CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di anni uno di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di omessa dichiarazione dei redditi (primo motivo) nonché violazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole in ordine al trattamento sanzionatorio (secondo motivo); considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito in quanto la sentenza impugnata ha confermato la penale responsabilità del ricorrente attesi gli esiti della verifica fiscale espletata dalla Guardia di Finanza di Benevento nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] di cui il [OSCURATO:PERSONA] risultava essere il legale rappresentante; ciò posto, la prova della colpevolezza dell'imputato è basata sulla valenza indiziaria dei documenti, provenienti dallo stesso imputato (comunicazione annuale IVA del 17.04.2015) e la cui esistenza e il cui contenuto non sono stati oggetto di contestazione, nonché sulle risultanze documentali individuate attraverso l'archivio spesometro e, da ultimo, sui controlli incrociati espletati. La Corte, sul punto, ha ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento per dimostrare la fallacia della ricostruzione operata dai finanzieri circa l'entità dell'imposta evasa, neppure allegando l'esistenza di costi o operazioni passive di tale mole da far scendere detta imposta sotto la soglia di punibilità; constatato che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, giacché la Corte d'appello ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo giudice, tenuto conto della spregiudicatezza della condotta assunta dall'imputato, dell'ingente valore dell'imposta evasa e della non tenuità della condotta tale datonsentire l'inflizione del minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembr