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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30962/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, con sentenza in data 20/04/2021, rigettando il ricorso dell'imputato, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata.

Propone ricorso straordinario l'imputato, deducendo errore di fatto delle risultanze processuali, con il riferimento a precedenti sentenze non esistenti.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di cassazione ha basato la sua decisione sottolineando la decisiva importanza, al netto di ogni altro elemento, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, attraverso un percorso valutativo e non di mera errata percezione di risultanze processuali comunque non decisive quali quelle indicate dal ricorrente (Sez. 4, n. 3367 del 4.10.2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953.

Ci si trova pertanto al di fuori dal perimetro del ricorso straordinario.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugro 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, con sentenza in data 20/04/2021, rigettando il ricorso dell'imputato, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata. Propone ricorso straordinario l'imputato, deducendo errore di fatto delle risultanze processuali, con il riferimento a precedenti sentenze non esistenti. Il ricorso è inammissibile. La Corte di cassazione ha basato la sua decisione sottolineando la decisiva importanza, al netto di ogni altro elemento, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, attraverso un percorso valutativo e non di mera errata percezione di risultanze processuali comunque non decisive quali quelle indicate dal ricorrente (Sez. 4, n. 3367 del 4.10.2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953. Ci si trova pertanto al di fuori dal perimetro del ricorso straordinario. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugro 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 30962/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris