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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12451/2026

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presentante, signor [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- RICORRENTEcontroREGIONE CAMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del presidente p.t.della G.R., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza dell’allora [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – sez. 7, depositata il 15 giugno 2022, n. 4779 nel proc. n.6624/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.

Con ricorso affidato a due motivi la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna lasentenza n. 4779/2022 depositata il 15 giugno 2022 con cui l’alloraCommissione Tributaria Regionale della Campania - a conferma delladecisione di primo grado pronunciata nel giudizio per l'annullamento di dueavvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, il n. 375/2018 (riferitoalla cava ubicata nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località Sant'Angelo) ed iln. 279/2018 (riferito alla cava ubicata nel Comune di Montesano sullaMarcellana, località [OSCURATO:PERSONA]), emessi dalla RegioneCampania per il versamento dei contributi estrattivi dovuti per l’anno 2017– aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, avendo icontestati prelievi natura (non tributaria, ma) di indennizzi, come stabilitoda Cass., sez. un., ord. 21 gennaio 2020, n. 1182, cui si erano uniformateCass., sez.

VI-5, ord. 22 dicembre 2021, n. 41196 e Cass., sez. trib., ord.25 febbraio 2022, n. 6364 (sia pur, quest’ultima, in tema di imposta diregistro).La ricorrente chiede dichiararsi la giurisdizione tributaria ex art. 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione a controversia avente ad oggetto i contributiper l’anno 2017 previsti, rispettivamente, dall’art. 17, legge RegioneCampania, 11 agosto 2005, n. 15, a carico dei titolari di autorizzazione e diconcessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla l.r. n. 54/85 e ss.mm., e, quale contributo ambientale aggiuntivo, dall’art.Numero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/202619, legge Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, a carico dei titolari diautorizzazioni estrattive, entrambi nel testo applicabile ratione temporis .2. [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2023 ha tempestivamentedepositato controricorso.3.

Il ricorso, inizialmente assegnato sezione tributaria, con decreto 15aprile 2024 è stato trasmesso alla sezione prima per competenza tabellare.4.

Fissata l’adunanza in camera di consiglio, nessuna delle parti hadepositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2 d. lgs. 546/1992, in relazione all’art. 17, comma 1,legge regione Campania n. 15/2005 (art. 360 n. 1 cpc)».Col secondo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 d. lgs. 546/1992, in relazione all’art. 19 legge regione Campania n.1/2008 (art. 360 n. 1 cpc)».2.

Si fa riferimento alle previsioni di legge regionale nel testo applicabileratione temporis.La legge regionale 16 ottobre 2025, n. 24, "Disposizioni in materia diestrazioni dai corsi d'acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizzeper attività estrattiva.

Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n.54 (Coltivazione di cave e torbiere)", in B.U.

Regione Campania n. 74 del17 ottobre 2025, all’art. 10, rubricato «(Norme finali e transitorie)», cosìrecita:«1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gliarticoli 9-bis, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 54/1985, l'articolo 17della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 […], gli articoli 15 e 19 dellalegge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 […], l'articolo 5, comma 7 della leggeregionale 18 gennaio 2016, n. 1 […] e l'articolo 15 della legge regionale 20gennaio 2017, n. 3 […] sono abrogati.Numero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/20262.

Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di Giuntaregionale di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9 della presente legge,continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di contributi da attivitàestrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985, nel testovigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, e all'articolo 19della legge regionale 1/2008».3.

Il ricorso, avente ad oggetto questioni risolte in modo univoco dalleSezioni Unite, può essere deciso dalla sezione semplice ai sensi dell’art.374, comma 1, ultimo inciso, c.p.c. (cfr. Cass., sez.

I, ord. 2 novembre2025, n. 28910; Cass., sez.

I, ord. 17 marzo 2025, n. 7152; Cass., sez.un., 19 gennaio 2022, n. 1599; Cass., sez.

VI-5, ord. 22 dicembre 2021, n.41196; Cass., sez.

I, ord. 18 giugno 2018, n. 16069).Non vi è infatti ragione di discostarsi dal principio enunciato da Cass.,sez. un., ord. 21 gennaio 2020, n. 1182, la cui massima recita:«Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, lacontroversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 dellal.r.

Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r.

Campania n. 15 del 2005 a caricodei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari allacoltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributinon sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave matrovano la loro ratio nell'esigenza di indennizzare la collettività per ipregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante;pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'enteterritoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di unservizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'entemedesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioniambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la naturadi indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazioneper neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attivitàproduttiva svolta».Numero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/2026Va richiamata anche un’altra pronuncia delle sezioni unite, nonmassimata, ossia Cass., sez. un., ord. 13 dicembre 2023, n. 34982, relativaa causa tra le stesse parti, pronunciata in sede di regolamento preventivodi giurisdizione nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli con n.18265/22 R.G. e che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Lacontroversia era insorta dopo la notifica alla società di due decretidirigenziali (numeri 117 e 218, entrambi del 18 maggio 2022) con cui laRegione Campania ha determinato l’entità dei contributi gravanti sullasocietà, per l’utilizzo delle cave site in [OSCURATO:PERSONA] e in Montesano sullaMarcellana, previsti dall’art. 17, comma 1, l. r.

Campania n. 15/2005 edall’art. 19, comma 1, l. r.

Campania n. 1/2008.4.

Si segnala inoltre la sentenza 15 aprile 2024, n. 57, con cui la Cortecostituzionale, come dal capo 3) del dispositivo, ha dichiarato infondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 19, l.

Regione Campania 30gennaio 2008, n. 1, sollevata in riferimento all’art. 3, Cost.Tale sentenza ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale delcomma 2 dell’art. 17, l.

Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15,limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestionesocietaria».5.

Nel senso indicato dall’ordinanza n. 1182/2020 delle Sezioni unite,cioè sulla natura non tributaria dei prelievi di cui agli artt. 17, l.r. n. 15/2005e 19, l.r. n. 1/2008, oltre alle decisioni richiamate dalla sentenzaimpugnata, a conferma del consolidato orientamento si sono pronunciateCass., sez.

I, ord. 2 ottobre 2024, n. 25921, par. 9 (in un caso in cui si eraormai formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario)e Cass., sez.

I, 8 ottobre 2024, n. 26252, pag. 4 (quest’ultima, invero, nonrelativa allo specifico punto della giurisdizione, ha cassato con rinvio CTRCampania 10 febbraio 2020, n. 1378).Si veda altresì il paragrafo 1 di Cass., sez. trib., 23 gennaio 2023, n.1915, relativamente a una controversia nella quale si era, peraltro, giàNumero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/2026formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario incarenza di uno specifico gravame6.

In conclusione, il ricorso va rigettato.7.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.8.

Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante, signor [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- RICORRENTEcontroREGIONE CAMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del presidente p.t.della G.R., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza dell’allora [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania – sez. 7, depositata il 15 giugno 2022, n. 4779 nel proc. n.6624/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. Con ricorso affidato a due motivi la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugna lasentenza n. 4779/2022 depositata il 15 giugno 2022 con cui l’alloraCommissione Tributaria Regionale della Campania - a conferma delladecisione di primo grado pronunciata nel giudizio per l'annullamento di dueavvisi di accertamento ed irrogazione delle sanzioni, il n. 375/2018 (riferitoalla cava ubicata nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], località Sant'Angelo) ed iln. 279/2018 (riferito alla cava ubicata nel Comune di Montesano sullaMarcellana, località [OSCURATO:PERSONA]), emessi dalla RegioneCampania per il versamento dei contributi estrattivi dovuti per l’anno 2017– aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, avendo icontestati prelievi natura (non tributaria, ma) di indennizzi, come stabilitoda Cass., sez. un., ord. 21 gennaio 2020, n. 1182, cui si erano uniformateCass., sez. VI-5, ord. 22 dicembre 2021, n. 41196 e Cass., sez. trib., ord.25 febbraio 2022, n. 6364 (sia pur, quest’ultima, in tema di imposta diregistro).La ricorrente chiede dichiararsi la giurisdizione tributaria ex art. 2, d.lgs. n. 546/1992, in relazione a controversia avente ad oggetto i contributiper l’anno 2017 previsti, rispettivamente, dall’art. 17, legge RegioneCampania, 11 agosto 2005, n. 15, a carico dei titolari di autorizzazione e diconcessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla l.r. n. 54/85 e ss.mm., e, quale contributo ambientale aggiuntivo, dall’art.Numero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/202619, legge Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1, a carico dei titolari diautorizzazioni estrattive, entrambi nel testo applicabile ratione temporis .2. [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2023 ha tempestivamentedepositato controricorso.3. Il ricorso, inizialmente assegnato sezione tributaria, con decreto 15aprile 2024 è stato trasmesso alla sezione prima per competenza tabellare.4. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, nessuna delle parti hadepositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si deduce «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2 d. lgs. 546/1992, in relazione all’art. 17, comma 1,legge regione Campania n. 15/2005 (art. 360 n. 1 cpc)».Col secondo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 d. lgs. 546/1992, in relazione all’art. 19 legge regione Campania n.1/2008 (art. 360 n. 1 cpc)».2. Si fa riferimento alle previsioni di legge regionale nel testo applicabileratione temporis.La legge regionale 16 ottobre 2025, n. 24, "Disposizioni in materia diestrazioni dai corsi d'acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizzeper attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n.54 (Coltivazione di cave e torbiere)", in B.U. Regione Campania n. 74 del17 ottobre 2025, all’art. 10, rubricato «(Norme finali e transitorie)», cosìrecita:«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gliarticoli 9-bis, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 54/1985, l'articolo 17della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 […], gli articoli 15 e 19 dellalegge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 […], l'articolo 5, comma 7 della leggeregionale 18 gennaio 2016, n. 1 […] e l'articolo 15 della legge regionale 20gennaio 2017, n. 3 […] sono abrogati.Numero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/20262. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di Giuntaregionale di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9 della presente legge,continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di contributi da attivitàestrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985, nel testovigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, e all'articolo 19della legge regionale 1/2008».3. Il ricorso, avente ad oggetto questioni risolte in modo univoco dalleSezioni Unite, può essere deciso dalla sezione semplice ai sensi dell’art.374, comma 1, ultimo inciso, c.p.c. (cfr. Cass., sez. I, ord. 2 novembre2025, n. 28910; Cass., sez. I, ord. 17 marzo 2025, n. 7152; Cass., sez.un., 19 gennaio 2022, n. 1599; Cass., sez. VI-5, ord. 22 dicembre 2021, n.41196; Cass., sez. I, ord. 18 giugno 2018, n. 16069).Non vi è infatti ragione di discostarsi dal principio enunciato da Cass.,sez. un., ord. 21 gennaio 2020, n. 1182, la cui massima recita:«Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, lacontroversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dagli artt. 19 dellal.r. Campania n. 1 del 2008 e 17 della l.r. Campania n. 15 del 2005 a caricodei titolari di autorizzazione all'attività estrattiva e dei concessionari allacoltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributinon sono collegati alla redditività dell'attività di gestione delle cave matrovano la loro ratio nell'esigenza di indennizzare la collettività per ipregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all'ambiente circostante;pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell'enteterritoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di unservizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l'entemedesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioniambientali pregiudicate dall'attività di estrazione, così assumendo la naturadi indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazioneper neutralizzare le conseguenze - nocive ma legittime - correlate all'attivitàproduttiva svolta».Numero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/2026Va richiamata anche un’altra pronuncia delle sezioni unite, nonmassimata, ossia Cass., sez. un., ord. 13 dicembre 2023, n. 34982, relativaa causa tra le stesse parti, pronunciata in sede di regolamento preventivodi giurisdizione nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Napoli con n.18265/22 R.G. e che ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Lacontroversia era insorta dopo la notifica alla società di due decretidirigenziali (numeri 117 e 218, entrambi del 18 maggio 2022) con cui laRegione Campania ha determinato l’entità dei contributi gravanti sullasocietà, per l’utilizzo delle cave site in [OSCURATO:PERSONA] e in Montesano sullaMarcellana, previsti dall’art. 17, comma 1, l. r. Campania n. 15/2005 edall’art. 19, comma 1, l. r. Campania n. 1/2008.4. Si segnala inoltre la sentenza 15 aprile 2024, n. 57, con cui la Cortecostituzionale, come dal capo 3) del dispositivo, ha dichiarato infondata laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 19, l. Regione Campania 30gennaio 2008, n. 1, sollevata in riferimento all’art. 3, Cost.Tale sentenza ha invece dichiarato l’illegittimità costituzionale delcomma 2 dell’art. 17, l. Regione Campania 11 agosto 2005, n. 15,limitatamente alle parole «nonché per tutte le attività di gestionesocietaria».5. Nel senso indicato dall’ordinanza n. 1182/2020 delle Sezioni unite,cioè sulla natura non tributaria dei prelievi di cui agli artt. 17, l.r. n. 15/2005e 19, l.r. n. 1/2008, oltre alle decisioni richiamate dalla sentenzaimpugnata, a conferma del consolidato orientamento si sono pronunciateCass., sez. I, ord. 2 ottobre 2024, n. 25921, par. 9 (in un caso in cui si eraormai formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario)e Cass., sez. I, 8 ottobre 2024, n. 26252, pag. 4 (quest’ultima, invero, nonrelativa allo specifico punto della giurisdizione, ha cassato con rinvio CTRCampania 10 febbraio 2020, n. 1378).Si veda altresì il paragrafo 1 di Cass., sez. trib., 23 gennaio 2023, n.1915, relativamente a una controversia nella quale si era, peraltro, giàNumero registro generale 2190/2023Numero sezionale 4399/2025Numero di raccolta generale 12451/2026Data pubblicazione 04/05/2026formato il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice tributario incarenza di uno specifico gravame6. In conclusione, il ricorso va rigettato.7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.8. Sussistono i presupposti processuali per il c.d. raddoppio delcontributo unificato, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di leggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17, l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione civile il16 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLI
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