CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10403/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi2026 Assessori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis807 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 235/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 10/03/2025 R.G.N. 27/2024;Numero registro generale 11195/2025udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/202617/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte d’Appello diCaltanissetta, quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamentodisposto da questa Corte con sentenza n. 3069/2024 delladecisione con cui la stessa Corte d’Appello aveva dichiaratoinammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio edell’Ambiente della Regione Sicilia e dell’[OSCURATO:PERSONA]Agricoltura dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterraneaavente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante alrisarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti atermine in virtù dei quali aveva prestato servizio alle dipendenzedell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo ruralee della Pesca mediterranea della Regione Sicilia, con mansionidi operaio forestale nonché al pagamento di un’indennitàeconomica quale corrispettivo della disponibilità a prestareriforma della sentenza resa dal Tribunale di Enna condannavaentrambi gli Assessorati originariamente convenuti, in solido traloro, al pagamento in favore dell’istante del risarcimento deldanno c.d. comunitario determinato in sedici mensilitàNumero registro generale 11195/2025dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026comma 5, della legge n. 183 del 2010.Data pubblicazione 20/04/20262. La decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto, in conformità al principio di diritto enunciatodalla Corte di Cassazione, che la tutela del lavoratore precarionell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancitanella sentenza n. 5072/2016 resa da questa Corte a SezioniUnite e, in particolare, l’esonero dall’onere probatorio del dannoe del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32,comma 5. L. n. 183/2010, non vengono meno nel caso in cui icontratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di formascritta, in quanto in detta ipotesi si realizza anche la violazionedelle norme sulla specificazione della causale o di certezzadell’asseto temporale del lavoro a termine che sono funzionali,nel diritto interno, all’esigenza antiabusiva di cui all’art. 5dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Ilgiudice del rinvio ha, pertanto, ritenuto sussistente il diritto alrisarcimento del danno c.d. comunitario, liquidato sulla basedello ius superveniens dato dall’art. 12, d.l. n. 131/2024 conv.con modif. nella l. n. 166/2024, recante la novella dell’art. 36,comma 5, d.lgs. n. 165/2001, rideterminando il risarcimentodovuto in caso di reiterazione abusiva dei contratti o rapporti dilavoro a termine tra un minimo di 4 ed un massimo di 24mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo deltrattamento di fine rapporto.3. Per la cassazione di tale decisione ricorrono entrambi gliAssessorati originariamente convenuti, affidandol’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, ilRizzoNumero registro generale 11195/20254. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta, Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026ulteriormente illustrata nel corso della discussione,Data pubblicazione 20/04/2026concludendo per il rigetto del ricorso.5. Il controricorrente ha depositato memoriaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 32, comma 5, della legge n. 183del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17 del r.d.n. 2440 del 1923, 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva1999/70/CE, 12 del d.l. n. 131 del 2024, conv., conmodificazioni, nella legge n. 166 del 2024, legge n. 203 del2024, 384 c.p.c.2. Con il secondo motivo di ricorso le parti ricorrentidenunciano, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 12 del d.l. n. 131del 2024, conv., con modificazioni, nella legge n. 166 del 2024,18 della legge n. 300 del 1970, 8 della legge n. 604 del 1966,36, comma 5, del d.gs. n. 165 del 2001, direttiva 1999/70/CE,45-bis della legge Regione Siciliana n. 16 del 1996, art. 11 dellalegge n. 203 del 2024, 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015,del CCNL 2021-2024 per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria, 32, comma 5, della leggen. 183 del 2010 (ora art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015), 16 e 17del r.d. n. 2440 del 1923, 5 dell'accordo quadro allegato alladirettiva 1999/70/CE, 384 c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso le parti ricorrenti denunciano,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, del d.lgs. n. 368del 2001, dell'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2010,della legge n. 10 del 2011, di conversione del d.l. n. 225 delNumero registro generale 11195/20252010, della legge n. 92 del 2010, dell'art. 6 della legge n. 604 Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026del 1966 e dell'art. 384 c.p.c.Data pubblicazione 20/04/20264. I motivi, in quanto vertenti su questioni intimamente legatetra loro se non a volte sovrapponibili, meritano di essereesaminati congiuntamente.5. I ricorrenti muovono dal presupposto che la corte territorialeavrebbe dato una lettura errata del principio di diritto enunciatoda questa Corte con la sentenza n. 3069 del 2024, che hacassato con rinvio la precedente sentenza d'appello. La Corte dicassazione si sarebbe limitata a negare che la mancanza diforma scritta dei contratti a termine dei lavoratori stagionali, inquanto comportante una nullità radicale, produca i soli effetti dicui all’art. 2126 c.c. ed impedisca l’accertamento dell’abusivitàdella loro reiterazione, ma non avrebbe affermato la sussistenzadell'abuso. Il compito del giudice del rinvio, dunque, nonsarebbe stato solo quello di liquidare il danno cd. comunitario,come invece sottinteso dalla sentenza impugnata, ma anchequello di affrontare tutte le questioni precedentementeassorbite, e precisamente "se si tratti di attività stagionali, sel'intervallo temporale tra un contratto e l'altro sia tale da nonpoterli considerare "successivi", se sia trascorso un temposufficiente a determinare la decadenza dall'impugnativa deicontratti a termine, ecc." (pag. 11 del ricorso).Aver omesso l'esame di tali questioni vizierebbe la sentenzaimpugnata.5.1. Sostengono inoltre i ricorrenti che la sentenza impugnata,mentre ha fatto applicazione, nel liquidare il danno comunitario,dello ius superveniens costituito dall'art. 12 del d.l. n. 131 del2024, come convertito, che ha modificato l’art. 36, comma 5,del d.lgs. n. 165 del 2001, non avrebbe considerato due aspetti.Numero registro generale 11195/2025Da un lato, avrebbe trascurato un'altra normativa Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026sopravvenuta, anch'essa applicabile nel giudizio di rinvio,Data pubblicazione 20/04/2026precisamente quella contenuta nell'art. 11 della legge n. 203del 2024, la quale avrebbe chiarito "in modo definitivo eretroattivo quanto già disciplinato dal CCNL (1 gennaio 2021-31dicembre 2024) per gli addetti ai lavori di sistemazioneidraulico-forestale e idraulico-agraria ... la stagionalità deglioperai addetti alle attività di spegnimento incendi boschivi inSicilia, non solo è pienamente legittima venendo le conclamatee date per presupposte le famose “ragioni obiettive” tantocontestate, ma ne viene al contempo esclusa, in nuce, ogniqualsivoglia comparabilità con altre categorie di lavoratori"(pag. 19-20 del ricorso).Da un altro lato, secondo i ricorrenti, gli operai forestali (OTD)si sottrarrebbero alla disciplina generale anche in ordine allaliquidazione del danno comunitario. Il d.l. n. 131 del 2024, nelmodificare l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 enell'innalzare la forbice entro la quale calcolare il dannocomunitario nel pubblico impiego privatizzato, ne avrebbe allostesso tempo escluso l'applicabilità alle assunzioni degli OTDfatte dalla Regione Sicilia. Afferma il ricorso che il nuovo art.36, comma 5, si applicherebbe alle sole assunzioni rientrantinell'atto di programmazione (cd. PIAO), strumento che laRegione non usa per assumere gli OTD, applicando invece laprocedura prevista dalla L.R. 6 aprile 1996, n. 16.Tali sopravvenienze determinerebbero la perdita di efficacia delprincipio di diritto enunciato da Cass. n. 3069 del 2024.6. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.In via preliminare, occorre delimitare la portata del principio didiritto enunciato da questa Corte avendo presente la costanteaffermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende dareNumero registro generale 11195/2025continuità, secondo cui «in ipotesi di cassazione con rinvio per Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deveData pubblicazione 20/04/2026uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anchealle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agliaccertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione,senza poter estendere la propria indagine a questioni che, purse in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità,costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formandooggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame dellesuddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare glieffetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilitàdella stessa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7091 del 03/03/2022,Sez. 3, Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018, Sez. 5, Sentenzan. 20981 del 16/10/2015).6.1. Ora, nel caso in esame, la sentenza rescindente non haaffermato che la mancanza di forma scritta, rilevata già dallaprima sentenza d’appello, non determina la sola nullità deicontratti di lavoro stagionale e lascia impregiudicata lapossibilità di accertare l’abuso in relazione all’utilizzazione dellatipologia contrattuale, bensì che «[l]'inosservanza della regolainterna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto cheil contratto sia anche nullo per difetto della forma propria deicontratti con la [OSCURATO:PERSONA], si riverbera quindinell'elusione di una norma finalizzata appunto a dare attuazionealle regole anti abusive di cui alla direttiva e pertanto, lareiterata utilizzazione del lavoratore a tempo determinato conassunzioni senza contratto scritto realizza un'illegittimareiterazione, in contrasto [con] l'assetto della disciplina eurounitaria» (pagg. 6-7 della sentenza).6.2. Nel cassare poi per quanto di ragione la prima sentenzad'appello e nell'enunciare il principio di diritto (pag. 11), laNumero registro generale 11195/2025sentenza ha con chiarezza ribadito l'accertamento dell'abuso da Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026parte delle Amministrazioni: «la tutela del lavoratore precarioData pubblicazione 20/04/2026nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, come sancitanella sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite della Corte diCassazione – e, in particolare, l'esonero dall'onere probatoriodel danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cuiall'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 – non vengonomeno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulliper mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 delr.d. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta sirealizza anche la violazione delle norme sulla specificazionedella causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro atermine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenzaantiabusiva di cui all'art. 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato allaDirettiva 1999/79/CE».6.3. La sentenza rescindente, dunque, lungi dal trascurare lacarenza di forma scritta dei contratti intercorsi tra le parti, neha fatto discendere una ulteriore decisiva conseguenza: lamancata conclusione per iscritto dei successivi contratti atermine ha impedito in radice di verificarne la rispondenza airequisiti previsti dal d.lgs. n. 368 del 2001, tra cui quello relativoalla stagionalità dell’attività, e ha determinato una abusivareiterazione di tali contratti, con violazione diretta della clausolaantiabusiva contenuta nell’Accordo quadro.6.4. Non può dunque ritenersi che, attraverso la cassazione conrinvio, questa Corte si sia limitata a ipotizzare un vizio deicontratti diverso e alternativo rispetto a quello accertato inorigine dai giudici di merito, demandando comunque al giudicedel rinvio il compito di verificarne la sussistenza dei presupposti.Al contrario, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata dicontratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivoNumero registro generale 11195/2025della normativa sui contratti a termine e di loro abusiva Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026reiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36,Data pubblicazione 20/04/2026comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, così come interpretato daquesta Corte e successivamente modificato dal legislatore.Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dalgiudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale lasentenza n. 3069 del 2024 si è limitata a fornire una diversaqualificazione.6.5. Una volta chiarito ciò, la sentenza impugnata si sottrae allecritiche che le vengono mosse con il primo motivo.La Corte territoriale ha correttamente dato per accertato l'abusoe ha proceduto alla liquidazione del danno in base ai parametriaggiornati, contenuti nella norma nel frattempo sopravvenuta(art. 12 del d.l. n.131 del 2024, che ha modificato il comma 5dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001). Da questo punto di vista,la sentenza ha correttamente applicato il costante indirizzo dellaCorte, secondo cui lo ius superveniens concernente i criterilegali di liquidazione di un danno si applica, in mancanza dinorme transitorie contrarie, anche ai giudizi in corso (v. ad es.Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12625 del 26/05/2006 o anche, siapure a contrario, Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10/05/2016).6.6. Né può dirsi, a riprova del fatto che la sentenza impugnatanon avrebbe ben inteso il principio di diritto espresso nellasentenza di cassazione con rinvio, che, ove quest'ultima avessevoluto dare per accertato l'abuso, avrebbe potuto decidere nelmerito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.La Corte di cassazione non poteva decidere nel merito, perchéanche solo la quantificazione del danno nell'intervallo fissatodalla legge implicava ulteriori accertamenti di fatto, come talispettanti al giudice di merito e preclusi al giudice di legittimità.D’altro canto, va evidenziato che secondo l’orientamentoNumero registro generale 11195/2025espresso da questa Corte «la mancata decisione nel merito da Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026parte del giudice di legittimità, ai sensi dell'art. 384 c. 2 cod.Data pubblicazione 20/04/2026proc. civ., pur in una situazione in cui non siano necessariulteriori accertamenti in fatto, non vizia né pregiudica il giudiziodi rinvio, nel senso che ben può il giudice di rinvio, apprezzandole risultanze di causa, ritenere che non siano necessari ulterioriaccertamenti di fatto e decidere il merito della causa senza darecorso ad alcuna attività istruttoria ulteriore» (Cass. n. 7182 del13 marzo 2019 che rinvia a plurimi precedenti richiamati inmotivazione).6.7. Tutte le altre questioni agitate dalle parti ricorrentiriguardanti la applicabilità della disciplina sulla abusivareiterazione al caso in esame – e dunque il problema dellastagionalità quello della possibilità di considerare "successivi" icontratti nella specie conclusi e quello della decadenzadall'impugnativa dei contratti a termine – devono pertanto dirsidefinitivamente accertate e superate, in forza delle espressestatuizioni riguardanti l'accertamento dell'abusiva reiterazionecontenute nella sentenza n. 4075 del 2024, che costituisconopresupposti logico-giuridici impliciti di quelle statuizioni.7. Una volta appurata la conformità della sentenza impugnataal principio di diritto enunciato, occorre valutare gli ulterioririlievi svolti dalle parti ricorrenti e riguardanti lo iussuperveniens.I ricorrenti evocano anzitutto il d.l. n. 131 del 2024, che hamodificato l'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e haprevisto che il danno da abusiva reiterazione è liquidato dalgiudice "nella misura compresa tra un minimo di quattro e unmassimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avutoriguardo alla gravità della violazione anche in rapporto alNumero registro generale 11195/2025numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026durata complessiva del rapporto", così di fatto aumentandoData pubblicazione 20/04/2026l'ammontare dell'indennità rispetto a quella prevista dall'art. 32della legge n. 183 del 2010 e dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del2015, dichiarata applicabile al danno comunitario dalla Cass. aSezioni unite nella sentenza n. 5072 del 2016.La sentenza impugnata ha come detto applicato, in sede dirinvio, tale ius superveniens, ma i ricorrenti sostengono che,proprio a seguito di tale modifica, l'art. 36, comma 5, nonsarebbe applicabile ai contratti degli OTD della Regione Sicilia.7.1. L'assunto è infondato, poiché il nuovo testo dell'art. 36,comma 5, non circoscrive in alcun modo il proprio ambitosoggettivo e oggettivo rispetto a quanto costantemente ritenutofino alla data di modifica.Dal punto di vista soggettivo, l'art. 36, comma 5, continuadunque ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionalie locali rientranti nell’ampia nozione dell’art. 1, comma 2, deld.lgs. n. 165 del 2001.Dal punto di vista oggettivo, la nuova norma continua apresupporre unicamente la violazione di disposizioni imperativeriguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, senza nullaaggiungere in merito alla procedura di assunzione e allaprogrammazione contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] di Attività eOrganizzazione (PIAO). L'unica differenza è data dal fatto che,mentre in precedenza, i parametri del danno comunitario eranostati individuati in via pretoria (Cass. SSUU n. 5072 del 2016)nell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (e poi nell'art. 28 deld.lgs. n. 81 del 2015), con la novella il legislatore ha codificatodirettamente nell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001,il danno comunitario sostitutivo della conversione del contratto.Numero registro generale 11195/20258. Né può essere messa in dubbio l’applicabilità alla Regione Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026Sicilia della disciplina statale concernente il risarcimento delData pubblicazione 20/04/2026danno, posto che è costante nella giurisprudenza costituzionalel’orientamento secondo cui «[l]a materia dell'ordinamentocivile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe ladisciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendentipubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sullaregolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n.211 e n. 17 del 2014)» ( Corte Cost. n. 25/2021).9. L'altro ius superveniens – che, secondo i ricorrenti, avrebbedovuto essere preso in considerazione dalla corte territoriale inquanto idoneo a privare di efficacia il principio di dirittoenunciato da Cass. n. 4075 del 2024 – è dato dall'art. 11 dellalegge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazioneautentica dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. numero 81 del2015, norma che avrebbe ridisegnato retroattivamente lanozione di stagionalità, includendovi anche gli OTD dellaRegione Sicilia.I ricorrenti ritengono che la mancata applicazione di tale normasopravvenuta costituisce un errore di diritto della sentenzaimpugnata, che anche per questo meriterebbe di esserecassata.La tesi non può essere condivisa.9.1. Come detto, è principio costantemente affermato quello percui le questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudiziodi legittimità, costituiscono il presupposto stesso dellapronuncia di cassazione con rinvio, sono coperte da giudicato(esplicito o implicito) interno, atteso che il loro riesameverrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza,in contrasto col principio di intangibilità della stessa.Numero registro generale 11195/2025Numero sezionale 807/2026Ne deriva che, una volta esclusa la rilevanza della stagNioumnearol idti àra ccolta generale 10403/2026Data pubblicazione 20/04/2026ai fini dell'applicazione nel caso in esame della normativa sullaabusiva reiterazione dei contratti a termine, la normasopravvenuta, anche se di interpretazione autentica e dunqueretroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussioneun accertamento di abusiva reiterazione già compiuto su altrebasi.10. Il ricorso va dunque rigettato.11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solidotra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 percompensi, oltre spese generali del 15% ed altri accessori dilegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio2026.Il Consigliere estensore La PresidenteNicola [OSCURATO:PERSONA] PaolantonioNumero registro generale 11195/2025Numero sezionale 807/2026Numero di raccolta generale 10403/2026Data pubblicazione 20/04/2026