Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 765/2025
ECLI:EU:T:2025:907
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0238_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2025 –
Karić/Consiglio
(causa T‑238/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e sottoposti a restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Violazione – Insussistenza
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/769, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, e 2024/768]
(v. punti 31–34, 36–42, 48, 52–56)
2.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozioni – Ipotesi di molteplici collegamenti simultanei
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, artt. 3, § 1, b), e 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5]
(v. punti 45, 46)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione di associazione – Interessi comuni
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, artt. 3, § 1, b), e 4, § 1, b); regolamento del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5]
(v. punto 49)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/769, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, e 2024/768]
(v. punti 69‑72, 105, 108, 112, 116, 130‑137, 146, 149‑153)
5.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Documenti accessibili al pubblico che attestano il sostegno al regime bielorusso – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/769, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, e 2024/768]
(v. punto 73)
6.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Rilevanza delle prove prodotte in base ad un precedente inserimento in assenza di modifiche dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Bielorussia
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/881, (PESC) 2023/421 et (PESC) 2024/769, allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, allegato I, 2022/876, 2023/419 e 2024/768]
(v. punti 75, 92, 93, 96, 97)
7.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono – Nozione – Errore di valutazione – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/769, artt. 3, § 1, b), e 4, § 1, b), e allegato; regolamenti del Consiglio n. 765/2006, art. 2, § 5, e allegato I, e 2024/768]
(v. punti 154, 158‑165)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] Karić è condannato alle spese.