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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 40628/2021

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a seguente L ,( ORDINANZA sul ricorso 17250-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimata - avverso la sentenza n. 650/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 23/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];

15. R.G. 17250/2018 [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 23 marzo 2018 n. 650, con la quale è stato dichiarato improcedibile l'appello fatto valere dai ricorrenti contro la sentenza del Giudice di pace di Dolo, che aveva respinto l'opposizione da loro proposta avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 415, 421 e 291 c.p.c., procedibilità del ricorso a seguito di omessa notifica, concessione del termine per la rinotifica": il Tribunale di Venezia ha erroneamente dichiarato improcedibile l'appello in quanto ha seguito l'orientamento della Corte di cassazione per il quale, a fronte della mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non è consentito al giudice del processo del lavoro assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione, così non considerando che il nuovo comma 2 dell'art. 111 della Costituzione rende doverosa una maggiore attenzione alla lettera delle norme di cui agli artt. 291 e 421 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorso infatti non si confronta con l'ulteriore ratio decidendi posta dal Tribunale di Venezia a fondamento della declaratoria di improcedibilità dell'appello.

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che parte appellante aveva l'onere di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, posto che l'art. 10 del d.lgs. 150/2011 prevede la notificazione d'ufficio solo per il primo grado, e che ciò non aveva fatto, non avendo neppure avviato la notificazione.

Il Tribunale ha poi, con autonoma ratio decidendi, rilevato che non era neppure documentata la tempestività del ricorso, "avendo la parte appellante allegato, ma non provato di avere ricevuto la notificazione della sentenza in data 19 ottobre 2017 e avendo proposto appello il 9 novembre 2017, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 8 giugno 2017".

Circa il motivo di ricorso va precisato che il principio affermato per le controversie di lavoro a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 20604/2008, secondo cui in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, è stato da questa Corte esteso al processo di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada.

Si veda al riguardo la sentenza n. 16390/2018, per la quale ove "il ricorrente, appellante nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada - nonostante la rituale comunicazione dell'udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c. -, non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d'ufficio l'improcedibilità dell'impugnazione".

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in quanto la Prefettura intimata non si è difesa nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente L ,( ORDINANZA sul ricorso 17250-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimata - avverso la sentenza n. 650/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 23/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 15. R.G. 17250/2018 [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 23 marzo 2018 n. 650, con la quale è stato dichiarato improcedibile l'appello fatto valere dai ricorrenti contro la sentenza del Giudice di pace di Dolo, che aveva respinto l'opposizione da loro proposta avverso un verbale di accertamento per violazione del codice della strada. [OSCURATO:PERSONA] di Venezia non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6 CEDU, degli artt. 415, 421 e 291 c.p.c., procedibilità del ricorso a seguito di omessa notifica, concessione del termine per la rinotifica": il Tribunale di Venezia ha erroneamente dichiarato improcedibile l'appello in quanto ha seguito l'orientamento della Corte di cassazione per il quale, a fronte della mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non è consentito al giudice del processo del lavoro assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notificazione, così non considerando che il nuovo comma 2 dell'art. 111 della Costituzione rende doverosa una maggiore attenzione alla lettera delle norme di cui agli artt. 291 e 421 c.p.c. Il motivo è inammissibile. Il ricorso infatti non si confronta con l'ulteriore ratio decidendi posta dal Tribunale di Venezia a fondamento della declaratoria di improcedibilità dell'appello. Il Tribunale ha anzitutto rilevato che parte appellante aveva l'onere di procedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, posto che l'art. 10 del d.lgs. 150/2011 prevede la notificazione d'ufficio solo per il primo grado, e che ciò non aveva fatto, non avendo neppure avviato la notificazione. Il Tribunale ha poi, con autonoma ratio decidendi, rilevato che non era neppure documentata la tempestività del ricorso, "avendo la parte appellante allegato, ma non provato di avere ricevuto la notificazione della sentenza in data 19 ottobre 2017 e avendo proposto appello il 9 novembre 2017, a fronte della pubblicazione della sentenza in data 8 giugno 2017". Circa il motivo di ricorso va precisato che il principio affermato per le controversie di lavoro a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 20604/2008, secondo cui in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, è stato da questa Corte esteso al processo di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Si veda al riguardo la sentenza n. 16390/2018, per la quale ove "il ricorrente, appellante nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada - nonostante la rituale comunicazione dell'udienza di discussione, fissata ex art. 435 c.p.c. -, non provveda a notificare l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., va dichiarata anche d'ufficio l'improcedibilità dell'impugnazione". II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in quanto la Prefettura intimata non si è difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione second
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