CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06319/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava la prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora dalle 20.00 alle 7.00, si allontanava, in detta fascia oraria, da quel luogo nei giorni 28 e 29 luglio 2017; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione e la violazione di legge per la mancata assoluzione dell'imputato; rilevato che: i giudici di merito hanno motivato in punto di elemento soggettivo del reato contestato segnalando la consapevolezza del ricorrente circa la sottoposizione alla misura di prevenzione e, dunque, della conoscenza delle prescrizioni impostegli; il ricorrente si limita a lamentare il mancato confronto con le istanze difensive relative alla «volontà dell'imputato di rispettare gli obblighi impostigli»; ritenuto che: a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente si pone in termini del tutto generici omettendo di indicare a quali «istanze difensive» abbia inteso fare riferimento, con conseguente genericità della censura proposta; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così