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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03881/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18733/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato .

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro R [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.63/2017 depositata i l 18/01/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Milano (hinc: CTR), con la sentenza n. 63/2017 depositata in data 18/01/2017, ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente) e rigettato quello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 182/2013, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bergamo aveva accolto, parzialmente, il ricorso della contribuente contro due cartelle di pagamento aventi per oggetto gli interessi relativi a quattro avvisi di accertamento.

2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

3. La contribuente ha resistito con controricorso.

4. Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie, in cui davano atto che la lite era stata definita ai sensi dell’art. 1, commi 231- 252, legge n. 197 del 2022, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Considerato che:

1. Entrambe le parti concordano sulla definizione della lite ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, in relazione a due cartelle che hanno, peraltro, ad oggetto il pagamento dei soli interessi.

2. D eve essere , pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18733/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro R [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.63/2017 depositata i l 18/01/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Milano (hinc: CTR), con la sentenza n. 63/2017 depositata in data 18/01/2017, ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (hinc: la contribuente o la società contribuente) e rigettato quello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 182/2013, con cui la Commissione tributaria provinciale di Bergamo aveva accolto, parzialmente, il ricorso della contribuente contro due cartelle di pagamento aventi per oggetto gli interessi relativi a quattro avvisi di accertamento. 2. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 3. La contribuente ha resistito con controricorso. 4. Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie, in cui davano atto che la lite era stata definita ai sensi dell’art. 1, commi 231- 252, legge n. 197 del 2022, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che: 1. Entrambe le parti concordano sulla definizione della lite ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, in relazione a due cartelle che hanno, peraltro, ad oggetto il pagamento dei soli interessi. 2. D eve essere , pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, disponendo che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; dispone che le spese restino a definitivo carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Ro
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