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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45523/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - \ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. TRAPANI Samantha ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confer- mato la decisione del Tribunale di Marsala che la aveva riconosciuta colpevole del reato di false attestazioni ai fini del conseguimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la aveva condannata alla pena di anni uno ed euro 300 di multa.

2. La ricorrente lamenta violazione di legge in punto di riconoscimento della re- sponsabilità penale

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di confronto con le argomentazioni poste a fondamento del- la sentenza impugnata che in termini logici e non contraddittori, e pertanto non scrutinabili in questa sede, ha già valutato le doglianze proposte disattendendo- le.

Le affermazioni su cui si basa l'impugnazione risultano invero assertive e pri- ve di necessaria critica analisi alle argomentazioni della Corte di Appello.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M4ri4 Ciampi CtEPOSI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - \ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. TRAPANI Samantha ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confer- mato la decisione del Tribunale di Marsala che la aveva riconosciuta colpevole del reato di false attestazioni ai fini del conseguimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la aveva condannata alla pena di anni uno ed euro 300 di multa. 2. La ricorrente lamenta violazione di legge in punto di riconoscimento della re- sponsabilità penale 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di confronto con le argomentazioni poste a fondamento del- la sentenza impugnata che in termini logici e non contraddittori, e pertanto non scrutinabili in questa sede, ha già valutato le doglianze proposte disattendendo- le. Le affermazioni su cui si basa l'impugnazione risultano invero assertive e pri- ve di necessaria critica analisi alle argomentazioni della Corte di Appello. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M4ri4 Ciampi CtEPOSI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45523/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris