CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 37928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata letta la memoria del difensore del [OSCURATO:PERSONA], AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque infondatezza del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, accogliendo la richiesta di riesame proposta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA], ha annullato il decreto del 01/02/2022 del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, aveva ordinato il sequestro preventivo di una struttura in acciaio (un palo per antenna telefonica con potenza superiore a 20Kw) alta 15 metri ed ancorata ad una platea di cemento armato estesa 25 mq e spessa 80 cm., realizzata (in tesi accusatoria) in assenza di permesso di costruire. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge sul rilievo che il sequestro preventivo impeditivo non necessita, ai fini della sua validità, la contestuale emissione dell'informazione di garanzia, trattandosi di misura cautelare finalizzata a evitare che la disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri. 2.Con memoria del 23/06/2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato le ragioni a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità o infondatezza del ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile per mancanza di legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.0sserva, al riguardo, il Collegio: 4.1.1egittimato a ricorrere per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., è esclusivamente il pubblico ministero presso il tribunale che ha adottato il provvedimento impugnato; 4.2.in materia di misure cautelari reali, infatti, non trova applicazione l'art. 311, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce anche al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare personale la legittimazione a proporre ricorso per cassazione; tale norma non è espressamente richiamata dall'art. 325 cod. proc. pen. che rimanda esclusivamente ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 311, ma non al comma primo; 4.3.I'estensione della legittimazione è coerente con la possibilità del pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare personale di partecipare all'udienza del tribunale del riesame in luogo del pubblico ministero presso il tribunale stesso (art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., come modificato dal dl. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito con legge 23 dicembre 1996 n. 652); 4.4.analoga facoltà non è stata attribuita al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare reale (ove diverso da quello presso il tribunale del riesame); gli artt. 324 e 325 cod. proc. pen. infatti non sono stati modificati dal citato dl. n. 553 (così Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999, Rv. 214797 - 01, che ne ha tratto la conseguenza che il pubblico ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame è soltanto quello presso questo ufficio; più recentemente, nel senso che in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale, cfr. Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858 - 01; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869 - 01; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Rv. 248055 - 01; Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Rv. 237232 - 01; Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999, Rv. 214797 - 01); 4.5.nel caso di specie, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pur avendo chiesto l'applicazione della misura cautelare reale, non è legittimato a impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. C