CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 24228/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18382/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] L.C.A. -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1124/2022depositata il 16/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] scpa per sentir dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 comma 2° L.F., della rimessa bancaria di € 40.000,00 affluita in data 7.1.2014 sul conto corrente n. 9714. Tale causa è stata interrotta a seguito della sottoposizione dell’istituto bancario in oggetto alla liquidazione coatta amministrativa ed è stata riassunta dalla curatela nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n. 2237/2019, pubblicata in data 8.11.2019, ha accolto la domanda della curatela ed ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di € 40.000,00, oltre accessori. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 1124/2022, pubblicata il 16.5.2022, ha rigettato l’appello. Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del primo giudice nel ritenere che il criterio in base al quale individuare i rapporti contenziosi ceduti da [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è unicamente quello della pendenza o meno di una controversia all’atto dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa della cedente, senza alcuna differenziazione per quanto concerne il suo oggetto. In particolare, ha precisato il giudice d’appello che il “[OSCURATO:PERSONA]” , ossia quello relativo ai giudizi pendenti alla data dell’intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa, è espressamente indicato dal contratto di cessione del 26.6.2017 tra le “[OSCURATO:PERSONA]”. Né può ritenersi rilevante l’atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione del 26.6.2017” , da cui risultano espressamente esclusi dai contenziosi ceduti quelli attinenti a c.d. rapporti estinti. Trattasi, infatti, di un accordo non solo ricognitivo, ma anche modificativo di quello precedente, valido al più tra i contraenti, ma inopponibile ai terzi in quanto contrario al contenuto del primo atto di cessione, al quale solo la fonte primaria di legge attribuito efficacia verso i terzi. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 2, 3 4 D.L. 25 giugno 2017,n. 99, 1362,1363,1364,1367, 1369 c.c. Espone la ricorrente che la Corte d’Appello, nell’interpretare il contratto di cessione del 26.6.2017, ha violato l’art. 1363 c.c., che impone di considerare le clausole di un contratto non atomisticamente, ma nel loro complesso, nonché l’art. 1362 c.c., che valorizza il senso letterale delle parole, non considerando che l’alinea (vii) del punto 3.1.2. lett b), che definisce il “[OSCURATO:PERSONA]”, così come i sei precedenti alinea dell’art. 3.1.2. lett b) del contratto, sono introdotti dalle parole ”tra cui in particolare” che a loro volte sono precedute dalla definizione di “[OSCURATO:PERSONA]” , intendendo per tali i “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi …che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”. L’alinea vii, nel definire il “[OSCURATO:PERSONA]”, è quindi solo una specificazione delle [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che non possono essere inseriti in tale categoria, in quanto non funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria, i crediti deteriorati con i relativi rapporti contrattuali, che sono invece annoverati tra le “[OSCURATO:PERSONA]”, a norma dell’art. 3.1.4.lett a) (i). La ricorrente ha quindi osservato che non è il contenzioso pendente a determinare quali sono i rapporti ceduti, ma la tipologia dei rapporti ceduti a determinare quale sia il contenzioso pendente di cui si è fatto carico [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. La Corte d’Appello ha errato nell’affermare “in definitiva ciò che conta ai fini del subentro è la presenza di un contenzioso pendente al momento dell’accesso alla procedura concorsuale” e non invece l’espressa inclusione nell’”[OSCURATO:PERSONA]” del rapporto sostanziale da cui il contenzioso deriva. L’affermazione della Corte d’Appello si pone in contrasto con l’art. 3.1.4. del contratto secondo cui “restano in ogni caso esclusi dall’oggetto del presente contratto, e pertanto, non fanno parte né faranno parte dell’[OSCURATO:PERSONA] e non potranno essere acquisite (né trasferite a) ISP, le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] sia di BPVi sia di VB”. Infine, la ricorrente ha dedotto che nessuna norma del DL n. 99/2017 ha imposto la cessione di tutte le passività derivanti dal contenzioso già pendente all’atto della cessione, avendo il legislatore precisato che spettava soltanto alle parti individuare il perimetro della cessione, avendo il DL avuto cura solo di precisare il divieto di cessione delle passività derivanti controversie sorte dopo la cessione. Da ciò consegue che il rapporto bancario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], essendo alla data della cessione stato chiuso da anni, essendo stato classificato da anni come sofferenza, non era funzionale all’esercizio dell’impresa bancaria, non rientrando pertanto nell’insieme aggregato dei rapporti ceduti. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 360, c. 1, N. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 118, c. 1 disp. Att., 132, c. 2, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.Si duole la ricorrente che la Corte d’Appello, nel rigettare l’appello, ha richiamato per relationem i propri precedenti con una motivazione che può ritenersi apparente. 3. Il primo motivo è fondato. Va premesso che il D.L. n. 99 del 2017 ha devoluto all’autonomia privata l’individuazione delle attività e passività che i commissari liquidatori delle [OSCURATO:PERSONA] dovevano cedere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur vietando che l’operazione di cessione includesse specifiche poste. Ne consegue che l’ambito della cessione, che pure è per taluni aspetti definito già in sede di decreto-legge, è per quanto rileva in questa sede fissato in via esclusiva dal contratto, che è il solo deputato a stabilire quale sia la sorte dei rapporti estinti alla data della collocazione delle due banche in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo l’art. 3 comma 2 legge cit. che «il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione» Va, inoltre, osservato che il Decreto Legge citato, da un lato, ha delegato al contratto di determinare quanto rientrante nel perimetro della cessione e, dall’altro, ha reso tale contratto efficace nei confronti dei terzi attraverso la semplice pubblicazione dell’operazione sul sito della Banca d’Italia (art. 3, comma 2 del decreto-legge). Tale congegno ha dato vita, come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 225/2022, a «regole specifiche innovative nel sistema legislativo vigente», rendendo manifesto che il decreto-legge ha inteso impiegare il contratto quale strumento di attuazione del programmato intervento normativo, rendendolo così implicitamente ma ineluttabilmente suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione. In conclusione, quello stipulato il 26 giugno 2017 dai commissari liquidatori delle [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è sì un contratto, e non una fonte normativa, ma è nondimeno un contratto sui generis, che si intreccia con il dato normativo, il quale riflette a propria volta i pregressi accordi e pattuizioni e conferisce al contratto efficacia rispetto ai terzi, affidando ai contraenti di stabilire cosa rientri, o non, nel perimetro della cessione: il contratto intercorso tra i commissari liquidatori ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. costituisce così espressione dell’autonomia negoziale degli stipulanti, e dunque rientra nella nozione di contratto accolta dall’art. 1321 c.c., suscettibile di interpretazione secondo i criteri dell’interpretazione contrattuale, ma incide altresì sulla regolamentazione di un’ampia pluralità di rapporti, tra l’altro numericamente elevata, quelli che in precedenza intrattenevano le [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esigenza ― al pari, può dirsi a fini esplicativi, di quanto accade per i contratti collettivi cui si riferisce il numero 3 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. ― dell’adozione di modalità interpretative tali da garantire uniformità applicativa, necessaria affinché il congegno adottato non fallisca il suo compito di fondare la compiuta regolazione di detti rapporti. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all’orientamento espresso, recentemente, da plurime ordinanze di questa Corte (nn. 15083/25; 15086/25; 15088/25; 15670/25; 15671/25; 15673/25; 15675/25; 15678/25; 15680/25; 15684/25; 15686/25, 15689), che hanno enunciato il seguente principio di diritto (ribadito, recentemente, dalla sentenza n. 22563/2025):” «In tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla legge n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. “Contenzioso escluso” previsto nel menzionato contratto».Infatti, i rapporti bancari già estinti alla data del contratto di cessione tra i commissari liquidatori delle banche venete e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non sono compresi tra le “passività incluse” a norma dell’art. 3.1.2.b del contratto di cessione, intendendo per tali solo “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi …che derivano da rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria”. In particolare, il riferimento a tali rapporti non può che essere interpretato nella prospettiva dell’istituto di credito cessionario, privilegiando, cioè, non già un concetto astratto di inerenza e funzionalità del rapporto all'attività bancaria, bensì, una funzionalità all'effettivo e concreto svolgimento dell'esercizio dell’impresa bancaria del cessionario medesimo. Diversamente, del resto, nemmeno si spiegherebbe il motivo per cui dalla cessione sono stati esclusi i rapporti in sofferenza, a norma dell’art. 3.1.4, lett. a), i. La soluzione interpretativa in oggetto trova conferma nel dato testuale della disposizione che non utilizza l’espressione "attività bancaria” e cioè quella speciale attività tipologicamente integrata dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e dall'esercizio del credito (art. 10 t.u.b.), ma la diversa locuzione di “impresa bancaria” che si identifica, sul piano oggettivo, con l'azienda (in quella parte dell'azienda) oggetto di cessione e che comprende tutti i rapporti che fanno capo all'impresa, indipendentemente dal fatto che siano riferibili alla tipica attività bancaria. Le parti hanno, dunque, inteso far riferimento a quei rapporti che, oltre ad essere inclusi nei rapporti aziendali, per non essersi esauriti alla data della cessione, debbano per tale ragione reputarsi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conclusione è avvalorata dal [OSCURATO:PERSONA] stipulato tra le parti in data 17 gennaio 2018, il quale, al punto 4 dell’allegato 1.1., sancisce esplicitamente l'esclusione dalla cessione dei contenziosi relativi a rapporti estinti. E in questo senso tale Accordo – come specificamente evidenziato da questa Corte nella sopra citata sentenza n. 22563/2025 - più che valutabile ai sensi dell’art. 1362 c.c., integra esso stesso, e rafforza alla stregua di elemento testuale di ulteriore conferma, l’interpretazione già ricavabile dalla lettura dell’atto di cessione de quo, secondo la quale la pendenza della lite non è criterio sufficiente, per reputare un rapporto incluso nel perimetro della cessione ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riferimento al caso di specie, non vi è dubbio che il debito da restituzione di cui è causa, derivante dall’esercizio vittorioso di un’azione revocatoria fallimentare, rientri tra i debiti relativi a rapporti estinti (se non altro per effetto dello scioglimento automatico del contratto di conto corrente a seguito del fallimento dell’intestataria del conto, a norma dell’art. 78 L.F.), passività che, come detto, non rientrano nel “perimetro della cessione” per le argomentazioni sopra illustrate. 4. Il secondo motivo è assorbito. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accogli