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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 22414/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. perché estinto per prescrizione, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 3 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Livorno, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a quel reato, lo aveva dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 103 cod. pen., e in vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la decisione del giudice di primo grado in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale, benché i precedenti penali fosseZ0 risalenti nel tempo e fosse stata omessa qualsivoglia verifica in ordine alla sua pericolosità sociale.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Nell'esaminare le doglianze formulate dal ricorrente in ordine alla tenuta motivazionale della decisione con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la statuizione adottata dal giudice di primo grado ai sensi dell'art.103 cod. pen., questa Corte di cassazione non può non rilevare d'ufficio, a mente dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come la determinazione di ribadire l'esistenza di una pericolosità sociale qualificata dell'imputato sia stata connesse ad una pronuncia di proscioglimento del prevenuto per l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

Situazione, questa, che non permetteva la conferma di quella statuizione penale, tenuto conto che l'art. 103 cod. pen. stabilisce espressamente che "la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo": dichiarazione che, dunque, non è possibile in presenza di una sentenza di proscioglimento.3.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della dichiarazione di abitualità nel delitto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della dichiarazione di abitualità nel delitto.

Così deciso il 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore I Pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. perché estinto per prescrizione, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 3 novembre 2014 con la quale il Tribunale di Livorno, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a quel reato, lo aveva dichiarato delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 103 cod. pen., e in vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la decisione del giudice di primo grado in ordine alla dichiarazione di delinquenza abituale, benché i precedenti penali fosseZ0 risalenti nel tempo e fosse stata omessa qualsivoglia verifica in ordine alla sua pericolosità sociale. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Nell'esaminare le doglianze formulate dal ricorrente in ordine alla tenuta motivazionale della decisione con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la statuizione adottata dal giudice di primo grado ai sensi dell'art.103 cod. pen., questa Corte di cassazione non può non rilevare d'ufficio, a mente dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come la determinazione di ribadire l'esistenza di una pericolosità sociale qualificata dell'imputato sia stata connesse ad una pronuncia di proscioglimento del prevenuto per l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Situazione, questa, che non permetteva la conferma di quella statuizione penale, tenuto conto che l'art. 103 cod. pen. stabilisce espressamente che "la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo": dichiarazione che, dunque, non è possibile in presenza di una sentenza di proscioglimento.3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della dichiarazione di abitualità nel delitto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della dichiarazione di abitualità nel delitto. Così deciso il 31/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore I Pre
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