CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05298/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 5434del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -ricorrenti non costituit i - Contro Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglian. 1593/08/2022, depositata in data 9.6.2022. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] depositato improcedibilità Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] notificava no in data 9 gennaio 2023 all’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Puglian. 1593/08/2022, depositata in data 9.6.2022 , nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per l’anno 2011, a seguito di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e C., rettificava il reddito dei contribuenti, quali soci della detta società nei limiti della quota di partecipazione. Il ricorso però non è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c. e quindi è improcedibile ex art. 369, comma 1, c.p.c. perché, benché notificato alla controparte intimata, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte, come attestato dal certificato negativo della predetta cancelleria del10 marzo 2023 e fino a tale data, con conseguente superamento del termine previsto dalla norma. La costituzione dell’intimato non sana la violazione della regola di procedibilità (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981); invero, il principio – sancito dall'art. 156 c.p.c. –di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017; Cass.41967/2021). La controricorrente, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente, esponendo le proprie difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass.26529/2017; Cass. 41967/2021).Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti. La pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (sez.U - , Sentenza n. 20621 del 17/07/2023 ). P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile. Condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13