CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 23187/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] haconfermato la pronuncia emessa in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, neiconfronti di SEFER Viorica, che l’aveva dichiarata colpevole del reato di tentato furtoaggravato.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo si duole della mancata riqualificazione del reato di furtoconsumato, in tentato.2.2.Col secondo motivo contesta la sussistenza della circostanza aggravantedell’esposizione alla pubblica fede, osservando che nel caso di specie nelsupermercato era operativo un efficace sistema di sorveglianza e che la “semplicecircostanza di non attenzionare correttamente e continuativamente le ripreserientra in una “colpa” funzionale della struttura dell’esercizio commerciale.2.3.Col terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cuiall’art. 62 n. 4 e delle attenuanti generiche.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza dirichiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è del tutto infondato, dal momento che nel lamentare lamancata qualificazione del fatto in tentativo non si avvede che l’imputato è statocondannato per il reato di furto tentato, e non consumato, come d’altronde giàoggetto d’imputazione.3. Quanto al secondo motivo, con cui la ricorrente deduce che il giudice dimerito avrebbe dovuto escludere la circostanza aggravante dell’esposizione delbene alla pubblica fede, per necessità, per consuetudine, o per destinazione, di cuiall’art. 625 comma 1 n. 7 c.p., esso è inammissibile, dal momento che la questione,qui riproposta, è stata già debitamente affrontata, in termini scevri da profili dimanifesta illogicità o contraddittorietà, in appello.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello, fedelmente sia al testonormativo che alle emergenze processuali, ha messo in evidenza, con il confortodella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020, dep.14/01/2021, Rv. 280157 – 01), che, in caso di furto di merce esposta sui banchi diun supermercato, l'installazione di un sistema di videosorveglianza – analogo aquello esistente nel caso di specie - non garantisce quel controllo costante econtinuativo che consente di escludere che la merce sia esposta alla pubblica fede.In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa allapubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, diun sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successivaindividuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediatadell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficacenell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cuiall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 1509 del26/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280157 – 01).E la circostanza che grazie al sistema di videosorveglianza sia stato possibile,nel caso concreto, attenzionare l’autore del furto non fa venir meno l’esposizione, amonte, del bene sottratto alla pubblica fede, dal momento che il sistema divideosorveglianza, che non implica di per sé la presenza costante di un addetto allavisione delle immagini (né, a differenza di quanto assume la difesa, comporta unobbligo in tal senso da parte della struttura, il cui inadempimento farebbe venirmeno l’esposizione alla pubblica fede), non può considerarsi equivalente allapresenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altrapersona addetta alla vigilanza specifica del bene (cfr. ex multis, Sez. 5, n. 45172del 15/05/2015, Cacopardo e altri, Rv. 265681-01), laddove, come detto, solo uncontrollo effettivamente continuo consente di escludere, nel furto, la circostanzaaggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede (tra molte, Sez. 5, n. 6416del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01; Sez. 5, n. 34009 del20/09/2006, Mocarski, Rv. 235223 - 01).3. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, esso è – al pari del primo – deltutto fuori fuoco, sia perché lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante dicui all’art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche laddove esse sono state già,entrambe, riconosciute, sia perché nell’articolare le doglianze fa riferimenti a fatti,circostanze e imputate che nulla hanno a che vedere con quanto oggetto delpresente procedimento.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 11/3/2026.Il Consigliere estensoreIl PresidenteRenata SessaGrazia [OSCURATO:PERSONA]