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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 25732/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13567-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 13567/2021 Cron.

Rep.

Ud. 22/03/2023 PU contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/11/2020 R.G.N. 47/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 285 del 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta l'opposizione avverso l'avviso di addebito dell'INPS, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per contributi previdenziali alla Gestione commercianti, eccedenti il minimale e relative somme aggiuntive, per l’anno 2009, con conseguente declaratoria della insussistenza del credito contributivo.

2. Per quello che rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo l'accertamento, con la conseguente attivazione della riscossione, fondato sulla qualificazione come reddito d’impresa, ex art. 3-bis d.l. n. 438/92, della quota degli utilipercepiti dall'opponente, già iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], per la partecipazione societaria a due società in accomandita semplice che si limitavano a dare in locazione gli immobili di cui erano proprietarie e, in favore delle quali, non vi era stata prestazione lavorativa.

3. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrato con memoria.

4. Vanamente esperita la trattazione camerale, con ordinanza interlocutoria n. 29186 del 2022 è stata sollecitata la trattazione in udienza pubblica del ricorso per il rilievo nomofilattico della questione concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione commercianti, alla quale l'interessato risulti iscritto, anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, in considerazione delle soluzioni contrastanti offerte dal panorama giurisprudenziale, ravvisandosi una contrapposizione fra la sentenza n. 29779/2017 e la più recente sentenza n. 21540/2019 di questa Corte.

5. In particolare, si interroga la Corte perché chiarisca se il beneficio dei proventi di due società in accomandita semplice, che non svolgono attività di intermediazione immobiliare limitandosi a dare in locazione gli immobili di cui sono proprietarie, sia da comprendere nella misura della contribuzione a percentuale dovuta da un soggetto - socio accomandatario delle suddette società in favore delle quali non presta, però, attività lavorativa con i caratteri della abitualità e della prevalenza - già iscritto alla Gestione commercianti in qualità di titolare di impresa individuale.

6. Ricorre avverso la sentenza l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrato con memoria.

7. Il procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

8. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della legge n.438/1992 di conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992 e dell'art. 6 comma terzo DPR n. 917/1986, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva di [OSCURATO:PERSONA], i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di due società di persone, in particolare quale socio accomandatario senza prestare attività lavorativa con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza presso le società in questione, non dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo.

9. Il ricorso è da accogliere.

10. La Corte è chiamata a dirimere se i l lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa.

11. Invero questa Corte ha già dato un assetto sistematico per il diverso profilo inerente alla partecipazione a società di capitali con la sentenza n. 21540 del 2019 con snodi argomentativi che, per avere preso in considerazione proprio il diverso profilo, ora all’esame, della partecipazione a società di persone, sono condivisi e vanno, dunque, richiamati integralmente.

12. L'art. 3 - bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono».

13. La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della legge n.233 cit., che prevedeva al primo comma che «A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente».

14. Con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei r edditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 legge n. 233 cit.15.

Il legislatore ha, dunque, scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua, comunque, la misura della contribuzione previdenziale dovuta.

16. La differente formulazio ne della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario.

17. Al fine di individuare quale sia il reddito d’impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi, per coerenza di sistema, fare riferimento alle norme fiscali e dunque, in primo luogo, al testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Il suddetto d.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES).

19. Poiché la normativa previdenziale indi vidua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che solo questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile, ai fini contributivi INPS.

20. La soluzione adottata per i redditi d i capitale è del tutto coerente con l'impostazione del sistema, come delineata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile.

21. Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016).

22. Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, già affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, e al quale va data continuità, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale.

23. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.24.

Ha infatti rimarcato, il Giudice delle leggi, che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, diversamente dalle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile, nei risultati, a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini diprestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 legge n. 233 cit., in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo d’impresa.

25. [OSCURATO:PERSONA], nel richiamato arresto, ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, Cost., non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell’attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile.

26. In definitiva, tenuto conto dei limiti delineati dal legislatore, nella totalità dei redditi d’impresa alla quale rapportare l’ammontare del contributo dovuto alla gestione commercianti per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 233 del 1990 vanno inclusi i redditi percepiti dal collaboratore in virtù della sua partecipazione a società di persone (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA].).

27. La sentenza impugnata che non si è conformata ai principi illustrati va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito.

28. Il definitivo assetto sistematico delle questioni implicate dal ricorso in epoca successiva al deposito, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13567-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Oggetto R.G.N. 13567/2021 Cron. Rep. Ud. 22/03/2023 PU contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/11/2020 R.G.N. 47/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 285 del 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta l'opposizione avverso l'avviso di addebito dell'INPS, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per contributi previdenziali alla Gestione commercianti, eccedenti il minimale e relative somme aggiuntive, per l’anno 2009, con conseguente declaratoria della insussistenza del credito contributivo. 2. Per quello che rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo l'accertamento, con la conseguente attivazione della riscossione, fondato sulla qualificazione come reddito d’impresa, ex art. 3-bis d.l. n. 438/92, della quota degli utilipercepiti dall'opponente, già iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], per la partecipazione societaria a due società in accomandita semplice che si limitavano a dare in locazione gli immobili di cui erano proprietarie e, in favore delle quali, non vi era stata prestazione lavorativa. 3. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrato con memoria. 4. Vanamente esperita la trattazione camerale, con ordinanza interlocutoria n. 29186 del 2022 è stata sollecitata la trattazione in udienza pubblica del ricorso per il rilievo nomofilattico della questione concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione commercianti, alla quale l'interessato risulti iscritto, anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, in considerazione delle soluzioni contrastanti offerte dal panorama giurisprudenziale, ravvisandosi una contrapposizione fra la sentenza n. 29779/2017 e la più recente sentenza n. 21540/2019 di questa Corte. 5. In particolare, si interroga la Corte perché chiarisca se il beneficio dei proventi di due società in accomandita semplice, che non svolgono attività di intermediazione immobiliare limitandosi a dare in locazione gli immobili di cui sono proprietarie, sia da comprendere nella misura della contribuzione a percentuale dovuta da un soggetto - socio accomandatario delle suddette società in favore delle quali non presta, però, attività lavorativa con i caratteri della abitualità e della prevalenza - già iscritto alla Gestione commercianti in qualità di titolare di impresa individuale. 6. Ricorre avverso la sentenza l'INPS, con ricorso affidato ad un motivo, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, [OSCURATO:PERSONA], ulteriormente illustrato con memoria. 7. Il procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis della legge n.438/1992 di conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992 e dell'art. 6 comma terzo DPR n. 917/1986, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva di [OSCURATO:PERSONA], i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di due società di persone, in particolare quale socio accomandatario senza prestare attività lavorativa con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza presso le società in questione, non dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo. 9. Il ricorso è da accogliere. 10. La Corte è chiamata a dirimere se i l lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di persone nella quale egli non svolge attività lavorativa. 11. Invero questa Corte ha già dato un assetto sistematico per il diverso profilo inerente alla partecipazione a società di capitali con la sentenza n. 21540 del 2019 con snodi argomentativi che, per avere preso in considerazione proprio il diverso profilo, ora all’esame, della partecipazione a società di persone, sono condivisi e vanno, dunque, richiamati integralmente. 12. L'art. 3 - bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, ha previsto che «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono». 13. La disciplina previgente era contenuta nell'art. 1 della legge n.233 cit., che prevedeva al primo comma che «A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente». 14. Con la nuova disposizione rileva "la totalità" dei r edditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlandosi più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione ex art. 1 legge n. 233 cit.15. Il legislatore ha, dunque, scelto di distinguere tra elementi sui quali si radica, quale fatto giuridico strutturale, il sorgere della tutela previdenziale in capo al lavoratore autonomo ed elementi ulteriori rispetto ad essi, in relazione ai quali si individua, comunque, la misura della contribuzione previdenziale dovuta. 16. La differente formulazio ne della norma realizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva, secondo un mutamento normativo che il legislatore ha inteso perseguire, in connessione con il processo di armonizzazione della base imponibile contributiva a quella valevole in ambito tributario. 17. Al fine di individuare quale sia il reddito d’impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi, per coerenza di sistema, fare riferimento alle norme fiscali e dunque, in primo luogo, al testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 18. Il suddetto d.P.R. contiene distinte disposizioni onde qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi, a mente dell'art. 55 (nel testo post riforma del 2004) sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale, mentre l'art. 44 lettera e) (nel testo post riforma del 2004) ricomprende tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG (ora IRES). 19. Poiché la normativa previdenziale indi vidua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che solo questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile, ai fini contributivi INPS. 20. La soluzione adottata per i redditi d i capitale è del tutto coerente con l'impostazione del sistema, come delineata dall'art. 38, secondo comma, della Costituzione, che prevede che la tutela previdenziale spetti ai lavoratori, non a coloro che si limitino ad investire i propri capitali a scopo di utile. 21. Diversamente, per i soci di società di persone opera il principio della trasparenza fiscale, in forza del quale i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi (art. 6 comma 3 del testo post riforma del 2004 del D.P.R. n. 917 del 2016). 22. Ed è proprio il diverso regime dettato per le società di persone da cui deriva il principio, già affermato da questa Corte nella sentenza n. 29779 del 2017, e al quale va data continuità, secondo il quale ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. 23. [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza n. 354 del 7 novembre 2001, ha ben distinto tra la posizione dei soci (non lavoratori) delle società di capitali e quelli delle società di persone, ove ha ritenuto non fondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv., con modif., in legge 14 novembre 1992 n. 438, il quale, sottoponendo a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra socio accomandante di società in accomandita semplice e socio di società di capitali.24. Ha infatti rimarcato, il Giudice delle leggi, che nell'ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, diversamente dalle società di capitali, l'elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di un'attività produttiva riferibile, nei risultati, a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante; né la scelta del legislatore può ritenersi affetta da irragionevolezza, in quanto all'onere contributivo si correla un vantaggio in termini diprestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 5 legge n. 233 cit., in base al quale la misura dei trattamenti è rapportata al reddito annuo d’impresa. 25. [OSCURATO:PERSONA], nel richiamato arresto, ha rilevato che dall'art. 38, comma 2, Cost., non si desume un'intima e indefettibile correlazione tra contribuzione e reddito di lavoro e che anzi, le più recenti riforme in materia evidenziano sia il passaggio ad una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell'attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nell’attività stessa rinvengono soltanto mera occasione, sia la convergenza, pur nella rispettiva autonomia di regimi, tra disciplina fiscale e disciplina previdenziale quanto alla definizione della base imponibile. 26. In definitiva, tenuto conto dei limiti delineati dal legislatore, nella totalità dei redditi d’impresa alla quale rapportare l’ammontare del contributo dovuto alla gestione commercianti per i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 233 del 1990 vanno inclusi i redditi percepiti dal collaboratore in virtù della sua partecipazione a società di persone (nella specie, [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA].). 27. La sentenza impugnata che non si è conformata ai principi illustrati va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito. 28. Il definitivo assetto sistematico delle questioni implicate dal ricorso in epoca successiva al deposito, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo. P.Q.M. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizion
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