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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35070/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 10 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 12 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati di danneggiamento, minaccia e lesioni personali, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando unicamente le statuizioni civili.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità dell'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile per mancanza della sottoscrizione del difensore, con conseguente richiesta di revoca delle statuizioni civili, ripropone una questione su cui entrambi i giudici di merito hanno fornito adeguata risposta, richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (si vedano anche Sez. 5, n. 645 del 28/09/2006 - dep. 2007, Yang, Rv. 235759; Sez. 1, n. 5047 del 28/04/1997, Magnani ed altri, Rv. 207650); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 10 giugno 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 12 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in relazione ai reati di danneggiamento, minaccia e lesioni personali, perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando unicamente le statuizioni civili. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la nullità dell'ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile per mancanza della sottoscrizione del difensore, con conseguente richiesta di revoca delle statuizioni civili, ripropone una questione su cui entrambi i giudici di merito hanno fornito adeguata risposta, richiamando la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto (si vedano anche Sez. 5, n. 645 del 28/09/2006 - dep. 2007, Yang, Rv. 235759; Sez. 1, n. 5047 del 28/04/1997, Magnani ed altri, Rv. 207650); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 35070/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris