CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34981/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Nessun difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice del riesame cautelare, rigettava la richiesta di riesame proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva invocato una pronuncia di inefficacia della misura cautelare disposta nei suoi confronti per due episodi di traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, prospettando il compimento del termine di fase delle indagini preliminari fino alla pronuncia dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato ovvero, in alternativa, del termine trimestrale di cui all'art.303 comma 1 lett. B) bis n.1 cod.proc.pen. computando come dies a quo la data di presentazione dell'istanza di ammissione al rito abbreviato. Quanto a questa ultima deduzione il Tribunale del riesame ha rilevato che, secondo la interpretazione delle S.U. il dies a quo deve essere computato non già a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di ammissione al rito deflattivo, bensì dalla data di emissione dell'ordinanza ammissiva del rito (SU n.30300/2011), mentre in relazione alla fase delle indagini preliminari ha riconosciuto che la stessa terminava in coincidenza della pronuncia dell'ordinanza che aveva disposto il giudizio immediato (art.303 comma 1 lett.b) cod.proc.pen), data dalla quale era decorso un nuovo termine di fase (semestrale). 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel richiamare le scansioni temporali che avevano segnato il corso delle indagini preliminari, l'emissione del provvedimento dispositivo del giudizio, la richiesta di ammissione al rito abbreviato, accolta dal Tribunale, denuncia violazione di legge per mancato rispetto degli art.303, 438 e 453 cod.proc.pen.. Assume che, se da un lato risultava pacifico che a seguito della pronuncia a S.U. sopra richiamata a fronte di richiesta di ammissione al rito abbreviato deve ritenersi che il nuovo termine decorra dalla data in cui il giudice pronuncia ordinanza dispositiva del giudizio abbreviato, deve dall'altro lato ritenersi che l'ordinanza con la quale viene ammesso il rito abbreviato costituisca il momento di discrimine tra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio, con decorrenza di nuovi termini previsti per questa fase e che pertanto i suddetti termini debbano parametrarsi a quelli previsti per detto rito; trattasi di termini più brevi di quelli previsti per il rito dibattimentale con la precisazione che, essendo in precedenza decorsi quelli della normale fase di giudizio (a seguito del decreto che lo dispone), da tale momento non può decorrere un termine maggiore rispetto a quello che la legge assegna a tale fase. Ne conseguiva nella specie che il termine di fase doveva ritenersi consumato al momento di ammissione al giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Taranto non abbia compiutamente affrontato la questione giuridica sollevata con l'atto di appello, relativa alla decorrenza del termine di prima fase che sarebbe interamente spirato per non essere intervenuta l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della misura. 1.1 A sostegno di tale conclusione s'invoca il principio di diritto affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, secondo cui i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen. (Cass. Sez. U, n. 30200/2011, Rv. 250348, P.M. in proc. Ohonba). Se così fosse, nel caso in esame sarebbe stato superato il termine massimo di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari. 2. La prospettazione si palesa manifestamente infondata. Come risulta espressamente dalla motivazione della predetta sentenza, il principio di diritto, riprodotto nella massima ufficiale riportata dalla difesa del ricorrente, risponde allo specifico quesito posto dall'ordinanza di rimessione al massimo organo di nomofilachia, chiamato a stabilire la decorrenza del termine (a quo) di fase per il giudizio abbreviato, e cioè "se i termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito della richiesta di giudizio immediato, decorrano dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza in esito alla menzionata richiesta o dal provvedimento con cui, in detta udienza, si disponga di procedere nelle forme del giudizio abbreviato". 2.1 La questione posta dal ricorso oggi in decisione riguarda, invece, il termine finale (ad quem) di durata delle indagini preliminari e trova soluzione non già nel principio di diritto sopra enunciato, bensì in un passaggio della motivazione della predetta sentenza. 2.2 Affermano le Sezioni Unite che "quando vi è un decreto che dispone il giudizio, ordinario o immediato che sia, si apre la fase del giudizio e, quindi, il decreto costituisce termine ad quem per la fase delle indagini preliminari e termine a quo per la fase del giudizio". Anche nell'ipotesi di rito abbreviato che si ‘ innesti a seguito dell'adozione di un decreto che dispone il giudizio, come nel caso di specie, non vi è dubbio che detto decreto chiuda, comunque, la fase delle indagini preliminari e introduca la fase nuova, quella del giudizio (anche se di questo è ancora incerta, in detto momento, la natura dibattimentale o di rito speciale abbreviato). Si evidenzia nella predetta sentenza, con riferimento al termine di fase per il giudizio, che "se successivamente al decreto che dispone il giudizio venga emessa ordinanza annnnissiva del giudizio abbreviato, i termini di custodia relativi alla fase del giudizio si commisurano a quelli propri di questo rito; si tratta di termini ... più brevi di quelli previsti per il giudizio dibattimentale, con la precisazione che, essendo in precedenza decorsi quelli della normale fase di giudizio a seguito del decreto che lo dispone, da tale momento non può decorrere un tempo maggiore rispetto a quello che la legge assegna a tale fase". 2.2 Le Sezioni Unite non hanno pertanto affermato che l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, innestato su quello immediato, segni la conclusione della fase delle indagini preliminari, ma al contrario hanno ribadito che questa fase è, in ogni caso, conclusa con l'emanazione del decreto che dispone il giudizio, e che dallo stesso decreto decorre la fase del giudizio, dibattimentale o abbreviato a seconda che quest'ultimo sia o no ammesso con successiva ordinanza. La presenza o meno dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato costituisce il discrimine per applicare i tempi più lungi o più brevi previsti dall'art. 303 c.p.p. per la durata di fase (giudizio di primo grado) della custodia cautelare. 3. Tanto premesso, non v'è dubbio che, nel caso oggi in esame, quando è intervenuto il decreto dispositivo del giudizio (1 Luglio 2021), il termine di fase per le indagini preliminare non era ancora consumato, mentre l'ordinanza dispositiva del giudizio ha aperto una nuova fase cui corrisponde il termine semestrale di cui all'art.303 comma 1 lett.b n.1 cod.proc.pen., all'interno del quale si colloca la istanza del [OSCURATO:PERSONA] di accesso al rito abbreviato che risulta ammesso in data 14 Ottobre 2021, data dalla quale decorre il nuovo termine trimestrale di cui allart.303 comma 1 lett.b bis n.1 cod pen. La pronuncia di merito è poi intervenuta in data 17 Dicembre 2021 nel rispetto del suddetto termine trimestrale. 3.1 Legittima e corretta è stata la conclusione adottata dal provvedimento impugnato e del tutto aderente alla costante giurisprudenza di legittimità da cui non ci si intende discostare (sez.6, n.9088 del 22/11/2012 [OSCURATO:PERSONA], Rv.254592; sez.5, n.28682 del 12/05/2016, Bartone, Rv., 267335). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cui al dispositivo in favore della Cassa per le ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa. Seguono come da dispositivo i provvedimenti conseguenti. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'att.94 commi 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Così