CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2008 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] monocratico del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con sentenza del 26 gennaio 2007, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 4 L. n. 401/89, 88 TULPS (capo a) e 718, 719 comma 1, n. 2), e 721, cod. pen. (capo b). [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la pena estinta per concessione di indulto ai sensi della legge 31.7.2006 n. 241. 2. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5.12.2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ascritto al capo b) perché estinto per prescrizione; ha rideterminato la pena per la residua imputazione in mesi sei di reclusione. 0/1-)In data 8 aprile 2025, dopo ben diciassette anni, la Corte di appello di Napoli trasmetteva ai Carabinieri di Marano di Napoli la sentenza n. 8978/2008 da notificare a [OSCURATO:PERSONA]. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i Carabinieri trasmettevano alla Direzione della Casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza da notificare al [OSCURATO:PERSONA] e, per conoscenza, anche alla Corte di appello di Napoli, che vi apponeva il pervenuto con la data 5.5.2025. In atti non vi è prova della data in cui è stato notificato l'estratto contumaciale al detenuto, ma il difensore nel ricorso ha chiarito che gli è stato notificato in data 5.5.2025. 3. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo, con un unico motivo, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto della circostanza che l'estratto contumaciale è stato notificato all'imputato solo il 5 maggio 2025, dopo ben diciassette anni. Si sottolinea che la questione viene proposta per la prima volta in sede di legittimità, in quanto l'art. 131-bis cod. pen. è stato introdotto successivamente alla celebrazione del giudizio di appello, ed è applicabile retroattivamente, al pari della successiva modifica che prevede la possibilità di tenere conto della condotta susseguente al reato. La difesa sottolinea la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento dell'imputato, evidenziando che l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. consentirebbe di porre rimedio ad una aberrazione che porterebbe il ricorrente a dover scontare una pena per una condotta risalente a ventidue anni addietro per un reato di modesto allarme sociale. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Si osserva che l'istituto non ha la finalità di ovviare a situazioni processuali come quella verificatasi — dovuta al notevolissimo ritardo nella notifica dell'estratto contumaciale — ed in ogni caso la pena irrogata non è eseguibile, considerato che è stato applicato già in primo grado l'indulto e la relativa statuizione è certamente da ritenersi confermata con riferimento alla pena ridotta, come rideterminata in appello. Si sottolinea che difettano deduzioni specifiche sulla ricorrenza dei requisiti di applicabilità della causa di non punibilità. 5. Il difensore ha depositato note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, evidenziando che le modalità delle condotte descritte nella rubrica (la gestione di scommesse on-line in termini "artigianali", mediante la connessione in rete con una piattaforma straniera) giustificano l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e che, in ogni caso, l'eventuale rigetto del ricorso comporterebbe la prescrizione del reato contestato.2 (bA.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso. L'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. costituisce una causa di non punibilità in senso stretto e ha la finalità di evitare la reazione punitiva dello Stato quando il fatto, pur essendo accertato in tutti i suoi presupposti, sia caratterizzato da un'offensività minimale che rende superflua l'applicazione della sanzione penale. Si tratta di una norma di natura sostanziale il cui «scopo primario è quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo....» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594). Come noto, questa Corte ha stabilito (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, Arzaroli, Rv. 284241 - 02) che è possibile l'applicazione retroattiva di tale disposizione come novellata dalla "riforma Cartabia", nel caso in cui la sentenza del grado precedente sia stata pronunciata in data anteriore alla modifica normativa apportata all'articolo 131- bis cod. pen., come nel caso in esame. 2. Tanto premesso, certamente la speciale causa di non punibilità sarebbe astrattamente applicabile nel caso in esame, in quanto la sentenza di appello è stata pronunciata nel 2008, anni prima dell'entrata in vigore dell'art. 131-bis cod. pen. Va però evidenziato che la richiesta di applicazione dell'istituto dell'art. 131- bis cod. pen. è generica, in quanto la difesa non specifica — se non il lungo lasso di tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza di appello — quali siano gli elementi che possono indurre a ritenere il fatto connotato da particolare tenuità. Sicuramente va stigmatizzata la trasmissione della sentenza della Corte di appello ai Carabinieri per la notifica dopo ben diciassette anni dalla sua pronuncia, ritardo assolutamente ingiustificato, che però di per sé non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Infatti, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la norma prevede, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 33643 del 25.9.2025; Sez. 3, n. 47039 3 P.Q.M4 v/Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 11/06/2026 [OSCURATO:PERSONA] sia ere es e oreL___, [OSCURATO:PERSONA] 1RDE O UC Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 2026 i C): IAREO, 5