CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la pronuncia emessa dal G.U.P. del Tribunale di Roma all' esito di giudizio abbreviato in data 20/06/2019, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all' art. 648 c.p. (capo a), confermava l' affermazione della penale responsabilità del predetto in ordine al reato di estorsione di cui al capo b) e rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto all' affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui al capo b). Lamenta che nella fattispecie in esame sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie non era emersa prova della partecipazione del ricorrente alla contestata tentata estorsione con il metodo del c.d. "cavallo di ritorno" e che la corte territoriale aveva errato nel non attribuire rilevanza decisiva al fatto che l'imputato non aveva ricevuto alcuna somma di denaro e non sapeva ove si trovava il furgone in precedenza rubato, sicché non poteva ritenersi raggiunta la prova della sua responsabilità "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 c.p Osserva che nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non era emersa la dimostrazione della consumazione del reato in quanto la condotta dell'imputato si era fermata alla soglia del tentativo atteso che "l'azione delittuosa si era perpetuata sotto l'osservanza di chi in qualunque momento si trovava nella possibilità di interromperla". 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 99 c.p. Rileva che la corte di appello aveva erroneamente riconosciuto la contestata recidiva pur in difetto dei presupposti di legge. 2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione di legge in relazione agli art. 62 bis e 133 cod. pen. Assume che la corte di appello avrebbe dovuto riconoscere al predetto le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti stante le modalità del fatto e la giovane età dell'imputato e che la pena irrogata era, conseguentemente, eccessiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi sono generici, aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. 2.1. Va premesso che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fint eitiia ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Va rimarcato che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). 2.2. Osserva la Corte che i giudici territoriali, hanno già risposto, con adeguata motivazione, a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato oggi reiterate (che in sostanza ripropongono mere censure in fatto) osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizzava per l'evidenza della partecipazione del medesimo ai fatti di estorsione consumata di cui al capo b) della rubrica. I giudice di merito hanno osservato, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie che [OSCURATO:PERSONA], sebbene risultato estraneo alle vicende relative all' acquisto o alla ricezione del mezzo rubato, sulla scorta di quanto affermato dalla vittima - soggetto ritenuto pienamente attendibile in ragione della coerenza e precisione del suo narrato - aveva preso parte alla azione intimidatoria nei suoi confronti, conclusasi con la dazione di euro 300,00 da parte della vittima, somma prontamente incamerata da uno dei concorrenti dell' odierno imputato. La corte di appello, con argomentazioni adeguate e prive di aporie logiche, ha richiamato le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] il quale - in seno al verbale di individuazione fotografica in data 14/11/2016 - dopo avere esaminato l' album a colori sottopostogli comprensivo di sei foto oltre a riconoscere altro imputato ha affermato di riconoscere nelle foto n. 2 (riproducente l' effige di [OSCURATO:PERSONA]) "senza ombra di dubbio" il soggetto che "mi avvicinava quando ho consegnato i soldi e che insieme agli altri mi intimava di non dire nulla alla Polizia" nonché evidenziato il dato indiziario, significativo nel contesto in esame, che l' utenza da cui erano partite tre telefonate effettuate da un uomo alla vittima si apparteneva alla moglie del ricorrente. Risulta, dunque, accertata la condotta concorrente dell'imputato in ordine al reato in esame posto che ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita. E i giudici di appello hanno pure chiarito le ragioni per le quali risultava pienamente integrata l' ipotesi consumata in quanto la vittima aveva consegnato del denaro a causa della intimidazioni ricevute, consapevole di non avere alternative trovandosi all' interno di un campo nomadi in un contesto ambientale sfavorevole senza alcuna possibilità di chiamare le forze dell' ordine, non cogliendo in alcun modo nel segno, nell' ottica prospettata dalla difesa volta ad escludere la consumazione del reato, la generica censura secondo cui "I' azione delittuosa si era perpetuata sotto l' osservanza di chi in qualunque momento si trovava nella possibilità di interromperla", risultando il motivo totalmente aspecifico. Osserva la Corte che le censure dedotte dal ricorrente vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dai giudici di merito i quali, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Ed infatti, il significativo compendio probatorio richiamato dalla Corte territoriale (le circostanziate dichiarazioni rese dalla P.O. oggetto di denunzia; il riconoscimento fotografico e le telefonate provenienti da un cellulare intestato alla moglie dell'imputato) è tale da non lasciare spazio ad ipotesi alternative, tanto più che la tesi difensiva si basa su una lettura degli atti che non trova riscontro in alcunché, come ha rilevato incensurabilmente la Corte territoriale. Va, peraltro, evidenziato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel disattendere la medesima censura oggi reiterata, ha fornito una motivazione adeguata e conforme a diritto quanto al riconoscimento della contestata recidiva rilevando come "la commissione del nuovo delitto, a distanza di alcuni anni dall' ultima sentenza di condanna nell' anno 2011, denota persistente insensibilità ai precetti dell'imputato. Inoltre le modalità del fatto per cui si procede, connotate dalla partecipazione di più soggetti in un evidente contesto di illegalità, dimostrano l'attitudine dell'imputato alla commissione di nuovi reati di maggiore gravità rispetto ai precedenti e, dunque, la maggiore capacità a delinquere che impone l'applicazione della recidiva". 2.3. Il quarto motivo è anch' esso manifestamente infondato. Occorre, infatti, rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.Invero le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) Rv. 245931 - 01) sicché la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo, in particolare, conto della particolare gravità della condotta dell'imputato e dei numerosi precedenti penali dello stesso. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese