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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38704/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per estorsione dovendo configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p..

Il motivo è inammissibile posto che alcun diritto poteva vantare il Cipollone nei confronti del Della [OSCURATO:PERSONA] il quale era già stato vittima di usura.

Difatti secondo l'impostazione di questa Corte di cassazione È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, neì confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, dì una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi. (Sez. 2, Sentenza n. 26235 del 12/05/2017 Ud. (dep. 25/05/2017 ) Rv. 269968).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D POS!'i I [OSCURATO:PERSONA] : 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dai [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per estorsione dovendo configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p.. Il motivo è inammissibile posto che alcun diritto poteva vantare il Cipollone nei confronti del Della [OSCURATO:PERSONA] il quale era già stato vittima di usura. Difatti secondo l'impostazione di questa Corte di cassazione È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, neì confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione, a meno che risulti inequivocabilmente accertato l'intervento, prima dell'esercizio della violenza o della minaccia, dì una totale novazione del rapporto tra le parti, con sostituzione, rispetto al credito originario, della pretesa della sola somma capitale ovvero di altra somma gravata da interessi legittimi. (Sez. 2, Sentenza n. 26235 del 12/05/2017 Ud. (dep. 25/05/2017 ) Rv. 269968). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] D POS!'i I [OSCURATO:PERSONA] : 28
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