CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43869/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdert-e-avk4s-e-alig-pa-Ft4; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata applicata al ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, dalla Corte di appello di Bologna la pena concordata tra le parti in sede di appello di mesi 8 di reclusione, per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13 ter, in relazione all'art. 13 bis d. Igs. n. 286 del 1998, è inammissibile. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Nel caso in esame Milja ed il P.G. hanno concordato l'accoglimento del motivo concernente la riduzione della pena previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata e ritenuta recidiva, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso, la mancata motivazione in relazione alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché non solo a tale profilo si è rinunciato col concordato, ma perché comunque sullo stesso la Corte motiva rilevando che «gli elementi probatori assunti nel giudizio, come enunciati e valutati nella sentenza di primo grado, che qui si intende richiamata, consentono di escludere la sussistenza di cause evidenti di proscioglimento nel merito ex art. 129 c. p. p.»; e che, una volta verificata la congruità della pena concordata da parte del giudice di appello, come è avvenuto nel caso in esame - in cui si è tenuto conto per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti del buon comportamento processuale tenuto dall'imputato - la stessa non può essere rimessa in discussione. Invero, il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). 2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il