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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 27565/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base sia del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ritenute pienamente utilizzabili richiamando il principio secondo cui la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle captazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tal caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità (Sez. 5 , n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427); sia delle dichiarazioni testimoniali, ampiamente analizzate dalla Corte di merito (p. 13 e 14) con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente, che si limita a criticare la valutazione del materiale probatorio operata, in maniera convergente, dai giudici di merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto, sia perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla base sia del contenuto delle intercettazioni telefoniche, ritenute pienamente utilizzabili richiamando il principio secondo cui la condizione necessaria per l'utilizzabilità delle captazioni è che l'attività di registrazione sia avvenuta nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria, anche se in un luogo diverso da quello indicato nel decreto del pubblico ministero, senza che, in tal caso, sia necessaria l'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità (Sez. 5 , n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427); sia delle dichiarazioni testimoniali, ampiamente analizzate dalla Corte di merito (p. 13 e 14) con un percorso argomentativo privo di profili di illogicità manifesta, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente, che si limita a criticare la valutazione del materiale probatorio operata, in maniera convergente, dai giudici di merito; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 27565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris