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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00432/2025

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8/11/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15091/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA -intimati- contro la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’ABRUZZO n.952/2017 depositata i l 09/11/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo (hinc: CTR) con la sentenza n. 952/2017 depositata in data 09/11/2017, ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’Agenzia delle Entrate di L’Aquila edella Camera di Commercio di L’Aquila contro le sentenze n. 506/2016 e n. 507/2016 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila aveva rigettato i ricorsi proposti contro gli avvisi di intimazione di pagamento n. 054201590038430 14 e n. 054201590036671 22.

2. La CTR, individuati quali motivi da esaminare quello inerente alla prova della notificazione ai destinatari (socio e società) delle cartelle di pagamento (quali atti presupposti alle intimazioni impugnate) e quello consequenziale relativo alla prescrizione dei crediti tributari, ha incentrato la propria attenzione sulla censura relativa all’inidoneità degli atti (cd. referti) prodotti da Equitalia a costituire la «prescritta prova scritta» delle richieste di pagamento nella loro interezza e l’avvenuta consegna ai destinatari delle cartelle di pagamento.

2.1. Ai fini del presente procedimento merita richiamare la motivazione relativa al primo motivo.

Sul punto la CTR ha rilevato che tutti i documenti allegati da Equitalia sono dotati di attestazione di conformità agli atti originali.

Nei verbali di causa non risulta essere fatta, nei termini formali e temporali, un’articolata e specifica contestazione di tale conformità, né sono state fornite adeguate motivazioni alle contestazioni o un circostanziato ed esplicito disconoscimento di quanto contenuto negli estratti di ruolo rappresentativi e base unica delle cartelle inviate e delle relate di notificazioni allegate.

2.2. In merito alla produzione degli estratti di ruolo –in luogo delle cartelle esattoriali – non ha pregio l’obiezione del contribuente, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concessionario della riscossione assolve l’onere della prova se allega alla relata di notifica l’estratto di ruolo e non l’originale della cartella.

Difatti, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602 l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione dellaparte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale.

La copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito ai sensi dell’art.2718 cod. civ.

2.3. La CTR ha, poi, ritenuto irrilevante la richiesta della [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di allegare l’originale della cartella esattoriale e delle relative notifiche.

Ha ritenuto, infatti, che il giudice di prime cure, una volta impegnato nella decisione finale, a seguito di una più attenta verifica degli atti, abbia ritenuto, superando l’iniziale indirizzo, di valorizzare le produzioni dell’agente della riscossione, ritenendo, al contrario, insufficienti le obiezioni del contribuente.

3. Contro la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario e amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.

4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso , mentre l’Agenzia delle Entrate-riscossione e la Camera di Commercio di L’Aquila non si sono costituite.

5. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso è stata contestata l’erronea applicazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 (in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 cod. civ.) e dell’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000.

1.1. La ricorrente rileva che la CTR, nel ritenere che il contribuente non avesse operato un chiaro e specifico disconoscimento delle copie fotostatiche depositate dall’agente della riscossione e che, comunque, l’estratto di ruolo, munito della dichiarazione di conformità sarebbe stato, in ogni caso, elemento sufficiente per ritener assolto l’onere della prova, non ha adeguatamente valutato i fatti di causa.

La parte ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, ha contestato l’avvenuta notificazione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento e ha contestato, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la conformità dei referti depositati da Equitalia.

Lo stesso giudice di primo grado aveva, quindi, richiesto la produzione degli originali delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione con le relative notifiche.

Di conseguenza, il disconoscimento di tutte le cartelle esattoriali è stato validamente effettuato.

A fronte della richiesta da parte del giudice di primo grado l’agente della riscossione era onerato della produzione degli originali richiesti.

Invece, ha depositato solo gli estratti di ruolo in copia.

Non solo la CTP, ma anche la CTR, nel tentare di giustificare l’operato della prima, è andata in senso contrario all’orientamento di questa Corte che ha sempre sostenuto che la notifica degli atti prodromici all’atto impugnato non risulta provata se l’agente della riscossione, a fronte del disconoscimento delle copie versate in atti, non deposita gli originali.

1.2. Ha poi rilevato che, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000 l’autenticazione delle copie deve essere fatta da un pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nella copia attestata come conforme devono essere, poi, indicate la data e il luogo del rilascio, il numero di fogli impiegati, il nome, cognome e la qualifica e la firma per esteso di chi sottoscrive l’atto, nonché il timbro dell’ufficio.

Ha quindi rilevato che tali requisiti non sono riscontrabili nel caso in esame, a partire dalla copia degli avvisi di ricevimento che costituiscono atti di provenienza dell’Ufficio postale.

Inoltre, le attestazioni apposte in calce non presentano alcuno dei requisiti oggettivi elencati (data, luogo di rilascio, nome, cognome e firma dell’impiegato ecc…), qualificandosi come mere fotocopie prive di qualsivoglia valore.

2. La controricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che, in presenza di una sentenza pubblicata in data 09/11/2017, la notifica è stata avviata solo in data 10/05/2018.

2.1. Ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorrente non precisa in cosa consista il chiaro e specifico disconoscimento eseguito, né fornisce analitici elementi per capire in quale esatto momento sarebbe stato fatto e neppure quali precisi atti e quali parti sarebbero state oggetto di disconoscimento.

2.2. Ha poi indicato, quale ulteriore profilo di inammissibilità, la mancata contestazione di tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

In merito all’ordine di produzione degli originali impartito dal giudice di primo grado all’udienza interlocutoria del 12/04/2016, ha rilevato che la CTR aveva ritenuto che «a seguito di una più attenta verifica degli atti e analisi dei precedenti giurisprudenziali prevalenti sui punti in esame, il primo giudice abbia –rettificando il primitivo probabile indirizzo –valorizzato, per quanto era dovuto, le produzioni già effettuate dall’agente per la riscossione e il suo orientamento sul punto facendo luogo alla determinazione dell’insufficienza e inconferenza delle obiezioni mosse dal Cicone e dalla società in merito ai documenti disponibili agli atti.».

2.3. Ha eccepitoche l’inammissibilità relativa alla contestazione della violazione dell’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, non risulta espressamente formulata in sede di appello e costituisce una censura formulata la prima volta in sede di legittimità.

2.4. Ha poi eccepito l’infondatezza dell’unico motivo ricorso, richiamando l’art. 2719 cod. civ. e ha richiamato l’orientamento secondo il quale all’ipotesi della produzione di un documento in fotocopia al fine di provarne la conformità con il documento in possesso del contribuente non si applicano le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale, ma spetta al giudice la valutazione della relativa attendibilità.

3. Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso occorre dare atto, in via preliminare, dell’infondatezza dell’eccezione di tardività della notificadel ricorso per cassazione, dal momento che dal timbro di ricezione (apposto sull’atto oggetto di notificada parte dell’UNEP ) risulta che il predetto ricorso sia stato consegnato in data 09/05/2018, cioè l’ultimo giorno utile.

Questa Corte ha, infatti, precisato che: «In tema dinotificazione, il momento di perfezionamento per ilnotificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso.» (Cass., 25/02/2015, n. 3755).

3.1. Ciò premesso il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non è sufficiente la mera contestazione della non conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte dall’agente della riscossione per provare l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento.

È infatti necessario indicare quali difformità siano riscontrabili rispetto all’originale al fine di consentire al giudice di valutare l’attendibilità o meno delle copie prodotte, venendosi, altrimenti a determinare, quale effetto di un disconoscimento generico, un (irrituale) potere di veto di una parte sulle prove prodotte dalla controparte,all’infuori di espresse previsioni di legge volte a limitare la regola generale del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice sancita dall’art. 116 cod. proc. civ.

Tanto più che secondo questa Corte, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., 26/10/2020, n. 23426).

Questa Corte ha, inoltre, precisato che: «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazionespecifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformitàall'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la meracontestazione della "conformità dellafotocopia prodotta all'originale"). » (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27633).

3.2. A fronte dell’inammissibilità appena prospettata perdono di rilievo tutte le ulteriori questioni poste dalla ricorrente sull’irregolarità della conformitàe sul deposito degli estratti di ruolo indicate supra, sub 1.2.

4. Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/11/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15091/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che l a rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA -intimati- contro la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’ABRUZZO n.952/2017 depositata i l 09/11/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo (hinc: CTR) con la sentenza n. 952/2017 depositata in data 09/11/2017, ha rigettato gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dell’Agenzia delle Entrate di L’Aquila edella Camera di Commercio di L’Aquila contro le sentenze n. 506/2016 e n. 507/2016 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila aveva rigettato i ricorsi proposti contro gli avvisi di intimazione di pagamento n. 054201590038430 14 e n. 054201590036671 22. 2. La CTR, individuati quali motivi da esaminare quello inerente alla prova della notificazione ai destinatari (socio e società) delle cartelle di pagamento (quali atti presupposti alle intimazioni impugnate) e quello consequenziale relativo alla prescrizione dei crediti tributari, ha incentrato la propria attenzione sulla censura relativa all’inidoneità degli atti (cd. referti) prodotti da Equitalia a costituire la «prescritta prova scritta» delle richieste di pagamento nella loro interezza e l’avvenuta consegna ai destinatari delle cartelle di pagamento. 2.1. Ai fini del presente procedimento merita richiamare la motivazione relativa al primo motivo. Sul punto la CTR ha rilevato che tutti i documenti allegati da Equitalia sono dotati di attestazione di conformità agli atti originali. Nei verbali di causa non risulta essere fatta, nei termini formali e temporali, un’articolata e specifica contestazione di tale conformità, né sono state fornite adeguate motivazioni alle contestazioni o un circostanziato ed esplicito disconoscimento di quanto contenuto negli estratti di ruolo rappresentativi e base unica delle cartelle inviate e delle relate di notificazioni allegate. 2.2. In merito alla produzione degli estratti di ruolo –in luogo delle cartelle esattoriali – non ha pregio l’obiezione del contribuente, considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il concessionario della riscossione assolve l’onere della prova se allega alla relata di notifica l’estratto di ruolo e non l’originale della cartella. Difatti, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602 l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione dellaparte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale. La copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito ai sensi dell’art.2718 cod. civ. 2.3. La CTR ha, poi, ritenuto irrilevante la richiesta della [OSCURATO:PERSONA], all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di allegare l’originale della cartella esattoriale e delle relative notifiche. Ha ritenuto, infatti, che il giudice di prime cure, una volta impegnato nella decisione finale, a seguito di una più attenta verifica degli atti, abbia ritenuto, superando l’iniziale indirizzo, di valorizzare le produzioni dell’agente della riscossione, ritenendo, al contrario, insufficienti le obiezioni del contribuente. 3. Contro la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario e amministratore unico della società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso , mentre l’Agenzia delle Entrate-riscossione e la Camera di Commercio di L’Aquila non si sono costituite. 5. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso è stata contestata l’erronea applicazione dell’art. 22, comma 5, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 546 (in combinato disposto con gli artt. 2712 e 2719 cod. civ.) e dell’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000. 1.1. La ricorrente rileva che la CTR, nel ritenere che il contribuente non avesse operato un chiaro e specifico disconoscimento delle copie fotostatiche depositate dall’agente della riscossione e che, comunque, l’estratto di ruolo, munito della dichiarazione di conformità sarebbe stato, in ogni caso, elemento sufficiente per ritener assolto l’onere della prova, non ha adeguatamente valutato i fatti di causa. La parte ricorrente, sin dal giudizio di primo grado, ha contestato l’avvenuta notificazione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento e ha contestato, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la conformità dei referti depositati da Equitalia. Lo stesso giudice di primo grado aveva, quindi, richiesto la produzione degli originali delle cartelle esattoriali e degli avvisi di intimazione con le relative notifiche. Di conseguenza, il disconoscimento di tutte le cartelle esattoriali è stato validamente effettuato. A fronte della richiesta da parte del giudice di primo grado l’agente della riscossione era onerato della produzione degli originali richiesti. Invece, ha depositato solo gli estratti di ruolo in copia. Non solo la CTP, ma anche la CTR, nel tentare di giustificare l’operato della prima, è andata in senso contrario all’orientamento di questa Corte che ha sempre sostenuto che la notifica degli atti prodromici all’atto impugnato non risulta provata se l’agente della riscossione, a fronte del disconoscimento delle copie versate in atti, non deposita gli originali. 1.2. Ha poi rilevato che, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000 l’autenticazione delle copie deve essere fatta da un pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Nella copia attestata come conforme devono essere, poi, indicate la data e il luogo del rilascio, il numero di fogli impiegati, il nome, cognome e la qualifica e la firma per esteso di chi sottoscrive l’atto, nonché il timbro dell’ufficio. Ha quindi rilevato che tali requisiti non sono riscontrabili nel caso in esame, a partire dalla copia degli avvisi di ricevimento che costituiscono atti di provenienza dell’Ufficio postale. Inoltre, le attestazioni apposte in calce non presentano alcuno dei requisiti oggettivi elencati (data, luogo di rilascio, nome, cognome e firma dell’impiegato ecc…), qualificandosi come mere fotocopie prive di qualsivoglia valore. 2. La controricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che, in presenza di una sentenza pubblicata in data 09/11/2017, la notifica è stata avviata solo in data 10/05/2018. 2.1. Ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, dal momento che il ricorrente non precisa in cosa consista il chiaro e specifico disconoscimento eseguito, né fornisce analitici elementi per capire in quale esatto momento sarebbe stato fatto e neppure quali precisi atti e quali parti sarebbero state oggetto di disconoscimento. 2.2. Ha poi indicato, quale ulteriore profilo di inammissibilità, la mancata contestazione di tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. In merito all’ordine di produzione degli originali impartito dal giudice di primo grado all’udienza interlocutoria del 12/04/2016, ha rilevato che la CTR aveva ritenuto che «a seguito di una più attenta verifica degli atti e analisi dei precedenti giurisprudenziali prevalenti sui punti in esame, il primo giudice abbia –rettificando il primitivo probabile indirizzo –valorizzato, per quanto era dovuto, le produzioni già effettuate dall’agente per la riscossione e il suo orientamento sul punto facendo luogo alla determinazione dell’insufficienza e inconferenza delle obiezioni mosse dal Cicone e dalla società in merito ai documenti disponibili agli atti.». 2.3. Ha eccepitoche l’inammissibilità relativa alla contestazione della violazione dell’art. 18, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, non risulta espressamente formulata in sede di appello e costituisce una censura formulata la prima volta in sede di legittimità. 2.4. Ha poi eccepito l’infondatezza dell’unico motivo ricorso, richiamando l’art. 2719 cod. civ. e ha richiamato l’orientamento secondo il quale all’ipotesi della produzione di un documento in fotocopia al fine di provarne la conformità con il documento in possesso del contribuente non si applicano le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale, ma spetta al giudice la valutazione della relativa attendibilità. 3. Passando all’esame dell’unico motivo di ricorso occorre dare atto, in via preliminare, dell’infondatezza dell’eccezione di tardività della notificadel ricorso per cassazione, dal momento che dal timbro di ricezione (apposto sull’atto oggetto di notificada parte dell’UNEP ) risulta che il predetto ricorso sia stato consegnato in data 09/05/2018, cioè l’ultimo giorno utile. Questa Corte ha, infatti, precisato che: «In tema dinotificazione, il momento di perfezionamento per ilnotificante, ai fini della tempestività dell'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull'atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, fanno fede fino a querela di falso.» (Cass., 25/02/2015, n. 3755). 3.1. Ciò premesso il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non è sufficiente la mera contestazione della non conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte dall’agente della riscossione per provare l’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento. È infatti necessario indicare quali difformità siano riscontrabili rispetto all’originale al fine di consentire al giudice di valutare l’attendibilità o meno delle copie prodotte, venendosi, altrimenti a determinare, quale effetto di un disconoscimento generico, un (irrituale) potere di veto di una parte sulle prove prodotte dalla controparte,all’infuori di espresse previsioni di legge volte a limitare la regola generale del prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice sancita dall’art. 116 cod. proc. civ. Tanto più che secondo questa Corte, in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., 26/10/2020, n. 23426). Questa Corte ha, inoltre, precisato che: «La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazionespecifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformitàall'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la meracontestazione della "conformità dellafotocopia prodotta all'originale"). » (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27633). 3.2. A fronte dell’inammissibilità appena prospettata perdono di rilievo tutte le ulteriori questioni poste dalla ricorrente sull’irregolarità della conformitàe sul deposito degli estratti di ruolo indicate supra, sub 1.2. 4. Alla luce di quanto sin qui rilevato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro8.200 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp
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