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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 19853/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza in data 25/10/2021 del G.U.P. del Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata, in relazione al delitto di cui all'art. 393 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, e deduce violazione di legge in relazione alla procedibilità, in quanto dopo la sentenza ma prima dell'irrevocabilità è intervenuta remissione di querela, essendo il ricorso volto a far valere la sopravvenuta estinzione del reato, in conformità con arresti della giurisprudenza di legittimità.

3. Il P.G. ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Costituisce ius receptum che «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.

U. n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intevenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209).

E' stato tuttavia rilevato in senso contrario che, nel caso di patteggiamento, alla luce della formulazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. il ricorso volto a far valere la remissione di querela dovrebbe reputarsi inammissibile, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 11251 del 4/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036).

Tale assunto non può condividersi, in quanto depone in senso opposto la circostanza che, secondo quanto rilevato espressamente dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza Chiasserini, la peculiare disciplina sostanziale di tale causa di estinzione del reato implica che essa possa intervenire prima della condanna, intesa quale condanna irrevocabile, con tratti che, attesa la necessità della non ricusazione da parte del soggetto interessato, l'avvicinano all'amnistia e la differenziano da tutte le altre cause estintive.

Ciò vai quanto dire che l'intervento della remissione, prima dell'irrevocabilità della sentenza, deve poter trovare ingresso nel processo, sulla base di un dato di rilievo sostanziale, che prevale sulla altrimenti ineluttabile declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Nel caso di specie la remissione di querela, intervenuta in data 5/11/2021 e accettata dall'interessato, determina l'estinzione del reato, ciò che risulta incompatibile con l'applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen. e impone di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per tale causa, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, secondo la speciale disciplina dettata in materia di remissione di querela.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 6/4/2022 Il Consigliere estensore 97resid,ènte [OSCURATO:PERSONA] arelli Pierl DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso la sentenza in data 25/10/2021 del G.U.P. del Tribunale di Catania; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. la pena concordata, in relazione al delitto di cui all'art. 393 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, e deduce violazione di legge in relazione alla procedibilità, in quanto dopo la sentenza ma prima dell'irrevocabilità è intervenuta remissione di querela, essendo il ricorso volto a far valere la sopravvenuta estinzione del reato, in conformità con arresti della giurisprudenza di legittimità. 3. Il P.G. ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Costituisce ius receptum che «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681). In linea con tale principio è stato ritenuto ammissibile il ricorso proposto solo allo scopo di introdurre nel processo l'intevenuta remissione di querela (Sez. 4, n. 39226 del 19/10/2016, Bestente, Rv 268625; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209). E' stato tuttavia rilevato in senso contrario che, nel caso di patteggiamento, alla luce della formulazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. il ricorso volto a far valere la remissione di querela dovrebbe reputarsi inammissibile, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale (Sez. 5, n. 11251 del 4/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036). Tale assunto non può condividersi, in quanto depone in senso opposto la circostanza che, secondo quanto rilevato espressamente dalle Sezioni Unite nella richiamata sentenza Chiasserini, la peculiare disciplina sostanziale di tale causa di estinzione del reato implica che essa possa intervenire prima della condanna, intesa quale condanna irrevocabile, con tratti che, attesa la necessità della non ricusazione da parte del soggetto interessato, l'avvicinano all'amnistia e la differenziano da tutte le altre cause estintive. Ciò vai quanto dire che l'intervento della remissione, prima dell'irrevocabilità della sentenza, deve poter trovare ingresso nel processo, sulla base di un dato di rilievo sostanziale, che prevale sulla altrimenti ineluttabile declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nel caso di specie la remissione di querela, intervenuta in data 5/11/2021 e accettata dall'interessato, determina l'estinzione del reato, ciò che risulta incompatibile con l'applicazione di una pena ex art. 444 cod. proc. pen. e impone di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per tale causa, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, secondo la speciale disciplina dettata in materia di remissione di querela. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6/4/2022 Il Consigliere estensore 97resid,ènte [OSCURATO:PERSONA] arelli Pierl DEPO
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