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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 06415/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il 9 maggio 2022, che aveva applicato ai ricorrenti la misura degli arresti donniciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe in danno di un istituto di credito, falso in atto pubblico, esercizio abusivo di attività finanziaria (il Gallo) ed autoriciclaggio.

Secondo la ricostruzione del Tribunale, in modo sistematico e ripetitivo, attraverso la predisposizione di documentazione fasulla attestante il possesso di requisiti per ottenere un mutuo per l'acquisto di immobili, i ricorrenti inducevano in errore il [OSCURATO:PERSONA] filiale di Aversa, che erogava i mutui in varie occasioni, il cui importo finiva in parte nella disponibilità degli indagati non interessati formalmente ai contratti e poi successivamente da loro stornato con operazioni che ne ostacolavano la provenienza delittuosa.

2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aniello, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di truffa contrattuale.

Il Tribunale avrebbe ignorato i rilievi difensivi volti a mettere in luce: che i ricorrenti non erano risultati coinvolti nella predisposizione di documenti falsi finalizzata all'ottenimento dei mutui; che non risultavano accertamenti sulle reali capacità reddituali degli acquirenti; che i mutui erano stati onorati con il pagamento delle rate ancora in corso, salvo rare eccezioni; che non vi fossero elementi per ritenere che gli appartamenti oggetto dei contratti fossero stati sovrastinnati tanto da rendere inefficiente la garanzia ipotecaria e che il prezzo pagato fosse superiore al valore di mercato; che non si fosse realizzato alcun danno in capo alla banca, stante la presenza della ipoteca sugli immobili con la consequenziale possibilità per la banca di rivalersi in caso di mancato pagamento del mutuo.

Ne conseguirebbe una carenza della motivazione sul punto relativo alla esistenza di un danno per la banca quale elemento costitutivo del reato di truffa, anche alla luce del principio di offensività immanente nell'ordinamento penale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria.

Il Tribunale non avrebbe adeguatamente rappresentato, se non in termini apodittici, la non occasionalità della condotta commessa dagli indagati e l'esistenza di una organizzazione strutturata finalizzata alla concessione di un numero indeterminato di finanziamenti, secondo quanto richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 132 d.Lgs. n. 385 del 1993; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del gravi indizi di colpevolezza del reato di autoriciclaggio.114 Le rudimentali operazioni di trasferimento del danaro attraverso bonifici bancari non sarebbero state idonee ad ostacolare la provenienza illecita delle somme, stante la loro tracciabilità, indipendentemente dalla rilevanza delle causali dei bonifici; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari.

Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i precedenti penali del Gallo, remoti nel tempo e la data di commissione dell'ultima condotta commessa (nel 2020 e non nel 2021), non tenendo conto, per D'Aniello, della sua incensuratezza e dell'esercizio di attività lavorativa lecita.

Per questo, non sarebbe stato messo in evidenza il pericolo concreto ed attuale di recidiva.

Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. In ordine al primo motivo, i ricorrenti omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale ha descritto, sia pure a titolo di mero esempio e con rimando alla ordinanza genetica, diversi casi specifici, inerenti a relative contestazioni accusatorie indicate con numero arabo, nei quali era rimasto provato l'utilizzo di documentazione falsa relativa alle condizioni di reddito dei mutuatari, anche pari a zero o inferiore a quella dichiarata alla banca (cfr. fgg. 5 e 6 del provvedimento impugnato).

1.2. La complicità dei ricorrenti nella predisposizione di tali documenti fasulli è stata tratteggiata dal Tribunale tenendo conto non solo del loro intervento senza titolo nelle operazioni a monte ed a valle della erogazione del mutuo e nei trasferimenti di danaro, ma anche enucleando, come da contestazione provvisoria specifica, una associazione per delinquere finalizzata alla effettuazione proprio delle operazioni fraudolente del tipo di quelle prima indicate ed ignorate dai ricorrenti, con divisione dei ruoli e con modalità ripetitive di azione, nonché con la complicità di un funzionario di banca compiacente che aveva il compito di non controllare adeguatamente le pratiche di mutuo e la documentazione a sostegno di esse (cfr. fgg. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata).

1.3. Posto il carattere decettivo delle operazioni descritte nei singoli capi di imputazione e la partecipazione ad esse dei ricorrenti con le modalità indicate dal Tribunale e non contestate in ricorso quanto alla percezione di somme di danaro da parte loro provenienti da contratti di mutuo che non li vedevano interessati direttamente, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258202; Sez. 2, n. 47623 del 29/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242296).

Le ulteriori considerazioni difensive, volte a superare tale conclusione cui è giunto il Tribunale con riguardo alla rappresentazione dell'elemento c:ostitutivo del danno per la banca, non sono rilevanti.

2. E' infondato anche il secondo motivo.

Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, il reato di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, che esclude dall'area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo, invece, una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, ed indirizzati al pubblico, nel limitato senso di soggetti quantitativamente non predeterminati; tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l'attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità (da ultimo, Sez. 5, n. 37528 del 22/10/2020, Kluzer, Rv. 280109).

L'ordinanza impugnata, attraverso il richiamo alla esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al compimento anche del reato di cui si discute - costituente un segmento imprescindibile delle condotte di truffa architettate nei termini prima indicati - ha ampiamente motivato sulla professionalità manifestata dai ricorrenti e sulla serialità delle loro operazioni illecite, rivolte verso un numero cospicuo di soggetti come dimostrano le numerose contestazioni provvisorie (si veda quanto indicato a fg. 11 mezzo in relazione alla raffigurazione della associazione per delinquere di cui a fg. 3).

Di tanto, i ricorrenti non tengono conto se non attraverso richiami parziali alla motivazione del Tribunale.

3. Anche il terzo motivo è infondato.

I ricorrenti, una volta compiuta la truffa alla banca provvedevano a smistare il denaro erogato anche a terze persone o a ditte loro riconducibili, simulando l'esistenza di causali dei trasferimenti rivelatesi inesistenti solo dopo le indagini, così ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro (fgg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata).Anche in relazione alla sussistenza del reato di autoriciclaggio, peraltro solo a livello indiziario nella attuale sede, il Tribunale ha mostrato di conoscere i principi di diritto in materia, ai quali si è correttamente conformato.

Invero, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974).

Inoltre, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissinnulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, RV. 279407.

Precedenti conformi: N. 16908 del 2019 Rv. 276419).

4. Il quarto motivo, inerente alle esigenze cautelari, è infondato poiché il fulcro della decisione del Tribunale non risiede nella valutazione dei precedenti penali dei ricorrenti ma nella preoccupante serialità delle condotte consumate in maniera organizzata e professionale anche in tempi recenti, come da contestazioni accusatorie provvisorie.

Nel che, la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva.

Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altra deduzione, anche in relazione al contenuto della memoria.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. m m Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. o o C) 73 Così deliberato in Roma, udienza in camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, in sede di riesame di provvedimenti cautelari personali, confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, emessa il 9 maggio 2022, che aveva applicato ai ricorrenti la misura degli arresti donniciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di truffe in danno di un istituto di credito, falso in atto pubblico, esercizio abusivo di attività finanziaria (il Gallo) ed autoriciclaggio. Secondo la ricostruzione del Tribunale, in modo sistematico e ripetitivo, attraverso la predisposizione di documentazione fasulla attestante il possesso di requisiti per ottenere un mutuo per l'acquisto di immobili, i ricorrenti inducevano in errore il [OSCURATO:PERSONA] filiale di Aversa, che erogava i mutui in varie occasioni, il cui importo finiva in parte nella disponibilità degli indagati non interessati formalmente ai contratti e poi successivamente da loro stornato con operazioni che ne ostacolavano la provenienza delittuosa. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aniello, con unico atto, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al reato di truffa contrattuale. Il Tribunale avrebbe ignorato i rilievi difensivi volti a mettere in luce: che i ricorrenti non erano risultati coinvolti nella predisposizione di documenti falsi finalizzata all'ottenimento dei mutui; che non risultavano accertamenti sulle reali capacità reddituali degli acquirenti; che i mutui erano stati onorati con il pagamento delle rate ancora in corso, salvo rare eccezioni; che non vi fossero elementi per ritenere che gli appartamenti oggetto dei contratti fossero stati sovrastinnati tanto da rendere inefficiente la garanzia ipotecaria e che il prezzo pagato fosse superiore al valore di mercato; che non si fosse realizzato alcun danno in capo alla banca, stante la presenza della ipoteca sugli immobili con la consequenziale possibilità per la banca di rivalersi in caso di mancato pagamento del mutuo. Ne conseguirebbe una carenza della motivazione sul punto relativo alla esistenza di un danno per la banca quale elemento costitutivo del reato di truffa, anche alla luce del principio di offensività immanente nell'ordinamento penale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente rappresentato, se non in termini apodittici, la non occasionalità della condotta commessa dagli indagati e l'esistenza di una organizzazione strutturata finalizzata alla concessione di un numero indeterminato di finanziamenti, secondo quanto richiesto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 132 d.Lgs. n. 385 del 1993; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del gravi indizi di colpevolezza del reato di autoriciclaggio.114 Le rudimentali operazioni di trasferimento del danaro attraverso bonifici bancari non sarebbero state idonee ad ostacolare la provenienza illecita delle somme, stante la loro tracciabilità, indipendentemente dalla rilevanza delle causali dei bonifici; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato i precedenti penali del Gallo, remoti nel tempo e la data di commissione dell'ultima condotta commessa (nel 2020 e non nel 2021), non tenendo conto, per D'Aniello, della sua incensuratezza e dell'esercizio di attività lavorativa lecita. Per questo, non sarebbe stato messo in evidenza il pericolo concreto ed attuale di recidiva. Si dà atto che nell'interesse dei ricorrenti è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. In ordine al primo motivo, i ricorrenti omettono del tutto di confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, nella quale il Tribunale ha descritto, sia pure a titolo di mero esempio e con rimando alla ordinanza genetica, diversi casi specifici, inerenti a relative contestazioni accusatorie indicate con numero arabo, nei quali era rimasto provato l'utilizzo di documentazione falsa relativa alle condizioni di reddito dei mutuatari, anche pari a zero o inferiore a quella dichiarata alla banca (cfr. fgg. 5 e 6 del provvedimento impugnato). 1.2. La complicità dei ricorrenti nella predisposizione di tali documenti fasulli è stata tratteggiata dal Tribunale tenendo conto non solo del loro intervento senza titolo nelle operazioni a monte ed a valle della erogazione del mutuo e nei trasferimenti di danaro, ma anche enucleando, come da contestazione provvisoria specifica, una associazione per delinquere finalizzata alla effettuazione proprio delle operazioni fraudolente del tipo di quelle prima indicate ed ignorate dai ricorrenti, con divisione dei ruoli e con modalità ripetitive di azione, nonché con la complicità di un funzionario di banca compiacente che aveva il compito di non controllare adeguatamente le pratiche di mutuo e la documentazione a sostegno di esse (cfr. fgg. 1 e 2 dell'ordinanza impugnata). 1.3. Posto il carattere decettivo delle operazioni descritte nei singoli capi di imputazione e la partecipazione ad esse dei ricorrenti con le modalità indicate dal Tribunale e non contestate in ricorso quanto alla percezione di somme di danaro da parte loro provenienti da contratti di mutuo che non li vedevano interessati direttamente, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, sussiste il reato di truffa "contrattuale" anche nell'ipotesi in cui venga pagato un giusto corrispettivo a fronte della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che l'illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258202; Sez. 2, n. 47623 del 29/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242296). Le ulteriori considerazioni difensive, volte a superare tale conclusione cui è giunto il Tribunale con riguardo alla rappresentazione dell'elemento c:ostitutivo del danno per la banca, non sono rilevanti. 2. E' infondato anche il secondo motivo. Deve ricordarsi il principio di diritto secondo il quale, il reato di abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato, avente ad oggetto lo svolgimento di servizi o attività di investimento o di gestione di risparmi altrui, che esclude dall'area penalmente sanzionata il compimento di singoli atti occasionali, richiedendo, invece, una serie coordinata di atti rientranti nelle tipologie previste, secondo un concetto di professionalità in senso ampio, ed indirizzati al pubblico, nel limitato senso di soggetti quantitativamente non predeterminati; tuttavia, tali condotte possono essere poste in essere dal soggetto attivo nei confronti di un unico cliente, in quanto ciò non esclude che l'attività di prestazione di servizi finanziari abbia carattere di pubblicità e professionalità (da ultimo, Sez. 5, n. 37528 del 22/10/2020, Kluzer, Rv. 280109). L'ordinanza impugnata, attraverso il richiamo alla esistenza di una associazione per delinquere finalizzata al compimento anche del reato di cui si discute - costituente un segmento imprescindibile delle condotte di truffa architettate nei termini prima indicati - ha ampiamente motivato sulla professionalità manifestata dai ricorrenti e sulla serialità delle loro operazioni illecite, rivolte verso un numero cospicuo di soggetti come dimostrano le numerose contestazioni provvisorie (si veda quanto indicato a fg. 11 mezzo in relazione alla raffigurazione della associazione per delinquere di cui a fg. 3). Di tanto, i ricorrenti non tengono conto se non attraverso richiami parziali alla motivazione del Tribunale. 3. Anche il terzo motivo è infondato. I ricorrenti, una volta compiuta la truffa alla banca provvedevano a smistare il denaro erogato anche a terze persone o a ditte loro riconducibili, simulando l'esistenza di causali dei trasferimenti rivelatesi inesistenti solo dopo le indagini, così ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro (fgg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata).Anche in relazione alla sussistenza del reato di autoriciclaggio, peraltro solo a livello indiziario nella attuale sede, il Tribunale ha mostrato di conoscere i principi di diritto in materia, ai quali si è correttamente conformato. Invero, ai fini dell'integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza (Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974). Inoltre, in tema di autoriciclaggio, il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissinnulatoria è quello della idoneità "ex ante", sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione, ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, senza che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti (nella specie, grazie alla tracciabilità delle operazioni poste in essere fra diverse società), determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, RV. 279407. Precedenti conformi: N. 16908 del 2019 Rv. 276419). 4. Il quarto motivo, inerente alle esigenze cautelari, è infondato poiché il fulcro della decisione del Tribunale non risiede nella valutazione dei precedenti penali dei ricorrenti ma nella preoccupante serialità delle condotte consumate in maniera organizzata e professionale anche in tempi recenti, come da contestazioni accusatorie provvisorie. Nel che, la concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altra deduzione, anche in relazione al contenuto della memoria. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. m m Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. o o C) 73 Così deliberato in Roma, udienza in camera d
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