CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato di 29 confezioni di zafferano dagli scaffali di un supermercato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della esposizione a pubblica fede, è manifestamente infondato, giacché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, dato che la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto, la configurabilità dell'aggravante non è incisa dall'adozione di cautele da parte del proprietario della res, se inidonee ad eliminare il pubblico affidamento, in quanto consistenti in rimedi tali da non costituire impedimento assoluto alla sottrazione del bene (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275343), come è nel caso di specie per la sorveglianza offerta dall'incaricato del servizio antitaccheggio, atteso che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, trattasi di sorveglianza generica e non specifica sulla res; a tal proposito va evidenziato come sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - "sub specie" di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 13/02/2015, Garofalo, Rv. 262663 - 01; mass. conf.: N. 34009 del 2006 Rv. 235223 - 01, N. 8019 del 2010 Rv. 246154 - 01); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che reiterativo perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, la quale, con motivazione logica, ha escluso la speciale tenuità del danno per il valore di oltre 150 euro, ritenendolo non trascurabile, così facendo inoltre buon governo del consolidato principio per cui, in materia di tentativo, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma ex ante, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, Rv. 283980; Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del