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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45007/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa ricorrente, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (cfr., in particolare, pag. 4) e, comunque, è manifestamente infondato poiché, come è noto, il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza ter-itoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (.Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 - 01; v. anche Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016 dep. 01/02/2017, Sacco, Rv. 269212 01; Sez. 4 - , n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 01; Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, Amato, Rv. 247745 - 01; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, Sacco, Rv. 269212 - 01; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, Chiodi, Rv. 258149 - 01; Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255498 -01; Sez. 2 - , n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 - 01). osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la motivazione sull'affermazione di responsabilità per ricettazione risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge processuale e vizio della motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa ricorrente, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (cfr., in particolare, pag. 4) e, comunque, è manifestamente infondato poiché, come è noto, il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza ter-itoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (.Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 - 01; v. anche Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016 dep. 01/02/2017, Sacco, Rv. 269212 01; Sez. 4 - , n. 27252 del 23/09/2020, S., Rv. 279537 01; Sez. 2, n. 24736 del 26/03/2010, Amato, Rv. 247745 - 01; Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, Sacco, Rv. 269212 - 01; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, Chiodi, Rv. 258149 - 01; Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255498 -01; Sez. 2 - , n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067 - 01). osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto la motivazione sull'affermazione di responsabilità per ricettazione risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 45007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris