Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19967/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZPOSW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso, è inammissibile.

Il ricorrente reiterava le doglianze avanzate con la prima impugnazione contro il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che aveva ricostruito la condotta rilevando un contributo essenziale ed affatto marginale del Muscio.

Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507);

3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00ZPOSW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna del ricorrente per il reato di rapina aggravata, ridefinendo il trattamento sanzionatorio. 2.11 ricorso, è inammissibile. Il ricorrente reiterava le doglianze avanzate con la prima impugnazione contro il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata che aveva ricostruito la condotta rilevando un contributo essenziale ed affatto marginale del Muscio. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507); 3. .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il gio
Sentenza Cassazione n. 19967/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris