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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22439/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si premette che a [OSCURATO:PERSONA] era stato concesso l'affidamento terapeutico, di tipo comunitario, con inizio il 7/11/2019 e sino alla data del 6/12/2024, in relazione a diverse condanne, confluite nel provvedimento di cumulo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva sospeso la misura non constando più notizie del detenuto dal 22/7/2020.

Il 23/7/2020 [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, in stato di incoscienza, con una siringa sporca di sangue.

Riavutosi, pur avendo preso cognizione di quanto accaduto, aveva inveito contro le forze dell'ordine e le aveva minacciate con la siringa anzidetta; datosi alla fuga era stato trovato e tratto in arresto.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, riteneva che la condotta tenuta in corso di misura, il mancato rispetto di essa e la ricaduta nell'uso delle sostanze stupefacenti avessero dimostrato l'inidoneità del beneficio accordatogli; egli era stato, tra l'altro, tratto in arresto il 4 agosto 2000.

Indi si procedeva alla revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico, con dichiarazione di valida espiazione della pena in affidamento, per il tempo compreso tra l'inizio della misura e il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe e formula istanza di restituzione nei termini.

Con unico motivo lamenta la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen..

Osserva che il Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza in data 12/8/2020 ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, già sospeso dal Magistrato di sorveglianza il 27 luglio 2020.

Premette che in occasione dell'arresto, in data 4 agosto 2000, aveva nominato quale difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche nel procedimento di sorveglianza in esame n. 113/2020.

Non era stato dato avviso al difensore di fiducia della relativa fissazione della camera di consiglio, per il 12 agosto 2020.

La difesa era, dunque, stata affidata al difensore d'ufficio [OSCURATO:PERSONA].

Si era, pertanto, verificata la nullità lamentata, con la conseguenza che era stata richiesta la restituzione nei termini per proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento della cui nullità si duole in questa sede, nel termine iniziale che decorreva dalla notificazione dell'ordinanza stessa.

Si prospettano, invero, due ipotesi avuto riguardo al motivo di doglianza sviluppato, che sul punto risulta generico.

La prima è che l'ordinanza sia stata notificata al difensore di fiducia e all'istante Federico.

In questa eventualità il termine risulterebbe decorso e non v'è materia per la "restituzione", invocata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

L'altra possibilità è che l'ordinanza di cui si discute non sia stata notificata quanto meno a [OSCURATO:PERSONA], secondo l'affermazione del difensore nell'istanza- impugnazione, rimessa a questa Corte.

In questa eventualità il termine per proporre ricorso non è ancora decorso e, quindi, non si è ancora consumato, secondo la generale disciplina di cui all'art. 585 cod. proc. pen. e non ricorrerebbero, di conseguenza, margini per discutere della richiesta di restituzione nei termini pure avanzata dal ricorrente.

Né occorre rifarsi al principio, che attiene propriamente alla fase di merito, secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020 Cc. (dep. 23/04/2021) [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280931).

Si è spiegato, invero, che nella specie, in caso di notifica, si sarebbe dovuta impugnare l'ordinanza a fronte di un termine che è decorso e senza che ricorra nessun elemento per procedere alla restituzione qui invocata; ovvero che, posta l'omessa notifica, non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere che si dovesse chiedere e ottenere una restituzione, là dove il termine ex art. 585 cod. proc. pen. non era ancora decorso.

Alla luce di quanto premesso il ricorso va ritenuto inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, tenendo conto del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 25 novembre 2O1.

Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/scntite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che a [OSCURATO:PERSONA] era stato concesso l'affidamento terapeutico, di tipo comunitario, con inizio il 7/11/2019 e sino alla data del 6/12/2024, in relazione a diverse condanne, confluite nel provvedimento di cumulo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva sospeso la misura non constando più notizie del detenuto dal 22/7/2020. Il 23/7/2020 [OSCURATO:PERSONA] era stato trovato dalla polizia giudiziaria sulla pubblica via, in stato di incoscienza, con una siringa sporca di sangue. Riavutosi, pur avendo preso cognizione di quanto accaduto, aveva inveito contro le forze dell'ordine e le aveva minacciate con la siringa anzidetta; datosi alla fuga era stato trovato e tratto in arresto. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, riteneva che la condotta tenuta in corso di misura, il mancato rispetto di essa e la ricaduta nell'uso delle sostanze stupefacenti avessero dimostrato l'inidoneità del beneficio accordatogli; egli era stato, tra l'altro, tratto in arresto il 4 agosto 2000. Indi si procedeva alla revoca della misura dell'affidamento in prova terapeutico, con dichiarazione di valida espiazione della pena in affidamento, per il tempo compreso tra l'inizio della misura e il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia ricorre per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe e formula istanza di restituzione nei termini. Con unico motivo lamenta la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.. Osserva che il Tribunale di sorveglianza di Genova con ordinanza in data 12/8/2020 ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ai sensi dell'art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, già sospeso dal Magistrato di sorveglianza il 27 luglio 2020. Premette che in occasione dell'arresto, in data 4 agosto 2000, aveva nominato quale difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche nel procedimento di sorveglianza in esame n. 113/2020. Non era stato dato avviso al difensore di fiducia della relativa fissazione della camera di consiglio, per il 12 agosto 2020. La difesa era, dunque, stata affidata al difensore d'ufficio [OSCURATO:PERSONA]. Si era, pertanto, verificata la nullità lamentata, con la conseguenza che era stata richiesta la restituzione nei termini per proporre ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento della cui nullità si duole in questa sede, nel termine iniziale che decorreva dalla notificazione dell'ordinanza stessa. Si prospettano, invero, due ipotesi avuto riguardo al motivo di doglianza sviluppato, che sul punto risulta generico. La prima è che l'ordinanza sia stata notificata al difensore di fiducia e all'istante Federico. In questa eventualità il termine risulterebbe decorso e non v'è materia per la "restituzione", invocata ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. L'altra possibilità è che l'ordinanza di cui si discute non sia stata notificata quanto meno a [OSCURATO:PERSONA], secondo l'affermazione del difensore nell'istanza- impugnazione, rimessa a questa Corte. In questa eventualità il termine per proporre ricorso non è ancora decorso e, quindi, non si è ancora consumato, secondo la generale disciplina di cui all'art. 585 cod. proc. pen. e non ricorrerebbero, di conseguenza, margini per discutere della richiesta di restituzione nei termini pure avanzata dal ricorrente. Né occorre rifarsi al principio, che attiene propriamente alla fase di merito, secondo cui le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 Cc. (dep. 23/04/2021) [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280931). Si è spiegato, invero, che nella specie, in caso di notifica, si sarebbe dovuta impugnare l'ordinanza a fronte di un termine che è decorso e senza che ricorra nessun elemento per procedere alla restituzione qui invocata; ovvero che, posta l'omessa notifica, non vi sarebbe alcuna ragione per ritenere che si dovesse chiedere e ottenere una restituzione, là dove il termine ex art. 585 cod. proc. pen. non era ancora decorso. Alla luce di quanto premesso il ricorso va ritenuto inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, tenendo conto del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 novembre 2O1. Il consiglier
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