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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 20289/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che emerge un ricorso meramente rivalutativo in punto di responsabilità; quanto alla deduzione inerente la mancata applicazione dell'art. 131—bis c.p. essa è inammissibile non essendo stata avanzata richiesta in sede di appello/come emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata ( eq_ h uki &ci 1,V Lk tet Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkrnmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17.1.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che emerge un ricorso meramente rivalutativo in punto di responsabilità; quanto alla deduzione inerente la mancata applicazione dell'art. 131—bis c.p. essa è inammissibile non essendo stata avanzata richiesta in sede di appello/come emerge dall'incontestato riepilogo dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata ( eq_ h uki &ci 1,V Lk tet Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkrnmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025
Sentenza Cassazione n. 20289/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris