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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 37923/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 ottobre 2022, del magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva respinto la richiesta di colloquio visivo senza vetro divisorio in occasione delle nozze della figlia; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della declaratoria di manifesta infondatezza della sollecitata questione di costituzionalità della disciplina del regime differenziato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato sia con riguardo alla denuncia di difetto di motivazione in relazione a questione di diritto, sia in relazione alla stessa questione di costituzionalità, manifestamente infondata anche in ragione di recente sentenza della Corte costituzionale (n.105/2023); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 13 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza, pronunciata in data 12 ottobre 2022, del magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva respinto la richiesta di colloquio visivo senza vetro divisorio in occasione delle nozze della figlia; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione della declaratoria di manifesta infondatezza della sollecitata questione di costituzionalità della disciplina del regime differenziato; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato sia con riguardo alla denuncia di difetto di motivazione in relazione a questione di diritto, sia in relazione alla stessa questione di costituzionalità, manifestamente infondata anche in ragione di recente sentenza della Corte costituzionale (n.105/2023); ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 37923/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris