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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2023

ECLI:EU:T:2023:189
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0567_INF

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 marzo 2023 – ATPN / Commissione (Causa T‑567/22) «Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Energia nucleare – Attività a lungo termine – Associazione – Insussistenza di impatto diretto – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione incaricata della protezione della popolazione contro qualsiasi rischio nucleare – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 20, 23)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento delegato 2022/1214 della Commissione – Ricorso di un’associazione incaricata della protezione della popolazione contro qualsiasi rischio nucleare – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamento della Commissione 2022/1214) (v. punti 35, 37-42) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Repubblica francese. 3) La ricorrente si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.

62022TO0567_INF Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 marzo 2023 – ATPN / Commissione (Causa T‑567/22) «Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Energia nucleare – Attività a lungo termine – Associazione – Insussistenza di impatto diretto – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Ricorso di un’associazione incaricata della protezione della popolazione contro qualsiasi rischio nucleare – Ricevibilità – Presupposti (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 20, 23) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento delegato 2022/1214 della Commissione – Ricorso di un’associazione incaricata della protezione della popolazione contro qualsiasi rischio nucleare – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/852; regolamento della Commissione 2022/1214) (v. punti 35, 37-42) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Repubblica francese. 3) La ricorrente si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.
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