CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10519/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BENVENUTI 19, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa da sé stessa;-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente-avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n.15521/2024, depositata il 4/06/2024.Numero registro generale 13837/2024Numero sezionale 1428/2025Numero di raccolta generale 10519/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025Data pubblicazione 21/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso perrevocazione avverso l’ordinanza n. 15521/2024 di questa Corte,che ha accolto il primo motivo del ricorso principale dellaricorrente, rigettati i restanti e ha respinto il ricorso incidentale delMinistero della giustizia.Resiste con controricorso il Ministero della giustizia.La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Ad avviso della ricorrente, l’ordinanza è affetta da due errorirevocatori:a) Errore sul fatto della presunta, mancata indicazione in ricorsodella “tecnica informatica redazionale adottata” (presente erappresentata con autosufficienza in ricorso) per la concessione delrichiesto e ignorato aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bisdel d.m. n. 55/2014.La censura è inammissibile, non essendo il vizio denunciatoriconducibile all’errore di fatto revocatorio.La Corte di cassazione, in relazione al secondo motivo del ricorsoprincipale, con il quale si lamentava che la Corte d’appello avevaomesso di pronunciare sulla richiesta di applicazione dellamaggiorazione prevista per la redazione di atti navigabili dall’art. 4,comma 1-bis, del d.m 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018,ha precisato che il citato disposto dell’art. 4 contempla unamaggiorazione che tende a incentivare la tecnica redazionale cheagevola l’esame del ricorso e la consultazione degli atti allegatimediante la cosiddetta navigabilità e che si tratta di un aumento,dato che il d.m. definisce di compenso “di regola concesso”, che èrimesso all’esercizio del “potere discrezionale del giudice di merito,orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche2 di 5Numero registro generale 13837/2024Numero sezionale 1428/2025Numero di raccolta generale 10519/2026in concreto adoperate dal difensore nel deposito telematico e perciòData pubblicazione 21/04/2026sindacabile in sede di legittimità solo se non siano controllabili leragioni che abbiano giustificato tale esercizio e, a monte, se siadimostrato che tali tecniche redazionali informatiche siano stateeffettivamente usate”. La Corte di cassazione ha ritenuto che “dalricorso non è reso palese che la tecnica informatica redazionaleadottata dall’opponente consentisse la ricerca testuale all’internodel ricorso e all’interno dei documenti allegati”. In questaaffermazione, ad avviso della ricorrente, sarebbe contenuto unerrore revocatorio, stante “l’evidente e de plano tecnica redazionalecon riproduzione ipertestuale e intrinseca della navigabilità degliulteriore fase di legittimità…con ogni possibile utile navigabilitàidonea ad agevolare la consultazione”. La tecnica informaticasarebbe infatti stata evincibile “informaticamente e non con leclassiche tecniche riproduttive del testo degli atti invocati in ricorsocui sembra alludere la Corte di cassazione”.È evidente che la ricorrente contesta alla Corte di cassazione diavere richiesto un requisito, ossia la spiegazione in ricorsodell’utilizzo di tecniche informatiche che consentivano la possibilitàdi ricerca all’interno dell’atto e all’interno dei documenti allegati,che invece la Corte avrebbe dovuto essa stessa ricavare dacollegamenti ipertestuali presenti in altre parti del ricorso. Laricorrente contesta pertanto una valutazione operata dalla Corte dicassazione circa la necessaria specificità del motivo di ricorso,valutazione che non è inquadrabile nell’errore revocatorio di cuiall’art. 395, n. 4, c.p.c. (in argomento si veda Cass. n.29750/2022, che ha dichiarato che è inammissibile il ricorsoper revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un erroredi fatto rilevabile ictu oculi e in maniera incontrovertibile alla lucedelle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis,comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento3 di 5Numero registro generale 13837/2024Numero sezionale 1428/2025impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia datoNumero di raccolta generale 10519/2026del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cDaotar opulblablircaiozio ne 21/04/2026di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 delcodice di rito).b) Errore sulla determinazione della tempestività del ricorsoincidentale, depositato oltre i quaranta giorni dalla data di notificadel ricorso prescritti dall’art. 371 c.p.c., tardività denunciata dalricorrente in memoria.La censura è inammissibile per carenza di interesse.Il ricorso incidentale del Ministero della giustizia è infatti statorigettato con l’ordinanza impugnata. La ricorrente sottolinea che lespese sono state compensate “unicamente a cagione del fatto chesenza verificarlo, ma erroneamente supponendolo, la Corteriteneva senza dichiararlo tempestivo il tardivo ricorso incidentaledel Ministero”. In tal modo la ricorrente non considera che le spesesono state compensate in ragione del rigetto da un lato delsecondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso principale e,dall’altro lato dei due motivi di ricorso incidentale, cosicchél’eventuale declaratoria di inammissibilità invece che di rigetto nonavrebbe potuto comportare una diversa liquidazione delle spese,essendo appunto, con l’eccezione del primo motivo, stato respintoil ricorso per cassazione della ricorrente.2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributounificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 e conesso anche la revocazione proposta avverso ordinanza pronunciatain giudizio di medesima natura. Il che rende in ogni casoinapplicabile l'art. 13, 10co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (cfr.Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). P.Q.M4 di 5Numero registro generale 13837/2024Numero sezionale 1428/2025Numero di raccolta generale 10519/2026La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alData pubblicazione 21/04/2026pagamento delle spese del presente giudizio in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 1.500, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezioneseconda civile, in data 14 maggio 2025.Il PresidenteMilena Falaschi5 di 5