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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 20950/2022

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nte ORDINANZA sul ricorso n.157/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione , elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 41/g, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e la difende per procura speciale allegata in calce a l ricorso, OGGETTO Fallimento –Credito prededucibile -Diniego pagamento -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N.157/2021 ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . , elettivamente domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione(ma con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 366, comma 2, c.p.c.), rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Roma depositat o l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento iscritto al n. 62947/2019 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.6.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, anche [OSCURATO:SOCIETA]. ) vanta un credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. maturato nel corso dell’esercizio provvisorio dell’impresa da parte del curatore e, quindi, sicuramente prededucibile (artt. 104 e 111, comma 2, legge fall.).

Il credito risulta dal rendiconto finale dell’attività presentato dal curatore ai sensi dell’art. 104, comma 5, legge fall.

Ciò nonostante, a fronte della richiesta del pagamento presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., il curatore fallimentare espresse parere negativo, eccependo la possibile esistenza di contrapposti crediti della società fallita, da accertare anche nell’ambito di indagini penali in corso.

Il giudice delegato, preso atto dell’opposizione del curatore rigettò l’istanza.

Contro tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo al collegio ai sensi dell’art. 26 legge fall., che venne anch’esso respinto, con la motivazione che – a fronte della contestazione del curatore – il credito doveva essere accertato con le modalità di cui agli artt.93 e ss. legge fall., essendo ammissibile il pagamento «al di fuori del procedimento di riparto» solo per i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento esigibili e «non contestati» (art. 111-bis, comma 3, legge fall.).

Ildecreto del collegio venne impugnato per revocazione da [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando un errore di fatto nell’affermazione secondo cui il suo credito sarebbe stato contestato dal curatore e denunciando il dolo del curatore nel rappresentare la situazione in essere all’esito dell’esercizio provvisorio.

Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione, ritenendo presupposto necessario dello speciale mezzo di gravame prescelto il contenuto decisorio del provvedimento impugnato e non ravvisando tale contenuto nel proprio decreto con cui era stato stabilito soltanto che la domanda avrebbe dovuto essere veicolata inun diverso strumento processuale.Contro quest’ultimo decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato costituendosi con c ontroricorso . [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia « nullità della ordinanza [recte: decreto] decisoria per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione-extrapetizione) in riferimento all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

La parte si lamenta che il Tribunale di Roma non abbia «minimamente curato di verificare se i motivi addotti dalla reclamante (errore di fatto imputabile al Collegio di prime cure e dolo della controparte) fossero pregiudizialmente idonei ex art.395 c.p.c. a giustificare la domanda di revocazione».

1.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché è evidente che il giudice a quo non aveva alcun dovere di affrontare il tema della sussistenza,in concreto, di validi motivi a sostegno dell’impugnazione per revocazione, una volta che ha ritenuto que l mezzo di impugnazione inammissibile con riferimento al tipo di provvedimento impugnato.

2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 93 legge fall. e dell’art. 111-bis legge fall. che lo richiama, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».

3. Con il terzomotivo parte ricorrente denuncia «violazione degli artt. 111-bis e 93 legge fall., in relazione all’ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

4. Il secondo e il terzo motivo sono entrambi inammissibili, perché non censurano la ratio decidendi del decreto impugnato (ovverosia l’inammissibilità della impugnazione per revocazione), bensì ripropongono i medesimi motivi di impugnazione che il tribunale non ha esaminato nel merito (anzi, uno dei due motivi di impugnazione per revocazione: il preteso errore di fatto sulla contestazione del credito, mentre non si fa più cenno all’ipotizzato dolo del curatore).

4.1. Non essendoci uno specifico motivo di ricorso con cui si denunci la violazione dell’art. 395 c.p.c. e, quindi, l’erroneità in diritto della decisione impugnata laddove ha dichiarato inammissibile la revocazione, i motivi riguardanti il merito di quest’ultima non possono essere utili alla parte ricorrente.

Ciò rende superfluo rilevarne, altresì, l’ulteriore profilo di inammissibilità che consiste nel confondere la ritenuta palese infondatezza della contestazionedel curatore con la mancanza di contestazione.

Basti dire che il parere contrario del curatore al pagamento è già di per sé una contestazione del credito e che il giudice delegato può bensì autorizzare il pagamento al di fuori del riparto, ma non potrebbe ordinarlo a un curatore riluttante, in coerenza con quanto esplicitamente disposto nell’art. 111-bis, comma 3, legge fall. e, più in generale, con il potere di vigilanza sulla procedura, e non più di direzione, che il novellato art. 25 legge fall. attribuisce al giudice delegato.

5. Dichiarato inammissibile i l ricorso , le spese di lite relative a questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna IAD [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di lite che liquida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come perlegge ; ai sensi dell'art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n.157/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione , elettivamente domiciliata in Roma , v ia [OSCURATO:PERSONA] n. 41/g, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e la difende per procura speciale allegata in calce a l ricorso, OGGETTO Fallimento –Credito prededucibile -Diniego pagamento -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N.157/2021 ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] S. r . l . , elettivamente domiciliato ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione(ma con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 366, comma 2, c.p.c.), rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Roma depositat o l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento iscritto al n. 62947/2019 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.6.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione (d’ora innanzi, per brevità, anche [OSCURATO:SOCIETA]. ) vanta un credito nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. maturato nel corso dell’esercizio provvisorio dell’impresa da parte del curatore e, quindi, sicuramente prededucibile (artt. 104 e 111, comma 2, legge fall.). Il credito risulta dal rendiconto finale dell’attività presentato dal curatore ai sensi dell’art. 104, comma 5, legge fall. Ciò nonostante, a fronte della richiesta del pagamento presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., il curatore fallimentare espresse parere negativo, eccependo la possibile esistenza di contrapposti crediti della società fallita, da accertare anche nell’ambito di indagini penali in corso. Il giudice delegato, preso atto dell’opposizione del curatore rigettò l’istanza. Contro tale decreto [OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo al collegio ai sensi dell’art. 26 legge fall., che venne anch’esso respinto, con la motivazione che – a fronte della contestazione del curatore – il credito doveva essere accertato con le modalità di cui agli artt.93 e ss. legge fall., essendo ammissibile il pagamento «al di fuori del procedimento di riparto» solo per i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento esigibili e «non contestati» (art. 111-bis, comma 3, legge fall.). Ildecreto del collegio venne impugnato per revocazione da [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando un errore di fatto nell’affermazione secondo cui il suo credito sarebbe stato contestato dal curatore e denunciando il dolo del curatore nel rappresentare la situazione in essere all’esito dell’esercizio provvisorio. Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’impugnazione, ritenendo presupposto necessario dello speciale mezzo di gravame prescelto il contenuto decisorio del provvedimento impugnato e non ravvisando tale contenuto nel proprio decreto con cui era stato stabilito soltanto che la domanda avrebbe dovuto essere veicolata inun diverso strumento processuale.Contro quest’ultimo decreto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. ha replicato costituendosi con c ontroricorso . [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia « nullità della ordinanza [recte: decreto] decisoria per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (ultrapetizione-extrapetizione) in riferimento all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.». La parte si lamenta che il Tribunale di Roma non abbia «minimamente curato di verificare se i motivi addotti dalla reclamante (errore di fatto imputabile al Collegio di prime cure e dolo della controparte) fossero pregiudizialmente idonei ex art.395 c.p.c. a giustificare la domanda di revocazione». 1.1. Il motivo è palesemente inammissibile, perché è evidente che il giudice a quo non aveva alcun dovere di affrontare il tema della sussistenza,in concreto, di validi motivi a sostegno dell’impugnazione per revocazione, una volta che ha ritenuto que l mezzo di impugnazione inammissibile con riferimento al tipo di provvedimento impugnato. 2. Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 93 legge fall. e dell’art. 111-bis legge fall. che lo richiama, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». 3. Con il terzomotivo parte ricorrente denuncia «violazione degli artt. 111-bis e 93 legge fall., in relazione all’ar t. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». 4. Il secondo e il terzo motivo sono entrambi inammissibili, perché non censurano la ratio decidendi del decreto impugnato (ovverosia l’inammissibilità della impugnazione per revocazione), bensì ripropongono i medesimi motivi di impugnazione che il tribunale non ha esaminato nel merito (anzi, uno dei due motivi di impugnazione per revocazione: il preteso errore di fatto sulla contestazione del credito, mentre non si fa più cenno all’ipotizzato dolo del curatore). 4.1. Non essendoci uno specifico motivo di ricorso con cui si denunci la violazione dell’art. 395 c.p.c. e, quindi, l’erroneità in diritto della decisione impugnata laddove ha dichiarato inammissibile la revocazione, i motivi riguardanti il merito di quest’ultima non possono essere utili alla parte ricorrente. Ciò rende superfluo rilevarne, altresì, l’ulteriore profilo di inammissibilità che consiste nel confondere la ritenuta palese infondatezza della contestazionedel curatore con la mancanza di contestazione. Basti dire che il parere contrario del curatore al pagamento è già di per sé una contestazione del credito e che il giudice delegato può bensì autorizzare il pagamento al di fuori del riparto, ma non potrebbe ordinarlo a un curatore riluttante, in coerenza con quanto esplicitamente disposto nell’art. 111-bis, comma 3, legge fall. e, più in generale, con il potere di vigilanza sulla procedura, e non più di direzione, che il novellato art. 25 legge fall. attribuisce al giudice delegato. 5. Dichiarato inammissibile i l ricorso , le spese di lite relative a questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P. Q. M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna IAD [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., delle spese di lite che liquida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come perlegge ; ai sensi dell'art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a
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