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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09205/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 11 marzo 2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del corrispondente tribunale, con la quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Si contesta la mancata rilevazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. sottolineando l'assenza di abitualità e la sussistenza di un episodio singolo e occasionale realizzato da parte di soggetto incensurato.

La motivazione inoltre, si articolerebbe in una petizione di principio, affermando, la stessa, ciò che avrebbe dovuto dimostrare ossia la abitualità della condotta.

Così integrandosi anche una carenza di motivazione.

4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Pur a fronte della incensuratezza e del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il rigetto sarebbe stato elaborato con motivazione "sbrigativa" priva di illustrazione delle ragioni dello stesso.

5. Il ricorso è fondato.

Il rigetto della richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. è articolato con motivazione puramente assertiva e come tale apparente - quale è quella motivazione che, pur esistendo graficamente, non evidenzia l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995 ) Rv. 202133 - 01) -, atteso che non si spiega la ragione per cui, a fronte di un singolo trasporto, seppur relativo a 2150 kg. di rifiuti di tipo ferroso, si possa evincere il dato ostativo costituito dalla abitualità della condotta.

6. La validità della prima censura assorbe e rende pleonastico l'esame della seconda.

7. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Roma.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] - Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/03/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11 marzo 2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del corrispondente tribunale, con la quale, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 256 comma 1 lett. a) del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo si deducono i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Si contesta la mancata rilevazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. sottolineando l'assenza di abitualità e la sussistenza di un episodio singolo e occasionale realizzato da parte di soggetto incensurato. La motivazione inoltre, si articolerebbe in una petizione di principio, affermando, la stessa, ciò che avrebbe dovuto dimostrare ossia la abitualità della condotta. Così integrandosi anche una carenza di motivazione. 4. Con il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Pur a fronte della incensuratezza e del riconoscimento delle attenuanti generiche. Il rigetto sarebbe stato elaborato con motivazione "sbrigativa" priva di illustrazione delle ragioni dello stesso. 5. Il ricorso è fondato. Il rigetto della richiesta di riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. è articolato con motivazione puramente assertiva e come tale apparente - quale è quella motivazione che, pur esistendo graficamente, non evidenzia l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995 ) Rv. 202133 - 01) -, atteso che non si spiega la ragione per cui, a fronte di un singolo trasporto, seppur relativo a 2150 kg. di rifiuti di tipo ferroso, si possa evincere il dato ostativo costituito dalla abitualità della condotta. 6. La validità della prima censura assorbe e rende pleonastico l'esame della seconda. 7. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Roma. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di
Sentenza Cassazione n. 09205/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris