CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 37479/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAletto il ricorso; lette le conclusioni del PG Avv. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; procedimento trattato con le forme di cui all'art. 611 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma del 6/02/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma che lo ha condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di riciclaggio. 2. L'ordinanza ha motivato la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., per la genericità dei motivi dedotti, sul presupposto della violazione del canone normativo (art. 581 cod. proc. pen.) che esige che l'atto di appello contenga "i motivi, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". 3. La difesa deduce l'inosservanza degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, sottolinea che la declaratoria di inammissibilità non sia sorretta da adeguata e specifica motivazione e che i motivi di appello risultavano, in verità, articolati secondo un grado di specificità tale da consentirne lo scrutinio. Si evidenzia, in particolare, che la difesa dell'imputato, con il motivo di appello, avesse censurato espressamente la ritenuta non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche: in relazione a tale profilo sarebbero state pienamente spiegate le ragioni giustificative della richiesta difensiva. Secondo il ricorrente, risultava pienamente soddisfatto il precetto normativo risultante dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., vale a dire, l'indicazione, a pena di inammissibilità, di punti e capi della sentenza impugnata; delle questioni di diritto che si intendono prospettare in relazione ad essa; delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base della richiesta. 4. Il P.G. presso questa Corte, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Dall'esame dell'atto di appello risulta che la difesa ebbe anzitutto a dolersi della mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, per come rilevato nell'ordinanza impugnata, la censura a tale passaggio argomentativo della sentenza di primo grado si traduce in una serie di critiche t generiche che non affrontano i profili in forza dei quali il primo giudice aveva disatteso la tesi difensiva. La difesa, infatti, si è limitata a riproporre l'unica prospettazione già articolata nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia criticare alcuno degli argomenti, pure sistematicamente esposti, compendiati nella motivazione di rigetto delle circostanze attenuanti generiche. E tanto ha fatto mediante un generico riferimento - per come sottolineato dalla Corte territoriale - al fatto che la condotta dell'imputato "non rientra sicuramente tra quelle che destano maggiore allarme sociale in particolare per tutte le circostanze oggettive e soggettive emerse a seguito del commesso episodio delittuoso" (v. pag. 3 dell'appello). Era compito della difesa individuare l'eventuale omissione di un qualche elemento specifico di segno contrario, ovvero, anziché fare riferimento a categorie generali di meritevolezza (meramente enunciate), specificare in forza di quali dati di fatto emersi al processo la Corte di merito avrebbe dovuto porre rimedio all'ingiustificato diniego. Né sul punto risulta utile il riferimento al comportamento processuale dell'imputato: questi era risultato assente nel dibattimento, con la conseguenza che, correttamente, tale scelta non è stata ritenuta coerente con l'indicato beneficio. Non priva di rilievo a tale proposito è l'osservazione contenuta nella requisitoria del P.G. presso questa Corte: «... orbene, nell'odierno ricorso, la difesa - ribaltando il corretto senso logico dell'apprezzamento giudiziale - assume la genericità della motivazione sul punto, affermando che il giudice avrebbe dovuto specificare "in che modo e per quale motivo l'assenza del Pirozzi (dal giudizio) dovrebbe escludere il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p." Evidente l'inversione di metodo, che giunge a ritenere "ottimo" il comportamento processuale dell'imputato che decide di non partecipare al proprio processo: e, con essa, la più generale inversione sul profilo degli elementi rilevanti ai fini della concessione delle attenuanti in questione. Non essendo l'attenuante di cui all'art.62 bis c.p. un diritto processuale dell'imputato, appare ovvio che il giudice si possa 'fermare' ad una costatazione in negativo ("non ci sono fatti sintomatici della meritevolezza dell'attenuante"), la quale impone alla difesa di sottoporre, appunto in sede di impugnazione, specifici elementi pretermessi, al di là della generica doglianza circa il diniego o l'asprezza della pena». Pertanto, sebbene la difesa abbia formalmente individuato il punto decisorio oggetto dell'impugnazione, quest'ultima ha finito, però, per omettere qualsivoglia confronto critico con le ragioni reiettive della stessa tesi difensiva. 3. Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riguardo al secondo motivo di appello, ove la richiesta di rideterminazione del trattamento sanzionatorio: - si lega all'enunciazione di categorie prive dell'indicazione degli specifici elementi di sostegno ("così da rendere la stessa più aderente al minimo disvalore penale del fatto criminoso de quo nonché alla personalità del prevenuto"); - fa riferimento al generico richiamo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ("la pena in concreto irrogata non risulta essere equa e proporzionata rispetto ai fatti contestati, soprattutto in considerazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. che impongono, come predetto, ai fini della quantificazione della pena, la valutazione di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi indicati dalla norma stessa"), senza spiegare le ragioni per le quali l'imputato sarebbe stato meritevole di una pena più contenuta; - si lega all'altrettanto generico richiamo al fatto che la condotta dell'imputato "non rientra tra quelle che destano maggior allarme sociale", asserzione che non solo non è riferita a precisi elementi di minor disvalore del fatto, ma "distonica" rispetto al tipo di reato commesso e alla pena inflitta pari ad anni quattro di reclusione. Correttamente, pertanto, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'impugnazione di merito violasse il disposto dell'art. 591 cod. proc. pen., per come costantemente affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (v. ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al