CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 aprile 1968
Cassazione n. 17530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1968 avverso il decreto del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto da quest'ultimo avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 7 ottobre 2020, con cui veniva rigettata la richiesta di revoca della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro, al medesimo applicata con decreto del medesimo Tribunale confermato dalla stessa Corte con decreto n. 221/2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge per motivazione apparente. E ciò con riguardo: a) alla frequentazione di pregiudicato (il difensore al riguardo specifica che si tratta di [OSCURATO:PERSONA], gravato da una sola condanna per reati - di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen. - diversi da quelli ascritti a Pagano), b) alla ripresa dell'attività di commercio ortofrutticolo (come rilevato dalla difesa mai svolta, essendo stato Pagano titolare di una ditta di autotrasporti, oggetto di provvedimento ablativo), c) alla condanna per tentato omicidio (al riguardo il difensore evidenzia che dal certificato penale prodotto detta condanna non emerge), d) al giudizio di attualità della pericolosità sociale (in relazione al quale il difensore sottolinea che la misura di prevenzione risulta essere stata eseguita dopo sei anni di custodia cautelare in carcere senza rivisitazione della pericolosità sociale nonostante i fatti di reato giustificativi fossero risalenti). Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, undicesimo comma, I. 27 dicembre 1956, n. 1423/ art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 8641 del 10/2/2009, Giuliana, Rv. 242887; e in senso conforme: Sez. 1, n. 6636 del 7/1/2016, Pandico e altri, Rv.266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altri, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.g. c. Noviello, Rv.279435). 2. Nel caso in esame, in primo luogo sussistono dubbi sullo stesso interesse del ricorrente all'impugnazione, avendo, invero, il provvedimento impugnato evidenziato il decorso nelle more del termine originariamente fissato per la sottoposizione a misura di prevenzione - in data 13 novembre 2020, come da verbale della Questura di Caserta in atti - e non essendosi il ricorso confrontato con tale profilo. Al riguardo si veda Sez. 5, n. 47628 del 24/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277549, secondo cui in tema di misure di prevenzione, sussiste l'interesse all'impugnazione del provvedimento che rigetta la richiesta di revoca della misura personale cessata nelle more del giudizio, qualora con detta richiesta si sia contestata la legittimità del provvedimento genetico, poiché in questo caso l'accoglimento dell'impugnazione determinerebbe l'elisione degli effetti negativi (inibizione del rilascio di licenze, concessioni, attestazioni, iscrizioni), correlati dall'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 alla pregressa applicazione della misura (in motivazione, la Corte ha precisato come sia onere del ricorrente addurre le specifiche ragioni che giustificano il perdurante interesse ad agire). Comunque, le doglianze esposte dal ricorrente e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di vera e propria «apparenza» motivazionale; anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della pericolosità sociale di Pagano all'atto della richiesta di revoca. Nel giudizio sulla permanente pericolosità sociale del proposto la Corte territoriale si è attenuta al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di un soggetto condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità (si veda Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, depositata il 2018, Gattuso, Rv.271511). Gli errori in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nelle circostanze poste a fondamento della conferma del decreto reso in prime cure, relative ai precedenti penali dei soggetti frequentati dal Pagano, alle attività commerciali dal medesimo svolte e alla condanna per il delitto di tentato omicidio, su cui fa leva il ricorso, non consentono di ravvisare la lamentata apparenza motivazionale riguardando invero profili marginali e non decisivi - né la difesa argomenta alcunché al riguardo - ai fini del giudizio sulla permanenza della pericolosità sociale. Infatti, il provvedimento impugnato, muovendo dalla condanna per il reato di partecipazione ad associazione di stampo camorristico e tenendo conto della lunga detenzione patita, ha desunto l'attualità" della pericolosità sociale di Pagano, dalle sue recenti frequentazioni con soggetti pregiudicati ([OSCURATO:PERSONA] che, come ricordato anche dalla difesa, risulta condannato per il reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen.) e dalla ripresa (al di là del dato formale del tipo di attività) di attività apparentemente lecite che in passato avevano costituito la copertura per le condotte criminali, con una motivazione adeguata e immune da censure sul piano logico, che valorizza l'assenza di sopravvenuti elementi idonei a dimostrare un mutamento delle condizioni di vita in un contesto dove l'originario clan di riferimento (i c.d. Casalesi) continua ad operare. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre