lo è necessariamente per le resine di colofonia. D’altra parte, laddove tale dichiarazione si
riferisce alla gemma di colofonia, si deve osservare che non risulta chiaramente dalla stessa se si tratti di un aumento della
produzione o del prezzo e che anche una indicazione di aumento dei prezzi non dimostra necessariamente la sussistenza di una
carenza. Infine, dal rapporto sulle resine emerge che esso non verte specificamente sulla resina greggia di tall oil e sulla
gemma di colofonia, bensì su tutte le materie prime e segnatamente sugli idrocarburi, che esso rileva genericamente l’esistenza
di difficoltà nel 2005 ma di una stabilità nell’approvvigionamento nel 2006 e che le difficoltà nel 2005 erano più legate
agli aumenti dei prezzi e alla loro volatilità che all’indisponibilità delle due materie prime in questione. Infatti, l’unico
riferimento a una carenza di queste due materie prime concerne specificamente l’anno 2005 e spiega tale carenza, così come
i maggiori costi, in particolare con i maggiori costi dell’energia. Pertanto, si deve ritenere che tali documenti non dimostrino
che una carenza di resina greggia di tall oil e di gemma di colofonia fosse notoria al momento dell’adozione della decisione
impugnata e che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta, per questo, ad indagare su tale questione.
181
Per tali motivi, il Tribunale ritiene che i documenti disponibili in Internet ai quali si riferiscono le ricorrenti non dimostrano
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore palese di valutazione nell’omettere di prendere in esame la disponibilità delle
materie prime nella decisione impugnata.
182
Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’affermazione secondo la quale pretese carenze di materie prime impedirebbero ai concorrenti
di aumentare la loro produzione e sarebbero un ostacolo all’ingresso e all’espansione nel mercato, la [OSCURATO:PERSONA] giustamente
osserva che le ricorrenti non hanno spiegato come potessero derivare effetti anticoncorrenziali da una carenza di materie
prime che sembrava colpire tutti i fornitori allo stesso modo. A tale proposito, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato,
in risposta alla domanda 12 del questionario clienti, che la quantità più rilevante di colofonia era prodotta in Cina e che
se la colofonia cinese fosse divenuta più costosa, tutti i fornitori a livello mondiale avrebbero dovuto far fronte allo stesso
problema. Infatti, se la gemma di colofonia non è disponibile, nessun produttore, neppure l’entità risultante dalla concentrazione,
potrebbe produrre resine di colofonia partendo dalla gemma di colofonia. Al contrario, se essa è disponibile, ogni produttore
può procurarsene laddove sia disposto a pagare il prezzo richiesto (v. punto 170 supra).
183
Pertanto, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], solo un accesso preferenziale delle parti della concentrazione rispetto ai loro concorrenti
potrebbe avere effetti sulla concorrenza. Orbene, le ricorrenti non sostengono che le parti della concentrazione dispongano
di tale accesso. Esse si limitano a sostenere che l’entità risultante dalla concentrazione può, tenuto conto delle sue dimensioni,
della sua infrastruttura e della sua esperienza, acquisire un elevato grado di controllo o d’influenza sull’approvvigionamento
di gemma di colofonia. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che l’entità risultante
dalla concentrazione acquisterà soltanto dal 5% al 10% della produzione mondiale di gemma di colofonia (v. punto 154 supra).
184
Per tali motivi, il Tribunale ritiene che non siano sufficientemente provati gli argomenti delle ricorrenti secondo cui, da
un lato, talune carenze di materie prime impedirebbero ai concorrenti di aumentare la loro produzione e costituirebbero un
ostacolo all’ingresso e all’espansione sul mercato e, dall’altro, l’entità risultante dalla concentrazione deterrebbe un forte
potere d’acquisto.
185
Per quanto riguarda, in quarto luogo, i riferimenti agli orientamenti e alla prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA],
basta ricordare che si deve valutare ogni caso in funzione delle sue specifiche circostanze di fatto e che risulta da quanto
precede che gli elementi addotti dalle ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta, nel caso specifico,
a prendere in esame nella decisione impugnata la disponibilità delle materie prime e l’effetto della loro asserita carenza
sulla utilizzazione delle capacità.
186
Alla luce di quanto precede, il Tribunale rileva che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso
un errore palese di valutazione nell’omettere di prendere in esame, nella decisione impugnata, la disponibilità delle materie
prime e gli effetti di una pretesa carenza di tali materie prime sull’utilizzazione delle capacità. Di conseguenza, tale censura
deve essere respinta.
187
Ne consegue che questa parte deve essere respinta.
b) Sulla seconda parte, relativa alla natura e alla portata dell’integrazione verticale dei clienti dell’entità risultante
dalla concentrazione
Argomenti delle parti
188
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia esaminato la natura e la portata dell’integrazione verticale dei clienti.
Nell’osservare, al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, che imprese come la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che dispongono «di
una produzione interna di resine di colofonia [,...] disciplinano con successo i loro fornitori», la [OSCURATO:PERSONA] si è basata
su dati riguardanti le capacità di produzione risultanti dalle stime effettuate dalle partecipanti alla concentrazione senza
consultare le ricorrenti circa la natura della loro produzione. La produzione interna in questione riguarderebbe solo un tipo
particolare di resina di colofonia che può essere utilizzato unicamente per produrre una gamma limitata d’inchiostri tipografici.
Inoltre, in luogo di 25 000 t e 12 000 t, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] produrrebbero in realtà, rispettivamente, soltanto [
riservato
] t. Un’indagine seria, intesa a confermare dette cifre, avrebbe rivelato che tale produzione non può rappresentare una pressione
sulle partecipanti alla concentrazione, poiché le ricorrenti rimangono dipendenti dai rifornimenti esterni. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe omesso di verificare se le informazioni a sua disposizione erano affidabili, pertinenti o obiettive. Dal momento che
due ricorrenti avevano espresso nelle loro osservazioni seri dubbi sull’operazione di concentrazione, sottolineando le pressioni
concorrenziali derivanti dalla concentrazione, sarebbe sorprendente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia riesaminato i dati
forniti dalle partecipanti alla concentrazione.
189
[OSCURATO:PERSONA] rileva che le ricorrenti non negano che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano importanti produzioni interne e ritiene
che vi sia poca differenza tra le stime citate nella decisione impugnata e i dati forniti dalle ricorrenti. L’argomento esposto
dalle ricorrenti, secondo cui la produzione interna può essere utilizzata soltanto per una gamma limitata d’inchiostri tipografici,
dovrebbe essere respinto in quanto non sufficientemente suffragato, poiché i produttori di resine di colofonia destinate agli
inchiostri tipografici sono generalmente in grado di produrre una gamma completa. Ad ogni modo, gli argomenti addotti dalle
ricorrenti non metterebbero in discussione la valutazione, esposta al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, secondo
cui sussisterebbe una minaccia di integrazione verticale da parte dei clienti.
190
Le intervenienti segnalano che la capacità combinata della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], secondo i dati forniti dalle stesse, è
di [
riservato
] t, quantitativo significativo se paragonato a quello di 35 000 t, corrispondente alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] prima della concentrazione.
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso, tramite l’avviso di notifica della concentrazione, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] producevano
soltanto resinati. Tenuto conto della facilità di sostituzione degli approvvigionamenti, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] potrebbero
utilizzare le loro capacità di produzione interna per disciplinare i loro fornitori, da una parte, con la minaccia di non
effettuare più ordini di resine destinate all’eliotipia e agli inchiostri offset, così come, dall’altra parte, liberando le
capacità di produzione di cui dispongono altri fornitori al fine di permettere loro di produrre altri tipi di resine destinate
al mercato degli inchiostri tipografici. Infine, le ricorrenti sarebbero perfettamente consapevoli del loro potere di minacciare
d’integrarsi verticalmente, poiché la Sun avrebbe espresso tale minaccia in una riunione con la [OSCURATO:PERSONA] in data 5 maggio 2006.
Giudizio del Tribunale
191
In via preliminare, si deve ricordare che, nell’ambito della sua analisi di un potere di contrasto dei clienti delle partecipanti
alla concentrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato, al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, che secondo le valutazioni
delle parti, tre importanti clienti disponevano di una capacità di produzione interna significativa: la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA],
che hanno una capacità di produzione stimata, rispettivamente, in circa 25 000 t e 12 000 t, e la Huber, che ha recentemente
acquisito la [OSCURATO:PERSONA] e ha informato i suoi fornitori che intendeva cominciare a trasferire i propri acquisti alla sua filiale.
192
Si deve quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso errori riguardo all’integrazione verticale della [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] che potrebbero incidere sulla sua conclusione in merito alla sussistenza di un potere di contrasto dei clienti delle
partecipanti alla concentrazione.
193
Per quanto riguarda, in primo luogo, la differenza tra le quantità di produzione menzionate nella decisione impugnata e i
dati forniti dalle ricorrenti, si deve constatare che tale differenza è minima. Anche in base ai dati forniti dalle ricorrenti,
la produzione combinata della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] corrisponde a più del [
riservato
]% della capacità di produzione della [OSCURATO:PERSONA] prima della concentrazione. Per tali motivi, si deve ritenere che la differenza
rilevata dalle ricorrenti non influisca sulla valutazione del potere di contrasto effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] al ‘considerando’
69 della decisione impugnata.
194
Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo cui la produzione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe limitata
a certe resine e che, pertanto, esse dipendono dai fornitori del mercato, le intervenienti rilevano che una produzione interna,
ancorché limitata a certe resine di colofonia, consentirebbe loro di esercitare una pressione sui fornitori. Ad ogni modo,
la [OSCURATO:PERSONA] giustamente sostiene che le eventuali limitazioni della produzione interna della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non
incidono sulla sostanza del suo ragionamento esposto al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata. Infatti, essa si avvale
degli esempi della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della Huber per dimostrare che il potere di contrasto dei clienti delle partecipanti
alla concentrazione è rafforzato dalla concretezza della minaccia di un’integrazione verticale. Per tali motivi, si deve ritenere
che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia menzionato, al ‘considerando’ 69 della decisione impugnata, le eventuali limitazioni
della produzione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non incida sulla valutazione del potere di contrasto effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
195
Infine, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso alcun errore palese di valutazione nel ritenere che,
nelle specifiche circostanze, non fosse richiesta una verifica dei dati relativi alla produzione presso la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
196
Alla luce di quanto precede, le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore palese di valutazione
nel ritenere sussistente un potere di contrasto in capo ai clienti delle partecipanti alla concentrazione ovvero, riguardo
alla minaccia d’integrazione verticale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], un errore di fatto idoneo ad influire su tale conclusione.
197
Di conseguenza, questa parte del motivo deve essere respinta.
c) Sulla terza parte, relativa ad errori riguardanti l’effetto degli aumenti significativi del prezzo delle materie prime
Argomenti delle parti
198
Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia effettuato un’indagine appropriata degli effetti sulla concorrenza dell’aumento
del prezzo della gemma di colofonia da USD 500 a 1 250 per tonnellata nel corso dei 29 mesi antecedenti l’operazione di concentrazione.
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] di aumenti significativi dei prezzi delle resine di colofonia, e in particolare degli
aumenti dei prezzi imposti dalle parti della concentrazione dal mese di febbraio 2005 al 15 maggio 2006. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe esaminato gli effetti sui produttori e sugli acquirenti di resine di colofonia di tali aumenti di prezzo, associati
a una domanda crescente, mentre, in altre cause, essa ha ritenuto che la «capacità di aumentare (…) i prezzi (…) [era] la
prova del fatto che la concorrenza (…) non [era] stata sufficiente in passato né pot[eva] esserlo dopo la concentrazione,
per arginare in misura rilevante il potere di mercato» dell’entità risultante dalla concentrazione (v. decisione Nestlé/[OSCURATO:PERSONA])
e che l’aumento dei prezzi «contraddiceva l’affermazione che l’eccesso di capacità avrebbe l’effetto di contenere i prezzi»
[decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 marzo 2000, 2002/244/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune
e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.1663 – Alcan/Alusuisse) (GU 2002, L 90, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Alcan/Alusuisse»)].
199
[OSCURATO:PERSONA] rileva che le ricorrenti non spiegano perché sarebbe necessaria un’indagine dettagliata sugli aumenti di prezzo
delle materie prime, che colpisce tutti i fabbricanti dei prodotti in questione. Essa sostiene che tali aumenti di prezzo
non hanno alcun legame con la presente concentrazione e che questa non è la causa di tali aumenti. Infatti, poiché i prezzi
delle materie prime necessarie per produrre resine di colofonia sono notevolmente aumentati nel corso degli ultimi anni, quelli
delle resine di colofonia sarebbero aumentati di conseguenza.
200
Le intervenienti sottolineano altresì che nel ricorso non è stato chiarito quale rapporto vi possa essere tra gli aumenti
di prezzo delle materie prime e la concentrazione notificata. Inoltre, esse ritengono che i fatti delle cause che hanno dato
luogo alle decisioni Alcan/Alusuisse e Nestlé/[OSCURATO:PERSONA] non siano paragonabili a quelli della presente causa. Infine, essi rilevano
che le prove concernenti gli aumenti di prezzo fornite dalla Sun sono state esaminate ai ‘considerando’ 66 e 67 della decisione
impugnata.
Giudizio del Tribunale
201
In via preliminare, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al ‘considerando’ 66 della decisione impugnata, che
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno aumentato, in passato, i prezzi delle resine di colofonia. Essa ha rilevato, al ‘considerando’ 67
della decisione impugnata, che tali aumenti, intervenuti nel corso degli ultimi anni antecedenti la concentrazione, erano
dovuti ad un aumento dei prezzi delle materie prime, che costituiscono elementi essenziali della produzione di resine di colofonia,
come il petrolio greggio, la gemma di colofonia e la resina di tall oil, poiché il prezzo a tonnellata della gemma di colofonia
è passato da USD 500 nel gennaio 2004 a circa USD 1 200 alla data della decisione impugnata.
202
Si deve quindi verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore palese di valutazione non procedendo nella decisione
impugnata, come affermato dalle ricorrenti, ad un’analisi degli effetti sui produttori e sugli acquirenti di resine di colofonia
degli aumenti dei prezzi, da un lato, delle resine di colofonia, in particolare di quelli imposti dalle parti della concentrazione,
e, dall’altro lato, delle materie prime.
203
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’aumento dei prezzi delle resine di colofonia, è già stato ricordato al precedente punto
201 che la decisione impugnata spiega al ‘considerando’ 67 che il loro aumento è dovuto all’aumento del prezzo delle materie
prime. Le ricorrenti non contestano tale spiegazione. Di conseguenza, sulla base di tali elementi, non si può rimproverare
alla [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto nella fattispecie, contrariamente alla propria valutazione delle circostanze nelle cause
che avevano dato luogo alle decisioni Alcan/Alusuisse e Nestlé/[OSCURATO:PERSONA], che gli aumenti di prezzo non fossero indicativi di
una concorrenza insufficiente e di un dominio di mercato. Poiché le ricorrenti non hanno fornito alcuna spiegazione ulteriore
a sostegno dell’asserita rilevanza di tali generali aumenti di prezzo, che colpiscono, a priori, tutti i clienti allo stesso
modo, ai fini della valutazione degli effetti anticoncorrenziali della concentrazione, esse non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA]
sia incorsa in un errore palese di valutazione nel non esaminare l’impatto di tali aumenti di prezzo sugli acquirenti di resine
di colofonia.
204
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i prezzi delle materie prime, si precisa al ‘considerando’ 67 della decisione impugnata
che il loro aumento è dovuto in parte all’aumento del prezzo del petrolio greggio. D’altronde, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA]
ha precisato, senza essere smentita, che tali aumenti colpivano tutti i fabbricanti dei prodotti interessati nello stesso
modo (v. punto 181 supra). Pertanto, non può ritenersi che tali aumenti generali dei prezzi delle materie prime sollevino
problemi di concorrenza (v. punti 181‑183 supra). Orbene, le ricorrenti non hanno addotto ragioni specifiche che spieghino
perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indagare sugli effetti dell’aumento dei prezzi delle materie prime sui produttori e sugli
acquirenti di resine di colofonia.
205
Da quanto precede risulta che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore palese di valutazione
non procedendo ad un’analisi dell’impatto degli aumenti dei prezzi sui produttori e sugli acquirenti di resine di colofonia.
Pertanto, questa parte del motivo deve essere respinta.
d) Sulla quarta parte, relativa ad errori concernenti il potere di contrasto degli acquirenti
Argomenti delle parti
206
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia esaminato correttamente gli argomenti relativi alla questione del potere
di contrasto degli acquirenti. Non basterebbe dimostrare che la domanda sul mercato è concentrata o che i clienti si riforniscono
presso diversi fornitori. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concentrarsi sulla capacità degli acquirenti di adottare misure volte
a impedire qualsiasi tentativo da parte dei fornitori di aumentare i prezzi. Alla luce degli elementi di prova risultanti
nel suo fascicolo, che contraddicevano l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] basato sul potere di contrasto degli acquirenti, sarebbe
spettato alla [OSCURATO:PERSONA] svolgere una analisi più approfondita, allargata alla struttura dell’industria e ad altri fattori
della dinamica industriale, nonché alle strategie precise che gli acquirenti del settore potevano adottare per reprimere qualsiasi
aumento di prezzo a seguito della concentrazione [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 novembre 1998, 1999/641/CE, che dichiara
una concentrazione compatibile con il mercato comune ed il funzionamento dell’accordo SEE (Causa IV/M.1225 – Enso/Stora) (GU 1999,
L 254, pag. 9; in prosieguo: la «decisione Enso/Stora»)]. La decisione impugnata, tuttavia, nulla direbbe a proposito di tutte
dette questioni, poiché la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a sostenere che la forte dipendenza delle parti della concentrazione
da qualche grosso cliente contrasterà qualsiasi comportamento anticoncorrenziale, anche se le ricorrenti hanno sottolineato
che il mercato non si caratterizzerebbe per l’esistenza di un potere d’acquisto e hanno precisato che, dovendosi rifornire
presso le due imprese della concentrazione, esse erano particolarmente vulnerabili alle loro imposizioni. Le ricorrenti hanno
indicato nelle loro osservazioni presentate alla [OSCURATO:PERSONA] che si trattava di un mercato di venditori e che esse non potevano
esercitare sui fornitori del settore un potere di negoziazione rilevante a causa dell’assenza di fornitori alternativi e di
vincoli di natura tecnica. Alla luce di tali osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata tenuta a motivare le sue conclusioni,
il che non è avvenuto, come del resto non sarebbero stati presi in considerazione, nella decisione impugnata, gli argomenti
sviluppati dalle ricorrenti.
207
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le ricorrenti non contestano che la domanda sul mercato sia molto concentrata e ricorda che
i primi cinque produttori di inchiostri rappresentano circa l’[80-90]% delle entrate della [OSCURATO:PERSONA] e il [90-100]% di quelle
della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha altresì osservato che l’offerta è meno concentrata, dato che le vendite dell’entità risultante dalla concentrazione
alle ricorrenti rappresentano [
riservato
]% delle vendite complessive della [OSCURATO:PERSONA] e [
riservato
]% di quelle della [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto [
riservato
]% del fabbisogno complessivo della Sun. Ne conseguirebbe che le partecipanti alla concentrazione sono molto più dipendenti
dalle ricorrenti che viceversa. Gli acquirenti disporrebbero inoltre di un consistente numero di fornitori alternativi attendibili,
di una produzione propria nonché della possibilità di integrarsi verticalmente. In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
giustificata l’asserzione contenuta nella decisione impugnata, secondo cui la forte dipendenza delle partecipanti alla concentrazione
da importanti clienti costituisce un limite a un eventuale comportamento anticoncorrenziale dell’entità risultante dalla concentrazione.
208
Le intervenienti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia analizzato attentamente la questione del potere d’acquisto nella decisione
impugnata. La decisione Enso/Stora non introdurrebbe una politica vincolante per la [OSCURATO:PERSONA] e i fatti di tale causa non
sarebbero sufficientemente simili da imporre nella presente causa un’equivalente analisi dettagliata. Le risposte alle domande
cui si riferirebbero le ricorrenti non sono prive di ambiguità, non smentiscono i fatti rilevati e analizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]
e non risultano sufficientemente avvalorate.
Giudizio del Tribunale
209
Si deve verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un palese errore di valutazione nel limitare la propria analisi del potere
di contrasto degli acquirenti agli elementi rilevati nella decisione impugnata.
210
Innanzitutto, si deve rilevare che i punti 64 e 65 degli orientamenti indicano che anche le imprese con elevatissime quote
di mercato possono non essere in grado, dopo una concentrazione, di ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva
se i loro clienti sono in grado di opporsi in quanto detengono un potere di contrasto quali acquirenti. Quest’ultimo va inteso
come il potere contrattuale di cui l’acquirente dispone nei confronti del venditore nelle trattative commerciali grazie alle
sue dimensioni, all’importanza commerciale che esso riveste per il venditore e alla sua capacità di minacciare in modo credibile
il ricorso, in tempi ragionevoli, a fonti di approvvigionamento alternative, o di ridurre la qualità o le condizioni di consegna,
qualora il fornitore decida di aumentare i prezzi. Ciò può verificarsi anche nel caso in cui il cliente sia in grado di minacciare,
in modo attendibile, di integrarsi verticalmente nel mercato a monte o di promuovere l’espansione o l’ingresso di concorrenti
a monte. Infine, è più probabile che questo tipo di potere degli acquirenti sia detenuto da clienti grandi e informati piuttosto
che da imprese piccole in un settore frammentato.
211
Con riferimento poi alle indicazioni date dalle stesse ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, per quanto a sua conoscenza,
non sussisteva alcun potere di negoziazione in capo agli acquirenti di resine di colofonia (risposta alla domanda 40 del questionario
clienti). [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che si trattava di un mercato di venditori e non di un mercato di acquirenti (risposta alla
domanda 40 del questionario clienti). [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, a suo parere, gli acquirenti non potevano esercitare un elevato
potere di negoziazione sui fornitori del settore dato il numero molto limitato di fornitori esistente, associato alla difficoltà
per gli acquirenti di cambiare rapidamente fonte di approvvigionamento o di utilizzare prodotti chimici alternativi (risposta
alla domanda 40 del questionario clienti).
212
Pertanto, soltanto la Sun ha addotto ragioni che giustificano l’assenza di un potere di contrasto degli acquirenti, cioè il
numero molto limitato di fornitori e le difficoltà incontrate nel trasferimento di ordini ad altri fornitori. Orbene, è già
stato precisato che le ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato tali asserzioni (v. supra, punti 84 e seguenti, e 94
e seguenti). La stessa considerazione vale anche per gli argomenti relativi a una carenza delle quantità necessarie e ad una
riduzione di capacità presso i fornitori, che secondo le ricorrenti sono stati addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in questo contesto (v.
supra, punti 73 e seguenti).
213
Con riferimento all’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto esaminare la capacità dei clienti di adottare misure
per contrastare qualsiasi tentativo dei fornitori di aumentare i prezzi e secondo il quale essa era tenuta a svolgere un’analisi
più approfondita, estesa alla struttura dell’industria e ad altri fattori della dinamica industriale, nonché alle precise
strategie che gli acquirenti del settore potevano adottare per impedire qualsiasi aumento di prezzi a seguito della concentrazione,
si deve ricordare, in primo luogo, che la decisione impugnata si fonda a tale proposito sulla sussistenza di una produzione
interna di taluni clienti, che permette loro di disciplinare in una certa misura i loro fornitori. In secondo luogo, essa
sottolinea la possibilità per i clienti di approvvigionarsi presso altri fornitori di grandi e piccole dimensioni, che dispongono
di consistenti capacità in eccedenza e sono in grado di produrre tutta la gamma di resine di colofonia. In terzo luogo, essa
rileva che la domanda si concentra su un numero assai limitato di grandi clienti, il che conferisce a tali clienti, con particolare
riferimento agli elementi già esposti, un importante potere negoziale. In quarto luogo, essa sottolinea la sussistenza della
minaccia attendibile di un’integrazione verticale, che permette altresì a tali clienti di disciplinare i loro fornitori (v.
punto 28 supra).
214
Inoltre, tali considerazioni della decisione impugnata corrispondono, in sostanza, agli elementi rilevanti ai fini della valutazione
del potere di contrasto degli acquirenti, esposti ai punti 64 e 65 degli orientamenti (v. punto 210 supra). Infatti, la decisione
impugnata pone in risalto l’elevato grado di dipendenza dei fornitori nei confronti di alcuni grossi clienti. Il Tribunale
ritiene, a tale riguardo, che non sia necessario che detti clienti, al fine di contrastare un comportamento anticoncorrenziale
dell’entità risultante dalla concentrazione, abbandonino completamente il fornitore in questione. Infatti, la possibilità
per le ricorrenti di trasferire una parte sostanziale della loro domanda a fornitori alternativi può essere considerata come
una minaccia di perdite abbastanza consistenti per l’entità risultante dalla concentrazione, tale da dissuaderla dal perseguire
una simile strategia (v. punto 171 supra).
215
Nella fattispecie, si deve ricordare che le ricorrenti risultano, per quanto riguarda le resine di colofonia destinate ad
applicazioni nel settore degli inchiostri tipografici, tra i più importanti clienti delle partecipanti alla concentrazione.
Di conseguenza, il trasferimento anche solo parziale dei loro ordini ad altri fornitori rappresenterà una quota significativa
della produzione dell’entità risultante dalla concentrazione. Si deve inoltre ricordare che il Tribunale ha già giudicato
che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un errore palese di valutazione nel ritenere, ai ‘considerando’ 68 e 71 della decisione
impugnata, che gli altri produttori del mercato abbiano la capacità di contrastare un comportamento anticoncorrenziale e di
approvvigionare i grossi clienti delle partecipanti alla concentrazione (v. supra punti 170‑172) e che le ricorrenti non abbiano
dimostrato le notevoli difficoltà nel cambiare fornitore che esse adducono relativamente alla necessità di qualificare le
resine di colofonia e che metterebbero i clienti nell’impossibilità di minacciare, in maniera attendibile, di ricorrere in
tempi ragionevoli ad altre fonti di approvvigionamento qualora l’entità risultante dalla concentrazione decidesse di aumentare
i suoi prezzi (v. supra punti 96‑99).
216
D’altra parte, se le circostanze di fatto nella causa che ha dato luogo alla decisione Enso/Stora possono aver richiesto,
a causa di una struttura di mercato eccezionale, analisi approfondite della struttura dell’industria e delle strategie che
gli acquirenti potevano adottare al fine di contrastare qualsiasi aumento di prezzo a seguito della concentrazione, da quanto
precede risulta che nella presente causa le circostanze sono diverse. Infatti, alla luce dei rilievi sopra esposti, il Tribunale
ritiene che non si possa pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA], nelle circostanze in questione, un esame più approfondito in merito
al potere di contrasto dei clienti delle parti della concentrazione.
217
Alla luce di quanto precede, questa parte dev’essere respinta.
e) Sulle pretese carenze di motivazione
218
Poiché le ricorrenti ritengono che la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle capacità in eccedenza disponibili presso
i concorrenti delle partecipanti alla concentrazione non sia sufficientemente motivata, in particolare perché la [OSCURATO:PERSONA]
non ha esaminato, nella decisione impugnata, la disponibilità delle materie prime necessarie alla produzione di resine di
colofonia, né gli effetti di una pretesa carenza di tali materie prime sull’utilizzazione delle capacità, e che essa avrebbe
ignorato o respinto le prove fornite dalle ricorrenti senza motivare tale rigetto, si deve rilevare che dalle considerazioni
svolte ai precedenti punti 165‑185 risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente motivato la sua conclusione secondo cui
sussistevano nel mercato capacità in eccedenza. Infatti, i ‘considerando’ 62‑67 della decisione impugnata evidenziano, in
maniera chiara e inequivocabile, il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA] a tale proposito e hanno consentito al Tribunale di esercitare
il proprio controllo, così come agli interessati di difendere i loro diritti.
219
Infine, risulta altresì dai rilievi svolti ai precedenti punti 213 e 214 che la [OSCURATO:PERSONA] ha motivato a sufficienza la sua
conclusione riguardo al potere di contrasto dei clienti delle partecipanti alla concentrazione. Infatti, i ‘considerando’
69‑71 della decisione impugnata evidenziano, in maniera chiara ed inequivocabile, il ragionamento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA]
a tale proposito e hanno consentito al Tribunale di esercitare il proprio controllo, così come agli interessati di difendere
i loro diritti.
220
Ne consegue che gli argomenti relativi a pretese insufficienze di motivazione devono essere respinti.
221
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto.
222
In queste circostanze, il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
223
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e le intervenienti ne hanno fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere
condannate alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] BV, la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle
sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle intervenienti.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2007.
Il cancelliere
Il presidente
[OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti
A – Parti del procedimento e dell’operazione di concentrazione
B – Mercato dei prodotti
C – Procedimento amministrativo
D – Decisione impugnata
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
In diritto
A – Sulla ricevibilità del ricorso
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
B – Sul merito del ricorso
1. Osservazioni preliminari
2. Sul primo motivo, relativo alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA]
a) Sulla seconda parte, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti quanto agli effetti
non coordinati della concentrazione
Sulla prima censura, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto riguarda la
prossimità delle relazioni concorrenziali delle imprese partecipanti alla concentrazione
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla seconda censura, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne
l’attendibilità dei fornitori alternativi
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla terza censura, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto concerne la
possibilità per i clienti delle imprese partecipanti alla concentrazione di cambiare fornitore
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla quarta censura, relativa ad errori riguardanti le capacità disponibili sul mercato
Sulla quinta censura, relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto concerne la
capacità dell’entità risultante dalla concentrazione di ostacolare la crescita dei concorrenti
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
b) Sulla terza parte relativa alla mancata osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per quanto concerne gli
effetti coordinati della concentrazione contestata
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
c) Sulla prima parte, relativa alla mancata osservanza degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA] per quanto concerne le
quote di mercato e i gradi di concentrazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
3. Sul secondo motivo, relativo ad errori di fatto e di valutazione
a) Sulla prima parte, relativa ad errori nella valutazione delle capacità disponibili sul mercato
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
– Sulla prima censura, relativa ad errori concernenti le capacità sussistenti sul mercato
– Sulla seconda censura, relativa ad errori concernenti la disponibilità di materie prime
b) Sulla seconda parte, relativa alla natura e alla portata dell’integrazione verticale dei clienti dell’entità risultante
dalla concentrazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
c) Sulla terza parte, relativa ad errori riguardanti l’effetto degli aumenti significativi del prezzo delle materie prime
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
d) Sulla quarta parte, relativa ad errori concernenti il potere di contrasto degli acquirenti
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
e) Sulle pretese carenze di motivazione
Sulle spese
*
Lingua processuale: l’inglese.
1
Dati riservati occultati.