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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2025

Cassazione n. 06001/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con autonomi ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. peri.

Ritenuto che il primo ed unico motivo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla dichiarazione di penale responsabilità e al concorso nel reato contestato, è manifestamente infondato perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo, non essendo consentite, in particolare, tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; nel caso di specie con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Il motivo risulta altresì generico nella parte in cui si limita a censurare le argomentazioni contenute nella sentenza senza indicare i punti della decisione colpiti da contraddittorietà o da illogicità manifesta.

Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce con una prima doglianza la mancanza di motivazione in ordine alla declaratoria di non doversi procedere per essere maturato il termine di improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. richiesto nelle conclusioni scritte, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come emerge da un corretto calcolo della data di improcedibilità che risulta essere il 13/12/2025.

Considerato che il primo motivo con cui si deduce una seconda doglianza relativa alla improcedibilità per mancanza di querela è manifestamente infondato essendo presente in atti la denuncia querela presentata in data 3 febbraio 2020 da [OSCURATO:PERSONA] alla Stazione dei CC. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che il secondo ed ultimo motivo di doglianza del Bevilacqua, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è altresì manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la decisione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono con autonomi ricorsi avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. peri. Ritenuto che il primo ed unico motivo di [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla dichiarazione di penale responsabilità e al concorso nel reato contestato, è manifestamente infondato perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo, non essendo consentite, in particolare, tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; nel caso di specie con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Il motivo risulta altresì generico nella parte in cui si limita a censurare le argomentazioni contenute nella sentenza senza indicare i punti della decisione colpiti da contraddittorietà o da illogicità manifesta. Considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce con una prima doglianza la mancanza di motivazione in ordine alla declaratoria di non doversi procedere per essere maturato il termine di improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. richiesto nelle conclusioni scritte, è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come emerge da un corretto calcolo della data di improcedibilità che risulta essere il 13/12/2025. Considerato che il primo motivo con cui si deduce una seconda doglianza relativa alla improcedibilità per mancanza di querela è manifestamente infondato essendo presente in atti la denuncia querela presentata in data 3 febbraio 2020 da [OSCURATO:PERSONA] alla Stazione dei CC. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che il secondo ed ultimo motivo di doglianza del Bevilacqua, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è altresì manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo una valutazione tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la decisione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 g
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