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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 31017/2026

Testo disponibile della fonte

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appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, VincenzoSenatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunaledella stessa città il 01 aprile 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenutaresponsabile di due episodi di evasione ex art. 385 cod. pen. e, previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica einfraquinquennale, condannata alla pena ritenuta di giustizia.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,ha proposto ricorso con cui ha dedotto:-violazione di legge e vizio di motivazione per omissione in relazione all’art.157, comma 7, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello disposto la notificadel decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 161comma 4 cod. proc. pen., senza ripetere l’accesso nel luogo del domicilio (eletto);- vizio di motivazione per omissione in relazione alla recidiva, per avere la Cortevalutato una precedente sentenza che aveva, tuttavia, ritenuto la ricorrente nonpunibile per il reato di evasione in ragione della particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen.3.

Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il ProcuratoreGenerale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenzaimpugnata per omessa notifica del decreto di vocatio in ius.Il motivo è infondato.Occorre premettere che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione,un "error in procedendo", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,la Corte di cassazione è Giudice anche del fatto.Dunque, per risolvere la relativa questione, la Corte può accedere all'esamediretto degli atti processuali; accesso, invece, precluso nel caso in cui vengadedotta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.U.,n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 – 01).2.1.

Ebbene, dalla disamina degli atti, ma anche dal tenore del ricorso stessooltre che dalla intestazione delle sentenze di merito, emerge che l’imputata avevaregolarmente eletto domicilio e che non fu possibile procedere alla notifica deldecreto.In una tale evenienza, là dove la parte non venga rinvenuta nel luogo designatoai fini della notifica degli atti, la notifica va eseguita presso il difensore, a tenoredell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.2.2.

Il modus procedendi, seguito dalla Corte di appello, rispetta la citataprevisione normativa.Emerge, infatti, dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] non era stata rinvenuta al domicilioeletto e che i Giudici di appello avevano disposto ulteriore notifica della vocatio inius, ai sensi dell’art. 157, comma 8 - bis, cod. proc. pen.; la ricorrente avevatempestivamente formulato specifica eccezione di nullità; l’eccezione era stataaccolta dalla Corte territoriale, che difatti aveva disposto nuova notifica del decretodi citazione per l’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc.pen., ovvero presso il designato difensore di fiducia.La ricorrente, tuttavia, eccepiva nuovamente la nullità della notifica del decretodi citazione, ritenendo necessario un nuovo accesso presso il domicilio eletto exart. 157, comma 7, cod. proc. pen. e conseguentemente nulla la notifica nelleforme di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.La Corte di appello – nonostante l’eccezione - trattava il processo che sisvolgeva in forma cartolare.2.3.

La lettura del dato normativo fornito dalla ricorrente non è condivisibile,non contemplando nessuna delle norme citate alcun onere per l'AutoritàGiudiziaria di reiterare il tentativo di notifica presso il domicilio eletto e/odichiarato; il meccanismo previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.161 cod. proc. pen impone, infatti, al Giudice di non effettuare tentativi di notifica"inutili", anche in ragione dell'obbligo di comunicare in capo all’imputato ognivariazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio,resa all'avvio della vicenda processuale.2.4.

Peraltro, l’art. 157 cod. proc. pen. riguarda la diversa ipotesi della primanotifica all’imputato e non può trovare applicazione nella ipotesi in cui – come nelcaso di specie – ricorra rituale e valida elezione e/o dichiarazione di domicilio daparte dell’imputato; ipotesi – questa – oggetto di autonoma, diversa e specificaregolamentazione, di guisa che non è possibile alcuna commistione tra le duenorme.2.5.

E’ poi il caso di osservare come l’iter previsto dall’art. 161, comma 4, cod.proc. pen. risulti anche idoneo a determinare una conoscenza effettiva dell'atto,in considerazione del rapporto fiduciario tra imputato e difensore di fiducia.Proprio grazie alla natura fiduciaria di tale rapporto, in giurisprudenza è costantel’affermazione secondo cui la nullità della notifica: a) è soggetta ai termini dideduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; b) è invocabile se la partealleghi la concreta lesione del diritto di difesa quale conseguenza della notificazionedel decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anzichénel domicilio dichiarato.Ne consegue, dunque, che il motivo sarebbe, in ogni caso, inammissibile perdifetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato il concreto pregiudizioderivato in ordine all'esercizio del diritto di difesa (ex multis, Sez.3, n.21852 del12/03/2025, C., Rv.288290-01).3.Inammissibile per carenza di interesse è il secondo motivo di ricorso.La contestazione della recidiva nella forma specifica oltre cheinfraquinquennale non trova positivo riscontro nelle risultanze del certificato delcasellario giudiziale, essendo stato il precedente processo per evasione conclusocon sentenza di proscioglimento per la tenue offensività del fatto ex art. 131 - biscod. pen.La contestazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. presuppone una precedentesentenza di condanna, divenuta res iudicata, e tale non è la sentenza emessa aisensi dell’art. 131 - bis cod. pen.; detta sentenza - pur presupponendol’accertamento della tipicità del fatto - reato e l’accertamento della responsabilitàdell’autore - acclara la non punibilità dell’imputato, risultando la sanzione penalesproporzionata per la “marginalità dei fatti” in contestazione.3.1.

Nondimeno, nel caso specifico, l’errato riconoscimento della circostanzaaggravante non ha inciso in peius sul trattamento sanzionatorio.Infatti, il Giudice di primo grado – seppure in violazione dell’art. 69, comma 4,cod. pen. che preclude il giudizio di prevalenza - ha comunque riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica ed ha operatola riduzione della pena nella misura massima di 1/3.Né il ricorrente ha rappresentato un eventuale ulteriore interesse specifico econcreto all’annullamento della sentenza in parte qua.E’ poi prerogativa del difensore la valutazione circa la eventuale sussistenzadelle condizioni per procedere ad un’eventuale correzione del casellario giudiziale,mediante presentazione del ricorso ex art. 666 cod. proc. pen al Tribunalecompetente, secondo quanto previsto dall’art. 40 d.P.R. 14 novembre 2012 n. 313.4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, VincenzoSenatore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunaledella stessa città il 01 aprile 2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] veniva ritenutaresponsabile di due episodi di evasione ex art. 385 cod. pen. e, previa concessionedelle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica einfraquinquennale, condannata alla pena ritenuta di giustizia.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia,ha proposto ricorso con cui ha dedotto:-violazione di legge e vizio di motivazione per omissione in relazione all’art.157, comma 7, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello disposto la notificadel decreto di citazione per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. 161comma 4 cod. proc. pen., senza ripetere l’accesso nel luogo del domicilio (eletto);- vizio di motivazione per omissione in relazione alla recidiva, per avere la Cortevalutato una precedente sentenza che aveva, tuttavia, ritenuto la ricorrente nonpunibile per il reato di evasione in ragione della particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen.3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il ProcuratoreGenerale ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con il primo motivo, la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenzaimpugnata per omessa notifica del decreto di vocatio in ius.Il motivo è infondato.Occorre premettere che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione,un "error in procedendo", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,la Corte di cassazione è Giudice anche del fatto.Dunque, per risolvere la relativa questione, la Corte può accedere all'esamediretto degli atti processuali; accesso, invece, precluso nel caso in cui vengadedotta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez.U.,n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092 – 01).2.1. Ebbene, dalla disamina degli atti, ma anche dal tenore del ricorso stessooltre che dalla intestazione delle sentenze di merito, emerge che l’imputata avevaregolarmente eletto domicilio e che non fu possibile procedere alla notifica deldecreto.In una tale evenienza, là dove la parte non venga rinvenuta nel luogo designatoai fini della notifica degli atti, la notifica va eseguita presso il difensore, a tenoredell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.2.2. Il modus procedendi, seguito dalla Corte di appello, rispetta la citataprevisione normativa.Emerge, infatti, dagli atti che la [OSCURATO:PERSONA] non era stata rinvenuta al domicilioeletto e che i Giudici di appello avevano disposto ulteriore notifica della vocatio inius, ai sensi dell’art. 157, comma 8 - bis, cod. proc. pen.; la ricorrente avevatempestivamente formulato specifica eccezione di nullità; l’eccezione era stataaccolta dalla Corte territoriale, che difatti aveva disposto nuova notifica del decretodi citazione per l’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc.pen., ovvero presso il designato difensore di fiducia.La ricorrente, tuttavia, eccepiva nuovamente la nullità della notifica del decretodi citazione, ritenendo necessario un nuovo accesso presso il domicilio eletto exart. 157, comma 7, cod. proc. pen. e conseguentemente nulla la notifica nelleforme di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.La Corte di appello – nonostante l’eccezione - trattava il processo che sisvolgeva in forma cartolare.2.3. La lettura del dato normativo fornito dalla ricorrente non è condivisibile,non contemplando nessuna delle norme citate alcun onere per l'AutoritàGiudiziaria di reiterare il tentativo di notifica presso il domicilio eletto e/odichiarato; il meccanismo previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.161 cod. proc. pen impone, infatti, al Giudice di non effettuare tentativi di notifica"inutili", anche in ragione dell'obbligo di comunicare in capo all’imputato ognivariazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio,resa all'avvio della vicenda processuale.2.4. Peraltro, l’art. 157 cod. proc. pen. riguarda la diversa ipotesi della primanotifica all’imputato e non può trovare applicazione nella ipotesi in cui – come nelcaso di specie – ricorra rituale e valida elezione e/o dichiarazione di domicilio daparte dell’imputato; ipotesi – questa – oggetto di autonoma, diversa e specificaregolamentazione, di guisa che non è possibile alcuna commistione tra le duenorme.2.5. E’ poi il caso di osservare come l’iter previsto dall’art. 161, comma 4, cod.proc. pen. risulti anche idoneo a determinare una conoscenza effettiva dell'atto,in considerazione del rapporto fiduciario tra imputato e difensore di fiducia.Proprio grazie alla natura fiduciaria di tale rapporto, in giurisprudenza è costantel’affermazione secondo cui la nullità della notifica: a) è soggetta ai termini dideduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; b) è invocabile se la partealleghi la concreta lesione del diritto di difesa quale conseguenza della notificazionedel decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anzichénel domicilio dichiarato.Ne consegue, dunque, che il motivo sarebbe, in ogni caso, inammissibile perdifetto di specificità, non avendo la ricorrente indicato il concreto pregiudizioderivato in ordine all'esercizio del diritto di difesa (ex multis, Sez.3, n.21852 del12/03/2025, C., Rv.288290-01).3.Inammissibile per carenza di interesse è il secondo motivo di ricorso.La contestazione della recidiva nella forma specifica oltre cheinfraquinquennale non trova positivo riscontro nelle risultanze del certificato delcasellario giudiziale, essendo stato il precedente processo per evasione conclusocon sentenza di proscioglimento per la tenue offensività del fatto ex art. 131 - biscod. pen.La contestazione della recidiva ex art. 99 cod. pen. presuppone una precedentesentenza di condanna, divenuta res iudicata, e tale non è la sentenza emessa aisensi dell’art. 131 - bis cod. pen.; detta sentenza - pur presupponendol’accertamento della tipicità del fatto - reato e l’accertamento della responsabilitàdell’autore - acclara la non punibilità dell’imputato, risultando la sanzione penalesproporzionata per la “marginalità dei fatti” in contestazione.3.1. Nondimeno, nel caso specifico, l’errato riconoscimento della circostanzaaggravante non ha inciso in peius sul trattamento sanzionatorio.Infatti, il Giudice di primo grado – seppure in violazione dell’art. 69, comma 4,cod. pen. che preclude il giudizio di prevalenza - ha comunque riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva specifica ed ha operatola riduzione della pena nella misura massima di 1/3.Né il ricorrente ha rappresentato un eventuale ulteriore interesse specifico econcreto all’annullamento della sentenza in parte qua.E’ poi prerogativa del difensore la valutazione circa la eventuale sussistenzadelle condizioni per procedere ad un’eventuale correzione del casellario giudiziale,mediante presentazione del ricorso ex art. 666 cod. proc. pen al Tribunalecompetente, secondo quanto previsto dall’art. 40 d.P.R. 14 novembre 2012 n. 313.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 31017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris