CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha rigettato l'appello avanzato dalla difesa di, Aniello e [OSCURATO:PERSONA] avverso le ordinanze emesse in data 19 e 24 maggio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, con cui venivano rigettate le istanze rispettivamente dirette ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ovvero la revoca, per il venir meno delle esigenze cautelari, della misura cautelare degli arresti domiciliari, attualmente in esecuzione nei confronti dei predetti. Detta ordinanza premette che i Cesaro, già sottoposti a misura cautelare a seguito di ordinanza emessa in data 18/05/2017 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, in quanto gravemente indiziati in ordine al reato di concorso esterno, ai sensi degli artt. 110, 416 bis cod. pen., in relazione all'associazione criminale clan Polverino, commesso nel 2003 con condotta perdurante, sono stati poi raggiunti da una successiva ordinanza custodiale applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa in data 29/04/2020 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, in altro procedimento, poiché gravemente indiziati in ordine al concorso esterno in relazione al clan Puca e all'intestazione fittizia, ex artt. 512 bis, 416 bis.1 cod. pen., della società [OSCURATO:PERSONA], di fatto appartenente a [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale dell'omonimo clan, fatti commessi nel 2003, nel 2013 e nel 2015. Aggiunge, in riferimento ai fatti di cui alla prima ordinanza, che i due appellanti sono stati sottoposti dapprima alla custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari il 19/03/2019, successivamente revocata il 12/03/2021 e che nel relativo procedimento risulta emesso il decreto di giudizio immediato, mentre per i fatti di cui alla seconda ordinanza cautelare gli indagati risultano sottoposti agli arresti domiciliari. L'ordinanza di appello, con riguardo al primo profilo del gravame, in cui ci si duole che il primo Giudice non abbia ritenuto applicabile l'istituto della retrodatazione disciplinato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dopo avere, quindi, evidenziato le diverse ipotesi di contestazione a catena evincibili dal disposto normativo, alla luce dell'interpretazione della sentenza n. 408/04 della Corte Costituzionale e delle sentenze nn. 21957/05 e 14535/06 delle Sezioni Unite di questa Corte, passa alla disamina del caso sottoposto alla sua attenzione, inquadrabile nell'ipotesi relativa a più ordinanze emesse in procedimenti diversi in relazione a fatti diversi non legati da connessione qualificata (sia nella forma della connessione ex art. 12 lett. b) per continuazione, che in quella ex art. 12 lett. c) per connessione teleologica limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri). Dopo avere, quindi, rilevato che oggetto di verifica è se al momento dell'emissione della prima ordinanza fossero a disposizione del P.m. gli elementi gravemente indiziari in ordine ai fatti di cui alla seconda ordinanza, l'ordinanza di appello evidenzia che il quadro indiziario è solo parzialmente coincidente, richiedendosi in ogni caso una complessiva sua valutazione secondo una prospettiva di contestazione differente (clan Polverino o clan Puca), in quanto nel secondo procedimento ricorrono una serie di elementi investigativi successivi all'emissione della prima ordinanza, ritenuti dal G.i.p. rilevanti ai fini della gravità indiziaria in ordine ai fatti di cui alla seconda ordinanza, quali quelli emergenti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (uno degli affiliati più fidati del capo del clan Puca e dei suoi figli) rese nel corso dell'interrogatorio del 29 maggio 2017 e dalle conversazioni captate all'interno del mobilificio di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 gennaio e 27 febbraio 2018, costituenti prova del consolidamento dei rapporti tra i Cesaro e il clan Puca. Il Tribunale del riesame sottolinea, altresì, come l'intero coacervo indiziario è stato acquisito all'attenzione del P.m. in data successiva alla prima ordinanza, in quanto compendiato nell'informativa dei carabinieri del ROS di Napoli del 15 dicembre 2018, richiedendo una faticosa opera di verifica e di ricostruzione interpretativa che consente di escludere che la separazione dei procedimenti sia stato frutto di una scelta indebita del P.m. che abbia irragionevolmente procrastinato l'inizio del secondo procedimento. E conclude per l'infondatezza della dedotta inefficacia della misura cautelare in atto in considerazione dell'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Passando al secondo profilo del gravame, i Giudici del riesame ritengono persistenti le esigenze cautelari a fondamento della misura degli arresti domiciliari, rilevando al riguardo che: - i fatti agli indagati contestati sono gravi in considerazione della lunga adesione ai sodalizi criminosi operanti sul territorio anche nel loro avvicendarsi (Polverino e Puca), denotando la pregressa vicenda cautelare, relativa al PIP di Marano, l'inclinazione al delitto dei suddetti e il pericolo di recidiva; - la versatilità criminale dei Cesaro, evidenziata dal G.i.p., anche con riguardo ai pregressi rapporti con gli Zagaria, fa comprendere come gli stessi siano ben consapevoli della caratura dei soggetti con i quali trattano, che anzi scelgono proprio per il loro ruolo criminale; - entrambi gli indagati non hanno mai dimostrato resipiscenza ed effettiva volontà di collaborare con la giustizia; - la difesa non ha, infine, evidenziato ragioni per ritenere attenuate le esigenze cautelari a fondamento della misura autocustodiale applicata, nonostante le presunzioni di legge, in considerazione del distacco territoriale e dell'assenza di violazioni del presidio; - né il tempo trascorso agli arresti domiciliari appare tale da ritenere elise dette esigenze, se rapportato alla lunga militanza criminale e alla gravità dei fatti. 2. Avverso la summenzionata ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Aniello e [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri comuni difensori di fiducia. 2.1. Col primo motivo di impugnazione viene dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 297, comma 3, e 303 cod. proc. pen. Si dolgono i difensori che, pur avendo evidenziato con l'appello come gli elementi di prova già acquisiti all'atto della prima ordinanza cautelare, costituiti dai verbali di dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle intercettazioni svolte, avessero valore e portata concludente rispetto agli addebiti cautelari contestati con la seconda ordinanza, il Tribunale del riesame si sia limitato a rilevare la sopravvenienza di elementi in grado di integrare la gravità indiziaria a carico degli indagati. Senza, invero, spiegare perché il quadro indiziario preesistente non fosse in grado di fondare quel genere di valutazione. Senza considerare che gli elementi investigativi sopraggiunti fossero meramente confermativi del preesistente quadro indiziario già a disposizione del P.m. all'atto della prima richiesta cautelare. Senza farsi, altresì, carico di argomentare in ordine alla effettiva portata probatoria dell'informativa sopraggiunta e non meramente compendiaria e reiterativa di risultanze investigative già acquisite. Rilevano i difensori come altrettanto non condivisibile sia l'argomentazione in ordine alla congruità temporale richiesta tra la valutazione degli elementi indiziari ed il momento di emissione del provvedimento cautelare, che fa dipendere la durata della privazione della libertà, come effetto dell'individuazione del termine di decorrenza della misura restrittiva da un'estensione, non definita né definibile, del tempo necessario al P.m. per l'esame di elementi indiziari di cui già disponeva. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e difetto assoluto di motivazione in ordine alla scelta del criterio della reiterazione criminosa. Lamentano i difensori che apoditticamente il Tribunale del riesame afferma la perdurante concretezza delle esigenze cautelari, facendo invero riferimento alla "lunga adesione ai sodalizi criminosi operanti sul territorio", senza dubbio eccentrico rispetto all'imputazione di concorso esterno. Osservano come nel caso in esame si trascuri il presupposto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità dell'attualità del pericolo di reiterazione criminosa da intendersi in termini di certezza o di alta probabilità del prossimo verificarsi di situazioni propizie alla commissione di nuovi reati. Osservano, inoltre, di avere con l'appello evidenziato che la seconda ordinanza aveva desunto l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva dalla perduranza del regime cautelare in relazione alla vicenda concernente il PIP di Marano, nelle more revocato; e che in maniera illogica il pericolo di reiterazione viene ritenuto nel caso in esame proprio sulla scorta di quest'ultima vicenda. Lamentano che l'ordinanza impugnata ha articolato un discorso giustificativo elusivo delle norme che impongono di ancorare il giudizio prognostico ai canoni della concretezza e-dell'attualità della misura. I difensori, alla luce di tali motivi, insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati e vanno, pertanto, rigettati. 1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione. Il caso in esame riguarda la possibilità di retrodatazione, a norma dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza degli effetti della custodia cautelare, nell' ipotesi di più ordinanze applicative di misure cautelari per fatti diversi in procedimenti diversi. Va, quindi, premesso che questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 21957/2005, ritenendo che l'art. 297 cod. proc. pen., novellato comma 3, come sostituito dalla I. n. 332 del 1995, art. 12, avesse voluto introdurre un aumento dei casi di retrodatazione automatica, ha operato una ulteriore interpretazione adeguatrice della disposizione, in senso più garantista, in particolare affermando che, nel caso di reati diversi legati da concorso formale, da continuazione o da connessione teleologica, commessi ovviamente in momento anteriore alla prima ordinanza, la retrodatazione delle misure disposte con le ordinanze successive opera indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti la esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure, e che opera pure nei casi in cui non sussista la connessione prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., se al momento della emissione della prima ordinanza erano desumibili dagli atti gli elementi che avevano giustificato le ordinanze successive (con la precisazione che il suddetto principio non si applica con riferimento a misure cautelari disposte in procedimenti diversi). Tuttavia ha ritenuto • la operatività della retrodatazione pure rispetto ai fatti oggetto di un diverso procedimento, in relazione ai quali esista peraltro una connessione qualificata, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o per i fatti oggetto della prima ordinanza (nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che quello previsto dal terzo comma del suddetto articolo è l'unico caso in cui opera la regola della retrodatazione per fatti oggetto di procedimenti diversi). Successivamente alla suddetta sentenza è intervenuta sul punto anche la Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 408 del 24 ottobre 2005, pur dando atto della interpretazione adeguatrice della Corte di legittimità, ha escluso che l'orientamento espresso da ultimo dalla Sezioni Unite costituisse diritto vivente ed ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. Anche la Corte Costituzionale ha quindi ritenuto che, in ipotesi di connessione non qualificata, l'esclusione della retrodatazione risulti ingiustificata soltanto nel caso in cui, al momento della emissione della prima ordinanza, erano già desumibili dagli atti gli elementi che avevano legittimato l'emissione delle ordinanze successive. Ed ha all'uopo rilevato che in una cornice normativa attenta a calibrare l'intera disciplina dei termini di durata delle misure limitative della libertà personale e di quelle custodiali in particolare, sulla falsariga dei valori della adeguatezza e della proporzionalità, nessuno spazio poteva residuare in capo agli organi titolari del potere cautelare di scegliere il momento a partire dal quale potevano essere fatti decorrere i termini custodiali in caso di pluralità di titoli e di fatti reato cui essi si riferivano. Se dunque il legislatore ha ritenuto di dovere stabilire meccanismi legali di retrodatazione automatica nel caso in cui sussista il nesso di connessione qualificata, a maggior ragione l'identico regime di garanzia dovrà operare - sempre secondo la Corte Costituzionale - in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti custodiali essere adottati in un unico contesto temporale, la autorità giudiziaria, per qualsiasi causa, abbia invece prescelto momenti diversi per la adozione delle singole ordinanze, facendo così dipendere la durata della custodia cautelare non da un dato obiettivo, quale quello della acquisizione degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari, bensì da una imponderabile valutazione soggettiva degli organi titolari del potere cautelare. Sulla scia di detta sentenza della Consulta è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.14535 del 2006, inferendo dal principio in ultimo indicato che sebbene "di regola" la retrodatazione sia rimedio "endoprocedimentale", la sua operatività tuttavia "non si può escludere nei casi in cui i procedimenti...avrebbero potuto essere riuniti e risultano separati per una scelta del pubblico ministero". Cristallizzando il principio per cui in questi casi - di procedimenti diversi per fatti diversi non legati da connessione qualificata - la retrodatazione può operare allorquando non solo ricorra la duplice condizione della anteriorità dei fatti e della desumibilità dagli atti degli elementi atti a giustificare l'emissione delle ordinanze successive al momento dell'adozione della prima ordinanza, ma la separazione dei procedimenti sia, altresì, legata ad una scelta indebita del P.m.. E dando il via ad una giurisprudenza in tal senso orientata (Sez. 1, Sentenza n. 22681 del 27/05/2008 Cc., Rv. 240099; Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721). Orbene, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che si salda a quella dell'ordinanza di rigetto del G.i.p. del Tribunale di Napoli, componendo insieme ad essa un unico e coerente corpo argomentativo, ha proceduto ad una valutazione completa e logica di tutte le censure mosse dalla difesa del ricorrente all'ordinanza in ultimo menzionata, sottolineando come corretta giuridicamente, oltre che coerente con le risultanze dei procedimenti, sia stata l'esclusione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc.pen., ed il rigetto della declaratoria di inefficacia di misura cautelare. Facendo, altresì, i Giudici della cautela corretta applicazione della interpretazione giurisprudenziale sopra indicata, del tutto in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 408/2005, laddove hanno ritenuto che la disciplina di cui all' art. 297, comma 3 cod. proc. pen. non potesse essere applicata nel caso di specie, escludendosi, in presenza di autonome fonti di prova, l'arbitrarietà della scelta del P.m. nel formulare separatamente, in momenti diversi, le proprie richieste cautelari. A fronte di detto iter argomentativo, scevro da vizi logici e giuridici, anzi coerente con le emergenze procedimentali che documentano altresì un contributo esterno a due diversi compagini associative (risultando il compendio indiziario con riguardo al clan Puca integrato da quanto emerso dalle conversazioni captate nei primi mesi del 2018, quindi successivamente all'emissione della prima ordinanza), col dato normativo e con l'interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata dello stesso, i difensori dei Cesaro si limitano a contestarlo nei termini sopra riportati, insistendo sulla non decisività degli elementi sopraggiunti senza invero spiegarla o documentarla (in violazione del principio dell'autosufficienza), dando vita, in tal modo, a censure infondate, ai limiti dell'inammissibilità. 1.2. Inammissibile è, invece, il secondo motivo dei ricorsi, che invita, nei termini sopra riportati, a una rivalutazione degli elementi fattuali a fondamento delle esigenze cautelari, a fronte di un iter argomentativo, come quello sopra riportato, che fa leva proprio sulla ,versatilità criminale dei Cesaro, capaci di coalizzarsi con tutti i clan avvicendatisi sul territorio, sulla loro inclinazione al delitto e sul pericolo di recidiva dimostrati in maniera evidente dalla prima vicenda cautelare, e, infine, sull'insussistenza e/o mancata deduzione di elementi tali da poterle ritenere attenuate (quali ad esempio dimostrazioni da parte degli indagati di resipiscenza e di volontà di collaborare) a fronte peraltro di specifiche presunzioni di legge sulla sussistenza delle stesse (si veda, da ultima, al riguardo Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900); e, quindi, sulla concretezza e attualità di dette esigenze. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'