CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 25020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Battaglini) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in ordine alla pretesa assenza di responsabilità in ordine ai reati contestati (pag. 3-4 sent.) sia in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio (pag. 4); quanto all'eccezione di natura processuale, dal fascicolo risulta l'avvenuta notificazione a mani proprie in data 17 gennaio 2022 del decreto di fissazione dell'udienza del processo di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigli> - e- s re [OSCURATO:PERSONA] o Angel D F. posi 7r.T. A k\ (-.1-11-1,ERI:\ g GWA23 (